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Giustizia & Carceri

Dall’ASP al Giudice di Pace: come opporsi alla sanzione da 100 euro ai no-vax

3 Febbraio 2022 by FronteAmpio.it Lascia un commento

moneta-euro

Milioni di lettere, tra i tre e i sette milioni, stanno per partire con destinazione gli italiani ultra cinquantenni non vaccinati.

Come spieghiamo in altro articolo ( “Quale l’obiettivo reale della multa da 100 euro ai no-vax?” ) infatti, a coloro – circa 2,5 milioni – che propriamente non hanno accettato di sottoporsi alla terapia occorre aggiungere gli altri che non si sono fatti inoculare la seconda o la terza dose nei tempi imposti dal Ministero della Salute.

Ma qual è la procedura e come opporsi ad una sanzione che ha il sapore di una provocazione a fronte di un obbligo vaccinale che giudichiamo illecito?

Fase I – La redazione degli elenchi

Il Ministero della Salute dovrà predisporre periodicamente l’elenco dei soggetti inadempienti e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate.

Potremmo discutere ore sull’uso distorto di dati personali sensibili da parte dello stato. Ma il regime con a capo Mario Draghi ha di fatto sospeso, oltre che la Costituzione, anche le norme sulla Privacy.

Fase II – La diffida a comunicare proprie ragioni all’ASP

L’Agenzia delle Entrate scriverà a milioni di cittadini imponendo « ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità ».

Fase III – La comunicazione all’ASP

A questo punto, i cittadini potranno, letteralmente, sommergere di risposte le Aziende Sanitarie locali o provinciali che dovranno essere esaminate una ad una dallo scarso personale di tali Enti.

Stessa situazione per le Agenzie delle Entrate, alle quali, per come prevede la norma, i cittadini dovranno, per conoscenza, dare « notizia dell’avvenuta … presentazione di tale comunicazione » all’Azienda Sanitaria.

Ovviamente queste comunicazioni dovranno avvenire con mezzo tracciabile: propria PEC verso indirizzo PEC di ASP e Agenzia delle Entrate ovvero tramite raccomandata [ suggeriamo raccomandata 1 ] con avviso di ricevimento.

Fase IV – Le ASP esaminano, in contraddittorio, i reclami

Secondo la tempistica militare imposta per decreto dal Capo del regime Mario Draghi, le ASL avranno solo dieci giorni, « previo eventuale contraddittorio con l’interessato », per esaminare le contestazioni e dare comunicazione dell’esito all’Agenzia delle Entrate.

Sembra un’operazione impossibile: la stampa ipotizza che siano circa 700.000 i soggetti non vaccinati ma esenti o guariti per i quali l’ASL dovrà prevedere a riconoscere, e comunicare all’Agenzia delle Entrate, « un’attestazione relativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale ».

Questo stadio rappresenta sicuramente il “collo di bottiglia” dell’operazione.

E’ indubbio che conviene a ciascuno di contestare la prima lettera dell’Agenzia delle Entrate – è gratis –, anche ai non esenti e non guariti.

Motivi da indicare ce ne possono essere a bizzeffe:

  • dal medico di famiglia che rifiuta l’esenzione che a proprio parere invece compete,
  • alla necessità di un differimento per effettuare dei controlli sanitari,
  • all’obbligo di soggiacere ad una terapia sperimentale con tutti i conseguenti rischi per la propria salute,
  • alla discriminatoria illogicità di un obbligo che colpisce i soli over 50,
  • alle scarse informazioni sugli effetti avversi, alla possibilità di cure alternative ( monoclonali, antivirali ) e precoci ( anti-infiammatori, ect. ).

Basta un po’ di fantasia.

Fase V – L’Agenzia delle Entrate invia la sanzione da 100 euro

A quel punto, l’agenzia finanziaria, ricevuta dall’ASL conferma della « inosservanza dell’obbligo vaccinale » e dell’assenza del diritto all’esenzione o al differimento, avrà 180 giorni per inviare al cittadino una nuova comunicazione: questa sarà la volta della notifica della « sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento ».

L’avviso sarà trasmesso:

  • via PEC, cioè posta elettronica,
  • o tramite messo comunale o agenti della polizia municipale,
  • oppure ancora tramite raccomandata.

Qua esiste il problema della mancata consegna se il cittadino inadempiente non si trovasse al domicilio. In tal caso, dovrà andare prima all’Ufficio Postale e poi al Comune a ritirare il plico – previo “tampone” e green pass “base”, secondo le attuali norme -.

