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Costituzione

Rousseau: Senza Costituzione, si torna al Diritto Naturale

3 Aprile 2022 by FronteAmpio.it Lascia un commento

Rousseau

« L’ordine sociale è un diritto sacro », scriveva Jean-Jacques Rousseau. Ciò perché « serve di fondamento a tutti gli altri ».

Eppure lo stesso Rousseau, nella sua opera “Il contratto sociale” [1] evidenziava come « questo diritto non proviene dalla natura; quindi è basato su convenzioni »: una Costituzione, lo “stato di diritto”, potremmo oggi precisare.

Il “diritto naturale”, infatti, ricordava sempre il filosofo e scrittore svizzero, è « il diritto del più forte ».

L’ordine sociale, però, rappresenta anche un interesse del “più forte” non solo la “concessione” di diritti a noi sudditi: « il più forte non è mai tanto forte da essere sempre il padrone, se non trasforma la sua forza in diritto e l’obbedienza in dovere », spiega Rousseau.

Questo ordine sociale si basa su un “patto sociale”, la Costituzione ripeto.

Comunque sia, è pur vero che tutti « gli uomini non hanno altro mezzo per conservarsi se non quello di formare, aggregandosi, una somma di forze tale che possa prevalere sulla resistenza ».

E’, quindi, per Jean-Jacques Rousseau è « il contratto sociale che dà la soluzione » a questo bisogno.

E’ chiaro però, afferma ancora il filosofo, « se bene intese, queste clausole [ quelle del “contratto sociale”, della Costituzione, NdR ] si riducono tutte ad una sola, cioè l’alienazione totale di ogni associato con tutti i suoi diritti, in favore di tutta la Comunità ».

« In quanto sottoposti alle leggi dello Stato », i singoli « associati » prendono il nome di « sudditi ».

Però, avverte Rousseau, « se viene violato il patto sociale – se lo “stato di diritto” viene disatteso, la Costituzione violentata –, ciascuno rientra nei suoi diritti originari e riprende la sua libertà naturale, perdendo la libertà convenzionale in cambio della quale aveva rinunciato alla prima ».

Questa è la situazione odierna: non abbiamo più doveri verso la Comunità quando non abbiamo più riconosciuti tutti quei diritti enunciati nel “contratto sociale”, ovvero quando lo “stato di diritto”, la Costituzione, non sono più rispettati dallo Stato.

–

Fonti e Note:

[1] “Il contratto sociale”, Jean-Jacques Rousseau (1760).

Archiviato in:I Grandi della Filosofia Contrassegnato con: Costituzione, Jean-Jacques_Rousseau

Centrali a carbone: Draghi le riapre contro la Costituzione

26 Marzo 2022 by FronteAmpio.it Lascia un commento

Via le centrali a carbone, si diceva. L’emergenza emergente era quella del cambiamento climatico.

E così, lo scorso 11 febbraio, il parlamento italiano ha definitivamente approvato un « disegno di legge costituzionale che inserisce nella Carta costituzionale un espresso riferimento alla tutela dell’ambiente e degli animali, recando modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione » [1].

In particolare, vi si sostiene che l’iniziativa economica:

  • non debba arrecare « danno alla salute e all’ambiente »,
  • e debba rispettare « l’interesse delle future generazioni ».

Non ho personalmente dubbi nel credere che questa iniziativa del parlamento italiano, come spesso accade, sia « un inutile esercizio retorico » come usava dire il sociologo francese Gustave Le Bon.

Gli italiani, e per loro le sue Istituzioni, non accettano di mettere la propria personale comodità al servizio della salute e delle future generazioni, figurarsi se convengono col mettere in secondo piano l’interesse politico e economico.

E ne ho la prova.

