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obbligo vaccinale

Mangia: Obbligo vaccinale e autorizzazione condizionata

13 Marzo 2022 by FronteAmpio.it Lascia un commento

« La ‘scienza’, di cui si è parlato fin troppo negli ultimi mesi, men che meno può essere oggetto di ‘fede’ ».

Con questa “massima” inizia il prof. Alessandro Mangia, ordinario di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano, la propria disamina sull’obbligo vaccinale anti-Covid introdotto in Italia per talune categorie di lavoratori e per la fascia d’età oltre 50 anni.

Il professore universitario concentra la sua valutazione sull’esame della terminologia tecnica con cui sono stati messo in commercio tutti i vaccini anti-Covid sinora disponibili.

Il prof. Alessandro Mangia spiega cos’è l’autorizzazione condizionata

« L’attività di accertamento tecnico svolta dall’EMA è governata da due Regolamenti UE – spiega.

E cioè il Reg. 726/2004 (che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia Europea per i Medicinali), e il Reg. 507/2006 ».

« Il Reg. 507/2006 – precisa il prof. Alessandro Mangia – , prevede un’ipotesi ulteriore, intermedia tra la ‘Standard’ e la ‘Exceptional authorization’, e cioè la ‘autorizzazione condizionata’ (Conditional Marketing Authorization), i cui caratteri, finalità e condizioni di impiego sono precisati dallo stesso Regolamento ».

L’accademico così conclude l’importante premessa: « Il quale Regolamento ammette al punto (3) che “nel caso di determinate categorie di medicinali, al fine di rispondere a necessità mediche insoddisfatte dei pazienti e nell’interesse della salute pubblica, può …risultare necessario concedere autorizzazioni all’immissione in commercio basate su dati meno completi di quelli normalmente richiesti e subordinate ad obblighi specifici, di seguito autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate” ».

A questo punto, il prof. Alessandro Mangia spiega che « dall’analisi delle quattro condizioni imposte dal Reg. 507/2006, come proposte dalla stessa EMA emerge con chiarezza che gli accertamenti tecnici che stanno alla base di queste autorizzazioni sono sempre e comunque accertamenti di carattere parziale e provvisorio, perché costruiti su dati per definizione incompleti ».

In sostanza, « questi vaccini non sono affatto sperimentali come erroneamente si dice nel linguaggio comune (perché comunque già sperimentati in fast-track/partial overlap). Ma nemmeno sono pienamente sperimentati, come è sempre avvenuto finora per le somministrazioni vaccinali obbligatorie. E ciò perché il procedimento che ha presieduto alla loro autorizzazione rappresenta una figura intermedia nella sistematica degli atti di autorizzazione desumibile dai Regolamenti di settore ».

« Nelle ipotesi di vaccinazione obbligatoria, tutt’altro che infrequenti nel nostro ordinamento – prosegue -, la sperimentazione si è conclusa da tempo, sulla base di evidenze empiriche stratificate. E su questa base consolidata da tempo è solo normale che il legislatore possa legittimamente prescrivere obblighi vaccinali ».

« Lo stesso non si può dire dei vaccini anti-Covid, che sono una risposta temporanea e provvisoria ad una situazione di emergenza », conclude il prof. Mangia.

Vaccinazione obbligatoria e rispetto della persona umana

Da qui le sue conclusioni: « L’art. 32 che ci ricorda che, anche se opera con legge, il legislatore “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” ».

Conclusioni che così vengono esplicitate: « Questo limite espresso esprime un principio che si riallaccia al nucleo originario e fondante dell’ordinamento costituzionale e rappresenta una specificazione del richiamo che l’art. 2 Cost. opera ai ‘diritti inviolabili’ dell’uomo: la disponibilità del corpo – tradizionalmente protetta dalla garanzia dell’habeas corpus, che è il cuore dell’art. 13 Cost.».

In sostanza, data la natura non sperimentata del tutto dei vaccini disponibili e l’irreversibilità, in questo caso, del trattamento sanitario obbligatorio nonché la natura indeterminata del rischio – anche a medio e lungo termine -, allo stato attuale delle conoscenze, si rende impossibile ogni operazione di valutazione del bilanciamento tra gli interessi individuali e quelli collettivi previsto dall’articolo 32 della Costituzione.