Attenzione: la norma, il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, chiama questa seconda comunicazione « avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo ».

L’avviso comporterà pure probabilmente l’addebito delle spese di notifica.

A questo punto, al cittadino non restano che tre opzioni tra cui scegliere:

  • pagare la sanzione, entro 60 giorni ( da verificare se possibile una rateizzazione ovvero uno sconto del 30% se la sanzione viene saldata entro 5 giorni così come avviene per le contravvenzioni al Codice della Strada );
  • non pagare o addirittura neanche ritirare la raccomandata ( opzione più debole in assoluto, dal punto di vista giuridico perchè , trascorsi 10 giorni, la raccomandata per legge si intende in ogni caso come notificata );
  • opporsi e fare ricorso davanti al Giudice di Pace.

Di seguito esaminiamo l’ultimo caso.

Fase VI – Il ricorso davanti il Giudice di Pace

Il cittadino entro 30 giorni dal ricevimento della notifica può ricorrere al Giudice di Pace [1] sapendo, però, che l’Agenzia si presenterà per difendere il proprio diritto rappresentata dall’Avvocatura dello Stato.

Un procedimento davanti al Giudice di Pace costerà al cittadino almeno le 43 euro del contributo unificato più le spese di notifica alla controparte.

E’ importante sottolineare che davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio personalmente, dunque senza l’assistenza tecnica di un legale, come avviene in tutte le cause il cui valore non eccede 1.100 euro. Basterà, quindi, che il cittadino:

  • predisponga un ricorso scritto con cui spieghi le proprie ragioni,
  • suggerisca gli eventuali testimoni da ascoltare a proprio favore,
  • sostenga oralmente la propria tesi davanti il magistrato nel giorno stabilito.

In alternativa, ogni cittadino può naturalmente ricorrere all’assistenza di un legale.

In tal caso, i soggetti economicamente deboli possono richiedere di essere ammessi al “gratuito patrocinio” da parte di un legale che è iscritto in un apposito elenco [2]. In particolare, questo servizio spetta a coloro che hanno un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 ( aggiornato al D.M. 16 gennaio 2018; varia ogni due anni ) [3].

In buona sostanza, in tal caso, le spese relative all’avvocato sono totalmente a carico dello Stato. Il cliente non anticipa nulla, il legale invierà la propria parcella allo stato.

In questo caso, il cittadino è pure esente dalla spese di giustizia, ovvero dalle 43 euro del “contributo unificato”.

Per chi supera il limite, tuttavia, nulla di preoccupante: il DM n. 37 dell’8 marzo 2018 fissa le tariffe minime, medie e massime che un legale può richiedere e che variano a secondo della tipologia di giudizio [4]. Si tratta di oneri abbordabili.

Per il ricorso al Giudice di Pace, per una causa di valore inferiore a 1.100 euro, come il nostro caso, il legale può legittimamente richiedere da 215,28 euro ( se è un contribuente “forfettario”, altrimenti occorre aggiungere l’IVA al 22% per giungere a 262,64 euro) fino a 725,97 ( 885,68 IVA inclusa ).

Ipotizzando l’imposizione di una tariffa “media”, si giunge ad un costo di 394,68 euro ( 481,51 IVA inclusa, se non “forfettario” ).

Chi se la sente, specie se ha il diritto ad essere ammesso al “gratuito patrocinio”, può giocarsi quindi la carta del ricorso.

Se il Giudice di Pace gli riconosce ragione, la sanzione sarà annullata.

Fase VII – L’ipotesi, non remota, della soccombenza in giudizio

Il problema, tuttavia, nasce qualora il cittadino ricorrente soccomba, ovvero perda la causa. Insomma, nel caso in cui il Giudice di Pace non voglia sentire le sue ragioni e condanni il soggetto a pagare le 100 euro all’Agenzia delle Entrate.

In caso di soccombenza, il pagamento delle spese legali della controparte spetta a chi ha perso il giudizio. Chi perde, paga per tutti: nulla di più semplice.

Lo prevede l’articolo 91 del Codice di Procedura Civile [5].

Il cittadino ricorrente, insomma sarà condannato anche a pagare la parcella al legale dell’Avvocatura dello Stato, che rappresenta l’Agenzia delle Entrate.