La realpolitik del premier sull’energia: riaprono centrali a carbone

Appena 14 giorni dopo, il portavoce del regime al potere in Italia, Mario Draghi, allo scoppiare della guerra tra Russia e Ucraina dichiarava: « possiamo riaprire le centrali a carbone per compensare il gas russo ». Gli organi di propaganda del regime [2] commentavano descrivendo la proposta come « la realpolitik del premier sull’energia ».

Il 28 febbraio 2022, alle dichiarazioni seguivano i fatti: il Decreto Legge, n. 16, che, all’articolo 2, autorizzava « la società Terna S.p.A. a predisporre un programma di massimizzazione dell’impiego degli impianti di generazione di energia elettrica … che utilizzino carbone … [anche] in deroga a più restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale … sui i valori limite di emissione nell’atmosfera ».

Chiaramente un deroga alla Costituzione appena entrata in vigore assieme una deroga ai limiti nazionali di inquinamento: tutto “giustificato” dalla “nuova emergenza”.

Ma l’Italia delle deroghe ha fatto la propria regola. In ogni campo, lo sappiano.

La Costituzione è solo un “simulacro”, da abbattere al bisogno.

La nuova norma, unificata all’interno del Decreto n. 14 del 25 febbraio 2022, è stata già approvata lo scorso 16 marzo dalla Camera dei Deputati ovvero dallo stesso parlamento che aveva modificato la Costituzione per tutelare l’ambiente e la salute.

Poche le voci che si sono alzate contro: quelle delle associazioni ambientaliste che hanno ricordato « la sofferenza decennale degli abitanti dei territori su cui le centrali [a carbone] insistono » [3] [4].

–

Fonti e Note:

Credits: Photo by Chris LeBoutillier on Unsplash

[1] Governo, Dipartimento per le Riforme Istituzionali, “La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente”.

[2] Huffington Post, 25 febbraio 2022, “Draghi: “Possiamo riaprire le centrali a carbone per compensare il gas russo”. La realpolitik del premier sull’energia”.

[3] Repubblica, 26 febbraio 2022, “Crisi energetica. Greenpeace, Legambiente, Wwf a Draghi: “Il carbone non è la soluzione””.

[4] Repubblica, 25 febbraio 2022, “Quali sono le 7 centrali a carbone italiane che Draghi potrebbe riaprire per compensare il gas russo”.

Le aree dove sono insediate le nostre residue sette centrali a carbone sono:

  • Vallegrande (La Spezia),
  • Torrevaldaliga Nord (Civitavecchia),
  • Fusina (Venezia),
  • Cerano (Brindisi),
  • Portoscuso (Carbonia-Iglesias),
  • Porto Torres (Sassari),
  • e Monfalcone (Gorizia).

Archiviato in:Ambiente & Clima Contrassegnato con: Costituzione, Energia, Parlamento

Tribunale di Catania: incostituzionale sospensione senza paga?

21 Marzo 2022 by Sindacato CUB Scuola Lascia un commento

Con la nuova ordinanza del Tribunale di Catania [1], la più recente giurisprudenza continua a posizionarsi contro la normativa “emergenziale” emanata dal regime Draghi. In particolare, quella finalizzata alla “spinta gentile” ( alias ricatto ) verso la “vaccinazione” anti Covid.

Ne è prova la recente Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, datata 14 marzo 2022, con la quale il giudice Mario Fiorentino della sezione lavoro del Tribunale di Catania ha ritenuto « non manifestamente infondata la questione di legittima costituzionale dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 44 dell’1 aprile 2021».

Nel dettaglio, i suoi dubbi di incostituzionalità riguarderebbero la parte nella quale « “per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” esclude, in favore del pubblico dipendente, … l’erogazione dell’assegno alimentare (comunque denominato) previsto dalla legge ».

Tribunale di Catania: incomprimibile il diritto all’assegno alimentare

La vicenda esaminata dal magistrato riguardava alcuni operatori sanitari.

Questi, nel ricorso, hanno evidenziato di « versare in stato di indigenza, non potendo far fronte ai bisogni primari della vita, non avendo altri mezzi di sostentamento ... essendo peraltro gravate da debiti per mutui ipotecari o altre forme di finanziamento ».