–

Fonte e Note:

[1] Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Rivista n. 3 del 9 settembre 2021, pagg. 432-454, prof. Alessandro Mangia, “Si caelum digito tetigeris. Osservazioni sulla legittimità costituzionale degli obblighi vaccinali”.

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Obbligo vaccinale, Fratelli d’Italia: governo Draghi autoritario!

27 Febbraio 2022 by FronteAmpio.it Lascia un commento

Camera-Deputati

Sia pure in maniera poco credibile, perché fuori dal governo ma sempre allegata di Lega Nord e Forza Italia, anche Fratelli d’Italia si è schierata alla Camera dei deputati contro l’obbligo vaccinale nel giorno della conversione del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 che lo istituisce [1].

Per il partito d’estrema destra, sono intervenuti in Aula il romano Federico Mollicone, già responsabile comunicazione del partito, e la DSGA messinese Carmela Bucalo.

Mollicone (Fratelli d’Italia): 500.000 lavoratori senza stipendio!

Mollicone denuncia come per il governo sia cosa giusta e normale che « mezzo milione di lavoratori – tutti dai cinquant’anni in su, un’età in cui è difficile trovare altre occasioni di lavoro – perderà lo stipendio ».

Il deputato, per spiegare l’inutilità dell’obbligo, ha citato perfino il magnate americano Bill Gates che ha recentemente dichiarato

come « Omicron è un tipo di vaccino e sta facendo un lavoro migliore di quello che stiamo facendo noi con i vaccini ».

Ha ricordato il titolo che il giornale inglese The Spectator ha dedicato al nostro paese: “La tirannia senza senso del Covid pass italiano”.

Ancora, il parlamentare ha sostenuto come « con questo decreto sono state introdotte le autorità di sorveglianza dei non vaccinati, nel nome di un credo sanitario religioso, facendo strage dei dati personali dei cittadini ».

« Molti altri sono già tornati alla completa normalità, altri Paesi, altre Nazioni – ha continuato Mollicone – ; in altri Paesi almeno il Governo ha reso nota una data, un percorso; qui, in “Draghistan”, colleghi, non si può ».

Concludendo il proprio intervento, Federico Mollicone ha citato l’epilogo del film sull’eroe scozzese Braveheart che lui assimila ai no vax: « possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà ».

Bucalo (Fratelli d’Italia): Italia stato autoritario

Più pragmatica Carmela Bucalo che ha ricordato come il governo si sta muovendo « violando diritti e libertà fondamentali ».

Per la deputata di Fratelli d’Italia, « ci troviamo, oggi, davanti a uno Stato che comincia ad abituarsi troppo al suo potere, un potere non più autorevole, ma autoritario, basato sul controllo della vita e delle attività dei cittadini, con un rischio altissimo per i principi democratici ».

Che accuse di tirannia e autoritarismo giungano da Fratelli d’Italia è tutto dire.

–

Fonti e Note:

[1] Scarica il PDF del “ Verbale Aula Camera deputati 22 febbraio 2022 - obbligo vaccinale ”.

Archiviato in:Dal Parlamento Contrassegnato con: Camera dei Deputati, obbligo vaccinale

Obbligo vaccinale over 50, Alternativa: Crimine contro l’Umanità

27 Febbraio 2022 by FronteAmpio.it Lascia un commento

Unica autentica opposizione, in Parlamento, “Alternativa” [1], gruppo nato dalla scissione dei Cinque Stelle, ha pesantemente criticato, in Aula, la conversione del Decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 sull’obbligo vaccinale agli over 50 [2].

Per Alternativa sono intervenuti Jessica Costanzo, torinese, laurea in Scienze Politiche e Master in Relazioni internazionali e studi strategici, e Francesco Sapia, di Cosenza, laureato in Sociologia.

I loro interventi, ovviamente, sono stati censurati dai mezzi di propaganda del regime, tanto targati Rai che Mediaset, lesti invece a promuovere soggetti di nessuna rappresentanza come Calenda o Toti.

Costanzo (Alternativa): Draghi commette crimini contro umanità

Secondo l’onorevole Jessica Costanzo, nell’iniziativa del regime con a capo Mario Draghi, ci sono « gli estremi per dei crimini contro l’umanità, di cui spero al più presto essi dovranno risponderne nelle sedi più opportune ».