Non sempre è così, ma spesso. L’eccezione è data dal caso in cui il ricorrente che aveva giustificato le sue ragioni secondo validi orientamenti giurisprudenziali.

Seguendo la stessa tabella innanzi citata, l’ultra cinquantenne che dovesse perdere il ricorso si vedrà probabilmente condannato a pagare circa 500 euro di spese legali.

Naturalmente, oltre le citate spese legali di soccombenza, al cittadino non resterà che pagare le 100 euro iniziali. L’alternativa è avviare un ben più costoso ricorso ( ora entriamo nell’ambito delle migliaia di euro ) presso il Tribunale Civile.

–

Fonti e Note:

[1] Secondo una corrente di pensiero, trattandosi di una sanzione amministrativa, è possibile ricorrere in alternativa al Prefetto e, in caso di soccombenza, dopo, al Giudice di Pace. Il ricorso al Prefetto sarebbe gratuito ma in caso di condanna la multa raddoppia. In merito al ricorso al Prefetto, tuttavia, non abbiamo conferme e, di conseguenza, non esaminiamo la questione.

[2] Una buona guida al “gratuito patrocinio” è sul sito Altalex.

[3] Inteso “al netto degli oneri deducibili” e che “si sommano al reddito del richiedente anche quelli dei membri costituenti la famiglia anagraficamente convivente”. Tra i redditi inclusi anche quelli esenti ( pensioni d’invalità, accompagnamento, l’assegno di separazione, etc ). Non rileva il reddito ISEE.

[4] Un buon calcolare delle tariffe legali è offerto dal sito web dell’avvocato Andreani.

[5] Brocardi, “Dispositivo dell’art. 91 Codice di procedura civile”.

Archiviato in:Giustizia & Carceri Contrassegnato con: Giustizia, no green pass, vaccinazione

Gates e Schwab denunciati alla Corte Penale Internazionale

26 Dicembre 2021 by FronteAmpio.it Lascia un commento

Bill Gates e il dottor Antonhy Fauci, ma anche il presidente esecutivo del World Economic Forum Klaus Schwab e Radiv Shah, presidente della Fondazione Rockefeller, e il primo ministro Boris Johnson e il suo ministro della salute Sajid Javid sono stati oggetto, da parte di alcuni attivisti inglesi, di una denuncia alla Corte Penale Internazionale (CPI) per crimini contro l’umanità.

Non sorprende trovare tra i firmataci, oltre all’avvocato Hannah Rose, pure il nome del dottor Michael Yeadon, ex vicepresidente di una divisione ricerca della Pfizer: lo scienziato è definitivo un eroe dei teorici della cospirazione Covid [1].

La ricevuta di presentazione della denuncia

Per gli attivisti, costoro sarebbero « responsabili di numerose violazioni del Codice di Norimberga » si legge sul web [ad esempio, 2].

Cosa sostiene la denuncia presentata alla Corte Penale Internazionale: dalle mancate cure ai vaccini pericolosi

Nella denuncia, presentata lo scorso 6 dicembre e della quale se ne sconosce al momento l’iter, gli attivisti hanno « sostenuto che questi “vaccini” hanno provocato morti e ferite diffuse », che « i test PCR erano completamente inaffidabili” e contengono ossido di etilene cancerogeno ».

Ancora, nella denuncia è scritto che « i trattamenti efficaci per il Covid-19, tra cui l’idrossiclorochina e l’ivermectina, sono stati soppressi e hanno portato a una mortalità del COVID-19 superiore a quella che avrebbe dovuto esserci ».

Sul lato più prettamente politico, gli attivisti nel documento denunciano le decisioni governative che prevedevano, tra l’altro, « la grave privazione della libertà fisica in violazione delle regole fondamentali del diritto internazionale, che conteneva divieti di viaggio e di riunione … la segregazione simile all’apartheid dovuta all’implementazione del sistema del passaporto del vaccino ».

Gates e Schwab denunciati alla Corte Penale Internazionale Condividi il Tweet

Gli attivisti chiedono, tra l’altro, che si indaghi sulla morte (“assassinio”) del chimico tedesco Andreas Noack, propugnatore della presenza di idrossido di grafene nei “vaccini” Covid-19.

L’atto presentato alla Corte Penale Internazionale, composto da 48 pagine, è particolarmente dettagliato e documentato e, per chi volesse, è possibile scaricarlo – in inglese – da questo link: Denuncia_covid_icc [PDF].