Il giudice del lavoro di Catania, nell’ordinanza, rileva pure come « l’azienda ospedaliera ha cessato di corrispondere ogni emolumento, nonostante le fosse stato richiesto l’assegno alimentare con nota PEC inviata nel mese di dicembre 2021 ».

I difensori dei lavoratori sospesi nel ricorso hanno evidenziato che « la mancata previsione di un assegno alimentare per i lavoratori sospesi ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 44/2021 risulta “discriminatoria”, posto che, diversamente, per i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare o penale, l’art. 82 del D.P.R. 3/1957 … prevede il riconoscimento di un assegno in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per i carichi di famiglia ».

L’articolo 2 della Costituzione tutela il diritto alla “vita dignitosa”

Ciò premesso, il magistrato catanese ha concluso che « l’articolo 2 della Costituzione prevede una particolare tutela dell’individuo … che non sembra permettere l’adozione di misure che, per l’intransingenza che la connoti, possano rilevare fino al punto di ledere la dignità della persona, circostanza che può verificarsi quando a questa si precluda ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni primari della vita ».

In proposito, il giudice Mario Fiorentino cita la sentenza della Corte costituzionale, 20 luglio 2021, n. 137: « la possibilità di modulare la disciplina delle misure assistenziali “non può pregiudicare quelle prestazioni che si configurano come misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, così come anche per le provvidenze destinate al soddisfacimento di bisogni primari e volte alla garanzia per la stessa sopravvivenza, la cui attribuzione comporta il coinvolgimento di una serie di principi, tutti di rilievo costituzionale ( tra cui l’articolo 2 Costituzione ) ».

Tribunale di Catania: Il diritto al lavoro una delle principali prerogative dell’individuo

Quindi, il magistrato catanese prende in esame l’articolo 36 della Costituzione, sul diritto al lavoro.

« Non appare pleonastico ricordare che il diritto al lavoro costituisca una delle principali prerogative dell’individuo, su cui si radica l’ordinamento italiano, che trova protezione nell’ambito dei “principi fondamentali” della Carta costituzionale (artt. 1, 4) e che viene tutelato, non solo in quanto strumento attraverso cui ciascuno può sviluppare la propria personalità (art. 2), potendo così concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4), ma innanzitutto perché costituisce il mezzo per assicurare alla persona e al rispettivo nucleo familiare, attraverso la giusta retribuzione, il diritto fondamentale di vivere un’esistenza libera e dignitosa ( art. 36 ) ».

Tribunale di Catania: D.L. 44 “forzata induzione” alla vaccinazione

Ancora, per il magistrato, la normativa emergenziale introdotta dal regime Draghi, « suscita ulteriori dubbi di costituzionalità rispetto all’articolo 32, comma 2, della Costituzione, nella misura in cui esso dispone che, anche nei casi di trattamento obbligatori disposti per legge “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” ».

Ciò perché, riconosce il giudice Mario Fiorentino, il Decreto Legge n. 44/20021 « finisce di fatto per realizzare una sorta di “forzata induzione” all’adempimento dell’obbligo, ponendo la parte lavoratrice difronte alla radicale prospettiva di dover scegliere se subire quelle condizioni di indigenza o di smodata compressione delle abitudini di vita consolidate, che le deriverebbero dalla mancata vaccinazione, ovvero sottoporsi al detto trattamento ».

Il magistrato, in proposito, disamina pure la Legge 23/12/1978 – n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Tale normativa, evidenzia, ribadisce che « gli accertamenti e trattamenti sanitari “sono di norma volontari” ( articolo 33, comma 1 ), specifica che, nei casi in cui la legge preveda che possano essere disposti dall’Autorità Sanitaria, “questi devono avvenire nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici” (art. 33, comma 2) ».