La deputata ha riportato, nel proprio intervento, due passi della sentenza del Tribunale di Pisa [3] in tema di green pass: « L’ordinamento costituzionale italiano non contempla né lo stato di eccezione né lo stato di emergenza, al di fuori dello stato di guerra. La tutela di questi diritti non può ingigantirsi a tal punto da tiranneggiare la protezione di altri diritti di pari natura costituzionale ».

Ha quindi contestato il toto il green pass: « Il green pass da vaccinazione è stato, anzi, finora un formidabile veicolo di diffusione del virus, permettendo l’accesso a qualsiasi luogo di interazione sociale – penso ai ristoranti, ai bar, ai cinema e a quant’altro – con tanto di illusione di sicurezza ».

« Lo strumento – ha continuato – è diventato così distorsivo, […]. Il green pass è diventato il fine, la chiave che apre la prigione in cui è stata rinchiusa un’intera popolazione. Addirittura, ci si infetta deliberatamente per avere il green pass, l’opposto dunque delle ragioni sanitarie ».

Sapia (Alternativa): obbligo vaccinale atto nazista!

Francesco Sapia, invece, ha elencato ben nove motivi secondo i quali « l’obbligo vaccinale per gli over 50 non ha più senso ». Tra questi sicuramente incontrovertibile il fatto che « i vaccini disponibili sono ormai stravecchi e ne è più che dubbia l’attuale utilità ».

Per l’onorevole Sapia, l’obbligo vaccinale da 50 anni in su è un « atto da mentalità nazista […], tra l’altro senza elementi scientifici a sostegno ».

Il deputato de Alternativa ha così concluso: « A Draghi e ai suoi soci interessano soltanto due cose: spaventare il popolo e confinare la libertà degli individui […] per mantenere il potere, seppellire la democrazia e costringere il popolo all’obbedienza incondizionata ».

Nel momento in cui il ministro D’Inca ha posto la “questione di fiducia”, i deputati di “Alternativa” per protesta hanno occupato i banchi del governo, lanciando dei fogli alla volta del ministro [4].

–

Fonti e Note:

[1] Il gruppo “Alternativa”, composto da 15 deputati e 2 senatori, è guidato dal deputato sardo Pino Cabras già redattore di PandoraTV il giornale online di Giulietto Chiesa.

[2] Scarica il PDF del “ Verbale Aula Camera deputati 22 febbraio 2022 - obbligo vaccinale ”.

[3] Della sentenza do’ dettagli in: FronteAmpio, “Tribunale Pisa: lo stato di emergenza è illegittimo e eversivo”, 22 febbraio 2022.

[4] Il Tempo, 23 febbraio 2022, “Il governo pone la fiducia sull’obbligo vaccinale e alla Camera succede di tutto. Pioggia di fogli sul ministro D’Incà”.

Archiviato in:Dal Parlamento Contrassegnato con: Camera dei Deputati, obbligo vaccinale

Obbligo vaccinale over 50: la maggioranza si piega a Mario Draghi

27 Febbraio 2022 by FronteAmpio.it Lascia un commento

Mario_Draghi

Il deputato Roberto Bagnasco ( Forza Italia ), intervenendo in Aula [1], l’ha ammesso sia pure in maniera edulcorata: « il Governo, forse con metodi un pochino forti, ha convinto [ alla vaccinazione anti Covid, NdR ] molti di coloro i quali, forse, convinti, almeno all’inizio, non lo erano ».

Queste maniere “forti”, che potremmo anche definire poco democratiche o poco legittime, continuano con la conversione in legge del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 per la quale il regime con a capo Mario Draghi ha posto, mercoledì scorso, l’ennesima “questione di fiducia”.

Si tratta di quello che, tra l’altro, prevede l’obbligo vaccinale anti Covid 19 per l’intera popolazione ultra cinquantenne.

Nuovo Decreto di Mario Draghi in vista su green pass e vaccini?

L’onorevole Bagnano ammette che si tratta di una legge-porcata: « sarebbe veramente sciocco nasconderlo, alcune situazioni di questo decreto-legge derivano ancora da una curva epidemica che non era certo quella di oggi, e quindi ci sarà un altro decreto con cambiamenti sostanziali e importanti, che mi auguro si possano fare nel più breve tempo possibile ».