Secondo i ricorrenti denuncianti « tutti gli effetti nocivi di “vaccini”, quarantene e virus soddisfano i criteri di genocidio, e crimini contro l’umanità ».

–

Fonti e Note:

[1] Wikipedia, “Michael Yeadon”.

[2] GreatgameIndia, 18 dicembre 2021, “Bill Gates, Dr Fauci And Big Pharma Accused Of Crimes Against Humanity In Complaint To International Court”.

Credits: Photo by Frank Schinski

Archiviato in:Giustizia & Carceri, Pandemia Sars-Cov-2 Contrassegnato con: Covid-19, Giustizia

Green pass, Romania: per Tribunale, per soli vaccinati è discriminatorio

7 Novembre 2021 by FronteAmpio.it Lascia un commento

giustizia

Una sentenza chiave giunge nel momento in cui in Italia la stampa asservita al regime ripetutamente rilancia le dichiarazioni di presunti esperti “indipendenti” quali Walter Ricciardi [1], Matteo Bassetti e Sergio Abrignani [2] [3] che suggeriscono:

  • il rilascio di un “green pass” discriminatorio ai soli vaccinati;
  • o, al contrario, dei “lockdown” per soli non vaccinati.

Green pass, Romania: importante sentenza del Tribunale di Bucarest

Il Tribunale di Bucarest, però, con sentenza del 2 novembre 2021, ha parzialmente annullato la delibera n. 61 del “Comitato municipale di Bucarest” [4] nella parte in cui « vieta l’accesso a certe attività ai non vaccinati ».

« Imporre la condizione di essere sano per l’esercizio di certi diritti viola flagrantemente la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Costituzione romena », ha scritto il giudice CAB Amer Jabre [5] [6].

La CEDU e la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo valgono ancora pure in Italia, vogliamo sperare!

Tribunale di Bucarest: incostituzionale ammettere solo i vaccinati alle attività culturali, sportive e ricreative

Con una sentenza che ha del sensazionale – dati i tempi “brutti” in cui viviamo – il tribunale di Bucarest ha annullato la frase « la partecipazione è consentita solo alle persone che sono vaccinate contro la SARS-CoV-2 e per le quali sono trascorsi 10 giorni dal completamento del regime di vaccinazione completa … » che era inserita nella contestata delibera.

Questa prevedeva, in sostanza, agli articoli 4, 5 n. 2, 6, 7 nn. 1 e 2, 9, 10, 11, 12 par. 2, 15, 16 par. 1 e punto 3, 19, 20 par. 1, 21 par. 1, 22 e 23, l’accesso a una qualsiasi manifestazione solo a soggetti vaccinati da almeno 15 giorni o guariti dall’infezione Sars-Conv-2 da meno di 180 giorni.

Si trattava di attività che spaziavano:

  • dalle competizioni sportive alle proiezioni nelle sale cinematografiche,
  • dagli spettacoli e concerti agli eventi culturali e artistiche,
  • ma anche per la partecipazione alle attività ricreative all’aria aperta con la presenza di più di 10 persone,
  • agli eventi privati ( matrimoni, battezzi ) con oltre 200 invitati, alle conferenze con oltre 300 persone.

Perfino il vaccino era richiesto per partecipare alle dimostrazioni ( di protesta ) ove fossero presenti più di 100 persone!

Per ora tutto questo è stato bloccato in nome dei Diritti Umani, spiega l’attivista avvocato Elena Radu.

—

Fonti e Note:

[1] Open, 7 novembre 2021, “Ricciardi: «Stop al Green pass per chi fa solo il tampone. A gennaio rischiamo una fiammata»”.

[2] Open, 5 novembre 2021, “Bassetti: «La quarta ondata? Arriva nei paesi che hanno vaccinato meno. Sì al lockdown per i No vax»”.

[3] Open, 7 novembre 2021, “Abrignani (Cts): «Lockdown per i non vaccinati anche in Italia? È possibile»“.

[4] la delibera n. 61 del “Comitato municipale di Bucarest” [PDF]

[5] RomaniaTV, 3 novembre 2021,“Hotărârea CNSU de impunere a certificatului verde pentru bucureșteni, anulată de Tribunalul București”.

[6] La sentenza sul Portale Giustizia rumero.