Tribunale di Catania: esistono rischi di effetti avversi da vaccino

Il Tribunale di Catania, ancora, nell’ampia ordinanza, rileva i rischi connessi all’obbligatoria inoculazione dei vaccini: « qualsiasi pratica sanitaria o farmacologica, sia pur correttamente praticata, non può essere del tutto esente da rischi di effetti avversi, anche gravi, per quanto rari questi possano essere ».

Aggiunge, anzi che di « ciò si trova riscontro anche nell’articolo 3 del Decreto Legge n. 44/2021 » nella parte nella quale esclude la punibilità penale « della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2 » nonché dai rapporti dell’AIFA.

Tutti quelli citati dal giudice del Tribunale di Catania, appaiono temi di effettivo interesse sulla questione delle sospensioni dei lavoratori dal rapporto di lavoro per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale anti-Covid 19.

–

Fonti e Note:

[1] Da qui puoi scaricare il PDF integrale della “ Ordinanza Tribunale di Catania del 14 marzo 2022 ”.

Archiviato in:Studi e Documenti Contrassegnato con: Costituzione, CUB, Sentenze

Spagna, Covid: Corte Costituzionale boccia ancora il governo

1 Novembre 2021 by FronteAmpio.it Lascia un commento

« Le restrizioni imposte dal governo a seguito di questi Stati d’allarme erano state abusive e, come ha dimostrato la sentenza, persino illegali ».

Con queste parole [1], il presidente di VOX, Santiago Abascal Conde, ha commentato la sentenza del 27 ottobre 2021 emessa dalla Corte costituzionale spagnola che ha dichiarato parzialmente incostituzionale anche la proroga dello “stato d’allarme” in Spagna.

Il decreto, col fine di “contenere” la diffusione del virus Sars-Cov-2, era stato voluto dal governo spagnolo guidato dal socialista Sanchez e adottato per il periodo di sei mesi, dal 9 novembre 2020 al 9 maggio 2021.

Il presidente di VOX ha sottolineato che « la sua forza politica è stata l’unica a votare contro la dichiarazione di uno stato di allarme considerato “illegale” e che “tutti ci hanno insultato per questo” ».

Abascal (Vox Spagna): la pandemia si affronta nel rispetto della Costituzione

Nel ricorso [2], i 51 parlamentari di Vox non negano la necessità di affrontare la diffusione del virus ma sostengono che la pandemia debba essere affrontata « dentro i meccanismi costituzionali ».

Per Vox, è intollerabile « accettare che la gravità della crisi possa permettere una deroga – seppure transitoria – del nostro testo costituzionale [perché ciò] presuppone un’inammissibile degradazione democratica ».

Religione, deleghe alle regioni, esautoramento del Parlamento: ecco cosa contestava Vox al governo Sanchez

Vox, nel proprio ricorso alla Corte, tra l’altro contestava le limitazioni alla “libertà religiosa”, ovvero di poter esprimere collettivamente la propria fede garantito dall’articolo 16 della Costituzione spagnola ( “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones” ) [3].

Inoltre, difronte a uno “stato d’allarme” nazionale, a Vox appariva illecito che il governo delegasse alle singole regioni i poteri di determinare “l’ambito territoriale” delle restrizioni: non possono decidere i presidenti se in un territorio si limitano i diritti costituzionali, sosteneva Vox!

Infine, il partito spagnolo Vox contestava che – nei fatti – il governo aveva esautorato il Parlamento violando l’articolo 116.2 della Costituzione che espressamente, invece, garantisce a quest’Istituzione il diritto di prorogare, di 15 giorni in 15 giorni, lo “stato d’allarme” decretato dal governo.

Ora – sia pure con un ritardo scandaloso di un anno – giunge la sentenza [4] che potrebbe avviare una procedura legale contro il governo per « violazione dei diritti e delle libertà costituzionali ».