Stessa è la linea della deputata Gilda Sportiello ( Movimento Cinque Stelle ): « come Movimento 5 Stelle, chiediamo a gran voce che si apra una discussione sulle prossime aperture, sull’allentamento delle misure e sulla rimodulazione del green pass » [1].

Chiediamo a chi?

All’unto del signore, al banchiere Mario Draghi ovviamente.

L’indomani, però, come pecorelle i deputati della Camera approvano il provvedimento nel testo voluto dal messia.

–

Fonti e Note:

[1] Scarica il PDF del “ Verbale Aula Camera deputati 22 febbraio 2022 - obbligo vaccinale ”.

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Obbligo vaccino: il prof. Scarselli contesta Consiglio di Stato

21 Febbraio 2022 by Sindacato CUB Scuola Lascia un commento

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021 [1] « ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’obbligo di vaccinazione contro il virus Sars-CoV-2 », al termine di un giudizio di appello proposto da esercenti la professione sanitaria.

La decisione, che porta la firma del presidente Franco Frattini ( già elemento di spicco di Forza Italia, partito notoriamente “vaccinista” ) e del consigliere estensore Massimiliano Noccelli, è molto articolata e lunga ben 82 pagine!

La sentenza giunge ad affermare (punto 30.7) che : « il potenziale rischio di un evento avverso per il singolo individuo con l’utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera società senza l’utilizzo di quel farmaco ».

La sentenza è stata commentata dal prof. Giuliano Scarselli, avvocato e docente di diritto processuale civile presso l’Università di Siena sulla rivista online “Giustizia Insieme” [2] .

Scarselli: Il Consiglio di Stato non ha tenuto in conto il pericolo di vita del vaccinando

Per il prof. Scarselli, la Corte « non ha tenuto conto di alcune circostanze:

  • il rapporto AIFA ha fatto riferimento anche a 608 morti in Italia a seguito di vaccinazione.

È vero che su alcune di queste morti potrebbe mancare il nesso di causalità con il vaccino, ma è parimenti vero che potrebbero sussistere altri casi di morte che non siano stati rilevati;

  • gli art. 3 e 3 bis del dl 1 aprile 2021 n. 44 relativi allo scudo c.d. penale con le quali si è previsto che nessuno, e non solo i medici, passano incorrere in responsabilità penale per morte o lesioni dei vaccinati quando l’uso dei vaccini sia stata conforme ai protocolli istituiti.

Da questa norma, fortemente voluta dai sanitari, si comprende, direi, tutto al contrario, che evidentemente dei rischi nella vaccinazione SARS-CoV-2 vi sono, se i medici, ovvero gli addetti ai lavori, hanno preteso, e per la prima volta, la totale loro esenzione di responsabilità a fronte di detta vaccinazione ».

Gli elementi di cui sopra sono fondamentali perché, in passato, la Corte costituzionale si è dichiarata contraria a che il « vaccinato possa rischiare o meno la propria salute oltre limiti tollerabili, e riteneto che il bilanciamento tra la libertà individuale e la salute collettiva è favorevole a quest’ultimo valore solo quando vi sia da escludere che il vaccino possa pregiudicare “la salute di colui che vi è assoggettato” » [3].

Infine, ricorda il prof. Giuliano Scarselli,

  • « la sentenza in commento, non evoca mai il Regolamento del Parlamento Europeo, vincolante, del 14 giugno 2021 n. 953, il quale, nella sua corretta e integra traduzione, asserisce al punto Considerato 36 che: “E’ necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che…….. hanno scelto di non essere vaccinate” » [4].

Si tratta di considerazioni, quelle del docente di diritto dell’Università di Siena, che non possono non essere presenti in un ricorso avverso le eventuali sospensioni per mancato adempimento all’obbligo vaccinale.

–

Fonti e Note:

[1] Scarica da qui il PDF della: Sentenza Consiglio di Stato n. 7045 del 20 ottobre 2021

[2] Giustizia Insieme, 17 novembre 2021, “Nota a Consiglio di Stato 20 ottobre 2021 n. 7045 di Giuliano Scarselli”.