Archiviato in:Estero, Giustizia & Carceri Contrassegnato con: Covid-19, green pass, Romania

Magistratura Democratica, morte civile per no-vax

15 Agosto 2021 by FronteAmpio.it 1 commento

giustizia

Dopo che alle leggi, sembra che il cittadino debba pure oggi sottoporsi agli « oneri » [1]: il merito della nuova scoperta è da riconoscersi agli illuminati giuristi del sindacato Magistratura Democratica.

Tali sommi tuttologi hanno ritenuto opportuno travalicare il campo giuridico, forse troppo arido per le loro menti fine, per donarci le loro opinioni politiche e loro consulenze sanitarie.

Nulle sono state le loro passerelle sui sofà degli studi televisivi, recentemente. Neanche per commentare i referendum sostenuti dalla Lega che vogliono dividere, finalmente, le carriere inquirente e giudicante.

Probabilmente, quindi, invidiosi della visibilità mediatica dei vari Burioni, Bassetti e Crisanti hanno indossato il camice bianco e sentenziato: « La vaccinazione anticovid è uno strumento di liberazione dai più gravi timori per la salute individuale e collettiva » [2].

Dopo la “Massima” sanitaria attendiamo, entro i classici novanta giorni, le motivazioni scientifiche di tale “Sentenza”.

Ancora più bordeline l’esternazione delle loro opinioni politiche.

Giusto per inquadrare il campo d’intervento ricordiamo il testo dell’articolo 104 della Costituzione che stabilisce ( tanto come beneficio quanto come onere ) che « la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ».

Per tale motivo, ci ricorda la Costituzione, « i magistrati non possono, finché sono in carica, […] far parte del Parlamento ». E, conseguentemente, per logica, i magistrati non possono neanche fare politica fuori dal Parlamento.

Ma tant’è, per loro l’attrazione per la carriera politica, per il potere delle cariche istituzionali, è troppo forte.

Magistratura Democratica impone il vaccino anche in assenza di legge

Ecco che, quindi, senza che il loro parere sia richiesto emettono un’altra “Massima”: « Magistratura democratica considera la vaccinazione anticovid un onere ».

Onere? Che vuol dire? Obbligo? Sulla base di che legge non è dato da sapersi.

Impegnati nello studio dei trattati sanitari, i magistrati democratici han forse dimenticato il buon vecchio “diritto costituzionale”. Ricorderebbero, altrimenti, che nell’articolo 23 della Costituzione è chiaramente scritto: « Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ». Ricorderebbero pure che l’articolo 32 della Costituzione consente sì il trattamento sanitario obbligatorio, ma sempre solo « per disposizione di legge ».

E la legge, sorpresa, in atto non c’è.

Ma Magistratura Democratica, in assenza di obbligo di legge, s’è inventata « l’onere », « l’onere di vaccinarsi » per la precisione.

Magistratura Democratica, in assenza di obbligo di legge, s’è inventata « l’onere », « l’onere di vaccinarsi » per la precisione. Condividi il Tweet

MD: Giustificato privare i no-vax dei servizi essenziali e del lavoro

E alla violazione « dell’onere » ha già attribuito una sanzione civile: « il mancato adempimento [dell’onere] può giustificare una serie di calcolate restrizioni e limitazioni, […] in vari ambiti della vita sociale (mobilità, accesso a luoghi pubblici, sedi di lavoro) ».

I no-vax, insomma, secondo loro, possono giustificatamente essere estromessi dall’accesso a servizi essenziali quali:

  • gli ospedali;
  • l’università;
  • l’accesso agli uffici pubblici;
  • e, perfino, senza indennità, il proprio posto di lavoro.

Magistratura Democratica nega la difesa e un processo e condanna i no-vax

Sì, perché « Magistratura Democratica non condivide l’opinione di chi vuole tutelare, in modo irrazionale ed al di fuori del metodo scientifico ».

In parole povere, i Magistrati democratici – sostenitori del cosiddetto “green pass”, chiaramente – vogliono punire non solo l’opinione diversa che sembrava pure ammessa dall’articolo 21 della Costituzione, ma soprattutto il diniego della “scienza” da parte del semplice cittadino.

Insomma, in nome dello “scientismo” dogmatico, la Magistratura – nuovo Sant’Uffizio? – ha messo le mano avanti rispetto ad eventuali ricorsi ai Tribunali da parte dei cittadini: chi non si vaccina merita la morte civile!

Fa niente, per Magistratura Democratica, che così si violi pure l’articolo 22 della Costituzione (« nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica »).

Per i no-vax, oramai, resta solo da emettere la “Sentenza” di “morte presunta” (ex articolo 58 del Codice Civile).