E mentre questo succede in Spagna, in Italia alcun partito – neanche d’opposizione, vedi Fratelli d’Italia – ha mai adito alla Corte Costituzionale contro lo “stato d’emergenza” e tutte le restrizioni ai diritti costituzionale deliberati dal governo Conte con DPCM e Decreti Legge vari.

–

Fonti e Note:

Credits: Photo Abascal by sito Vox Spagna.

[1] Vox Espagna, 27 ottobre 2021, “Abascal sobre la decisión del TC: ‘Hace un año nos quedamos solos votando contra el estado de alarma ilegal”.

[2] Vox Espagna, 6 novembre 2020, “Recursos de inconstitucionalidad y amparo de VOX al Estado de Alarma de Sánchez-Iglesias”.

[3] L’articolo 55 della Costituzione spagnola, infatti, nel prevedere lo “stato d’allarme”, consente, in tal caso, la limitazione di alcuni diritti costituzionali, ma non di quello previsto dall’art. 16 ovvero quello religioso.

[4] Tribunal Costitutional, 27 ottobre 2021. Comunicato stampa n. 100/2021

Archiviato in:Estero, Pandemia Sars-Cov-2 Contrassegnato con: Costituzione, Covid-19, Lockdown, Spagna

Per i “negazionisti” e i “no-vax” vale l’art. 21?

5 Marzo 2021 by FronteAmpio.it Lascia un commento

« Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ».

Chi non riconosce in questo testo la prima parte dell’articolo 21 della Costituzione Italiana?

Quello che s’identifica col diritto di avere una propria opinione, anche diversa da quella degli altri, persino contrastante con quella della maggioranza.

Ebbene occorre sapere che tale articolo precisa anche che « la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure » e che « sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume ».

Insomma ognuno può esprimere ciò che meglio crede – chiaramente senza offendere l’altrui dignità -, senza per ciò dover subire la censura fatto salvo l’esistente divieto sulla diffusione della pornografia.

Tutto questo perché siamo difronte ad un vero e proprio Diritto Umano [1], ovvero un diritto inalienabile.

E’ la Sinistra, per antonomasia, la parte politica che si batte per il rispetto dei Diritti Umani, di quelli di tutti.

Cosa dice Rifondazione Comunista di chi vede un’Altra Pandemia

« Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni rappresentano l’essenza della vita democratica del partito ». Quest’affermazione, infatti, ad esempio, è contenuta nell’articolo 8 dello Statuto del Partito della Rifondazione Comunista [2].

Ecco perché stona leggere che dirigenti di questo partito poi esprimano la loro « condanna a coloro che, spesso da posizioni di primo piano nella politica o nel mondo dell’informazione, si sono prodigati nel minimizzare i rischi o addirittura hanno dato voce e spazio pubblico alle teorie negazioniste » [3].

Rosa Rinaldi, responsabile nazionale sanità del partito, e Vito Meloni, segretario della federazione romana, hanno di certo il diritto a esprimere un’opinione diversa, non a “condannare” quella altrui.

Sopratutto, non hanno il diritto a chiedere la censura di ogni spazio di pubblica comunicazione nei confronti di chi interpreta in maniera diversa dalla loro il fenomeno dell’epidemia dell’influenza denominata Covid-19.

Cosa dice il Partito dei CARC di chi vede un’Altra Pandemia

Diverso è l’approccio alla questione, invece, del Partito dei CARC, altra formazione comunista.

Loro non disperdono i loro tempo e i loro sforzi a “condannare” i negazionisti, loro vanno al nocciolo del vero problema.

« Si possono perdere giornate intere a discutere sui Sì VAX, NO VAX, ma il nodo è che il sistema sanitario nazionale deve essere rifondato », scrive infatti su “Resistenza”, il loro giornale, Claudia Marcolini, segretaria Federale della Lombardia [4].