[3] Vedi ancora:

  • Corte Costituzionale 22 giugno 1990 n. 307 [ scarica il PDF ], presidente Saja, redattore Corasanti:  « un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili ».
  • La stessa ancora: « la solidarietà verso gli altri […] non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri ».
  • Corte Costituzionale 23 giugno 1994 n. 258 [ scarica il PDF ], presidente Casavola, redattore Granata: confermando la precedente, richiama « l’attenzione del legislatore stesso sul problema affinché, ferma la obbligatorietà generalizzata delle vaccinazioni ritenute necessarie alla luce delle conoscenze mediche, siano individuati e siano prescritti in termini normativi, specifici e puntuali, […] gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze ».
  • La sentenza della Corte Costituzionale 18 gennaio 2018 n. 5 [ scarica il PDF ] , che si riferisce proprio al “Decreto Lorenzin” del 2017, per l’ennesima volta, ribadisce che « la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell’affermare che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017), nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l’interesse del bambino ».
  • « per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive […], l’obiettivo da perseguire in questi ambiti è la cosiddetta “immunità di gregge”, la quale richiede una copertura vaccinale a tappeto in una determinata comunità, al fine di eliminare la malattia e di proteggere coloro che, per specifiche condizioni di salute, non possono sottoporsi al trattamento preventivo ».
  • La sentenza ammette il caso che « in ragione delle condizioni di ciascun individuo, la somministrazione può determinare conseguenze negative ». Ma, « per tale ragione l’ordinamento reputa essenziale garantire un indennizzo per tali singoli casi ».

[4] Regolamento Europeo 14 giugno 2021 n. 953 che va però integrato con la rettifica apparsa il 5 luglio 2021 sulla Gazzetta Ufficiale europea: Rettifica Regolamento Europeo 14 giugno 2021 n. 953

[5] Da leggere, però in chiave “green pass“, anche la famosa Sentenza Corte Costituzionale n. 218 del 2 giugno 1994 , sempre presidente Casavola, dove si afferma il principio: « La tutela della salute […] implica e comprende il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui ».

Qui, infatti, si aggiunge che « Gli accertamenti che, comprendendo prelievi ed analisi, costituiscono “trattamenti sanitari” nel senso indicato dall’art. 32 della Costituzione, possono essere legittimamente richiesti solo in necessitata correlazione con l’esigenza di tutelare la salute dei terzi (o della collettività generale). […] In quest’ambito il rispetto della persona esige l’efficace protezione della riservatezza, necessaria anche per contrastare il rischio di emarginazione nella vita lavorativa e di relazione ».

La Corte però respinge « i controlli sanitari indiscriminati, di massa o per categorie di soggetti, ma di accertamenti circoscritti sia nella determinazione di coloro che vi possono essere tenuti, costituendo un onere per poter svolgere una determinata attività ».

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No al green pass della vergogna!

Petizione contro il "green pass della vergogna" indirizzata ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati.

Sì, firmo ora!
440 firme

No al green pass della vergogna

Ai Sigg. Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera

Sig.ra/Sig. Presidente,

da oltre un anno e mezzo il popolo italiano subisce limitazioni radicali a diritti e libertà considerate fondamentali dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Dichiarazioni dei diritti fondamentali dell’uomo.

Se accettiamo che i principi fondamentali dello Stato di diritto possano essere sospesi oggi, in nome della gestione della pandemia, dobbiamo sapere che stiamo consegnando al futuro la possibilità di prendere direzioni diverse dalla democrazia in nome di qualsiasi altra minaccia che dovesse presentarsi, di origine umana o naturale

Il green pass colpisce una categoria di persone che esercita una libertà costituzionalmente garantita [non vaccinarsi], che viene penalizzata in quanto tale, per via di una propria qualità personale, di una propria condizione e di una libera scelta

Il “green pass” della vergogna viola:

  • l’articolo 1 della Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione,
  • gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana,
  • l’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE,
  • l’articolo 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
  • l’articolo 14 della Convenzione Europea sui Diritti Umani,
  • l’articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,
  • e, infine, la Risoluzione 2361 del Consiglio d’Europa approvata il 27/01/2021 che, al punto 7.3, vieta ogni forma di discriminazione per chi scelga di non vaccinarsi.

Le ragioni emergenziali non possono essere utilizzate come scudo per sospendere e annullare diritti considerati intangibili dai Padri Costituenti e dalla comunità internazionale

Pertanto, si chiede che l’emergenza sanitaria sia affrontata senza derogare di un passo dal percorso della civiltà del diritto.

**la tua firma**

Questa petizione è chiusa.

Data di scadenza: Sep 10, 2021

Firme raccolte: 440

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