–

Fonte e Note:

[1] Enciclopedia Treccani, “Onere”.

[2] Magistratura Democratica, 8 agosto 2021, “Il vaccino: un diritto ed un onere”.

[3] Wikipedia, “Morte Civile”.

Archiviato in:Giustizia & Carceri Contrassegnato con: Giustizia, no green pass

Il giurista Mattei: obbligo vaccinale incostituzionale

29 Luglio 2021 by FronteAmpio.it Lascia un commento

giustizia

« La Corte Costituzionale indica in due successive sentenze l’ammissibilità costituzionale dell’obbligo solo in presenza di una legge formale che lo preveda ». Il giurista Ugo Mattei così risponde [1] al monito del presidente della repubblica Sergio Mattarella [2] che ha appena invitato i cittadini a vaccinarsi tutti per “dovere civico”.

Ma non solo.

Mattei spiega che, per essere legittimo l’obbligo, questo deve garantire « certa beneficità per i terzi nonché di un beneficio indiretto anche per chi riceve il vaccino ».

Per il giurista Mattei « tutto ciò è assente in fase sperimentale per definizione in quanto non abbiamo né dati scientifici né sociali certi su cui basare la scelta ».

In merito poi alla responsabilità sociale tanto reclamata dal presidente per sostenere la campagna di vaccinazione, Ugo Mattei replica: « chi si vaccina lo fa convinto di proteggere se stesso e la sua scelta non impatta minimamente il prossimo. In questo senso è scelta personalissima da rispettarsi sempre ma non da incensare come fosse un atto generoso ».

L’eventuale obbligo vaccinale violerebbe il diritto di cura, secondo Mattei, ovvero quello di optare tra la vaccinazione e le cure mirate e tempestive in caso di contagio.

Che fare quindi in caso di obbligo vaccinale, ad esempio per il personale docente?

A questa domanda della giornalista il giurista non può che rispondere: « l’art. 24 della Costituzione consente a tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi. Questa è la via da intraprendere. Cosa che già sta avvenendo. Iniziano ad arrivare le prime sospensive ».

–

Fonti e Note:

[1] L’Antidiplomatico, 22 luglio 2021, “Prof. Ugo Mattei all’AD: Questa è la via da intraprendere per proteggersi dal ‘Green Pass’“.

[2] FronteAmpio, 28 luglio 2021, “L’incoerente appello alla vaccinazione di Mattarella”.

Archiviato in:Giustizia & Carceri Contrassegnato con: Giustizia, Vaccino

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No al green pass della vergogna!

Petizione contro il "green pass della vergogna" indirizzata ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati.

Sì, firmo ora!
440 firme

No al green pass della vergogna

Ai Sigg. Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera

Sig.ra/Sig. Presidente,

da oltre un anno e mezzo il popolo italiano subisce limitazioni radicali a diritti e libertà considerate fondamentali dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Dichiarazioni dei diritti fondamentali dell’uomo.

Se accettiamo che i principi fondamentali dello Stato di diritto possano essere sospesi oggi, in nome della gestione della pandemia, dobbiamo sapere che stiamo consegnando al futuro la possibilità di prendere direzioni diverse dalla democrazia in nome di qualsiasi altra minaccia che dovesse presentarsi, di origine umana o naturale

Il green pass colpisce una categoria di persone che esercita una libertà costituzionalmente garantita [non vaccinarsi], che viene penalizzata in quanto tale, per via di una propria qualità personale, di una propria condizione e di una libera scelta

Il “green pass” della vergogna viola:

  • l’articolo 1 della Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione,
  • gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana,
  • l’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE,
  • l’articolo 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
  • l’articolo 14 della Convenzione Europea sui Diritti Umani,
  • l’articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,
  • e, infine, la Risoluzione 2361 del Consiglio d’Europa approvata il 27/01/2021 che, al punto 7.3, vieta ogni forma di discriminazione per chi scelga di non vaccinarsi.

Le ragioni emergenziali non possono essere utilizzate come scudo per sospendere e annullare diritti considerati intangibili dai Padri Costituenti e dalla comunità internazionale

Pertanto, si chiede che l’emergenza sanitaria sia affrontata senza derogare di un passo dal percorso della civiltà del diritto.

**la tua firma**

Questa petizione è chiusa.

Data di scadenza: Sep 10, 2021

Firme raccolte: 440

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