«Si possono perdere giornate intere a discutere sui Sì VAX, NO VAX, ma il nodo è che il sistema sanitario nazionale deve essere rifondato» Condividi il Tweet

Così, ancora, sullo stesso giornale, s’esprime Fabiola D’Aliesio, Segreteria Federale campana del P.CARC : « Se guardiamo ai fatti, i NO VAX sono ben diversi da quelli che giornali e telegiornali ci rappresentano: una cricca di bifolchi ignoranti che ripudia la scienza. In loro, io vedo piuttosto una manifestazione della perdita di fiducia nelle istituzioni, una forma di organizzazione popolare che non intende sottostare passivamente agli arbitrii di chi ha il potere e non guarda in faccia nessuno pur di fare profitti » [5].

Prosegue la compagna: « Possono i comunisti condannare una parte delle masse popolari che, evidentemente, si ribella al corso delle cose? Io credo che, da comunisti, dobbiamo rigettare le semplificazioni e le criminalizzazioni della propaganda di regime ».

La D’Aliesio infine conclude: « Io credo che i “NO VAX” e “Sì VAX” […] devono unirsi nella battaglia per difendere e ricostruire il sistema sanitario nazionale, nella lotta per costituire il Governo di Blocco Popolare e nella lotta per il socialismo. […] Noi comunisti dobbiamo occuparci di questo, non della “caccia al NO VAX”! ».

Si può dare torto alle compagne Claudia e Fabiola?

–

Fonti e Note:

[1] L’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dall’Assemblea dell’ONU nel 1948 ribadisce: « Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere ».

[3] Rifondazione Comunista, 29 dicembre 2020, “Rifondazione Comunista Solidarietà all’infermiera Claudia Alivernini, basta con il negazionismo”.

[2] Statuto del Partito della Rifondazione Comunista.

[3] Partito dei Carc, 31 gennaio 2021, “Altro che NO VAX… liberare il sistema sanitario da speculatori e antiabortisti”.

[4] Partito dei Carc, 31 gennaio 2021, “Unirsi alla caccia ai NO VAX?”.

Archiviato in:Diritti Civili, Pandemia Sars-Cov-2 Contrassegnato con: CARC, Costituzione, Rifondazione

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No al green pass della vergogna!

Petizione contro il "green pass della vergogna" indirizzata ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati.

Sì, firmo ora!
440 firme

No al green pass della vergogna

Ai Sigg. Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera

Sig.ra/Sig. Presidente,

da oltre un anno e mezzo il popolo italiano subisce limitazioni radicali a diritti e libertà considerate fondamentali dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Dichiarazioni dei diritti fondamentali dell’uomo.

Se accettiamo che i principi fondamentali dello Stato di diritto possano essere sospesi oggi, in nome della gestione della pandemia, dobbiamo sapere che stiamo consegnando al futuro la possibilità di prendere direzioni diverse dalla democrazia in nome di qualsiasi altra minaccia che dovesse presentarsi, di origine umana o naturale

Il green pass colpisce una categoria di persone che esercita una libertà costituzionalmente garantita [non vaccinarsi], che viene penalizzata in quanto tale, per via di una propria qualità personale, di una propria condizione e di una libera scelta

Il “green pass” della vergogna viola:

  • l’articolo 1 della Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione,
  • gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana,
  • l’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE,
  • l’articolo 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
  • l’articolo 14 della Convenzione Europea sui Diritti Umani,
  • l’articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,
  • e, infine, la Risoluzione 2361 del Consiglio d’Europa approvata il 27/01/2021 che, al punto 7.3, vieta ogni forma di discriminazione per chi scelga di non vaccinarsi.

Le ragioni emergenziali non possono essere utilizzate come scudo per sospendere e annullare diritti considerati intangibili dai Padri Costituenti e dalla comunità internazionale

Pertanto, si chiede che l’emergenza sanitaria sia affrontata senza derogare di un passo dal percorso della civiltà del diritto.

**la tua firma**

Questa petizione è chiusa.

Data di scadenza: Sep 10, 2021

Firme raccolte: 440

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