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vaccinazione

All’Aifa denunciati 758 decessi dopo il vaccino Covid

28 Febbraio 2022 by FronteAmpio.it Lascia un commento

aifa

Il rapporto dell’AIFA, pubblicato lo scorso 9 febbraio 2022, dopo tre mesi di oscuramento dei dati sull’andamento degli effetti avversi connessi alla “vaccinazione” anti Covid, non può omettere di rivelare la presenza di « 758 segnalazioni gravi che riportano l’esito di “decesso” ».

Naturalmente l’AIFA, l’agenzia italiana del farmaco, prova subito a sminuire il dato: si tratta appena di « 0,7 eventi con esito fatale segnalati ogni 100.000 dosi somministrate », scrive!

Il calcolo della percentuale infausta sulle dosi e non sui soggetti è un’altra furberia per sminuire la gravità di questa informazione.

Per sgombrare il campo dalle aspettative del lettore, precisiamo che tale rapporto inizia così: « I vaccini per il COVID-19 rappresentano una delle armi più efficaci per il contenimento della pandemia ». Viene da domandarsi sulla credibilità e terziarità che un rapporto sulla sicurezza della terapia antivirale può avere con questa premessa.

L’AIFA ammette 22 decessi certamente correlati e altri 175 temporalmente compatibili con la “vaccinazione” anti Covid

Poi comunque, dopo aver ammesso di avere sinora studiato solo circa il 75% dei casi denunciati, rivela che ne « sono risultati correlabili 22 (3,8%) ». Ammette pure, l’AIFA, che in 175 casi, ovvero « il 30,2% (dei casi esaminati, NdR) la valutazione fornisce esito “indeterminato” ».

Nel criptico linguaggio burocratico, ciò vuol dire: « l’associazione temporale è compatibile, ma le prove non sono sufficienti a supportare un nesso di causalità ». Insomma, il decesso è avvenuto pochi minuti o ore dopo l’inoculazione del farmaco, ma non ci sono prove che non sia una sfortunata coincidenza.

Curiosa la circostanza che la decriptazione di tale termine non avvenga nel “Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19 ( 27/12/2020 – 26/12/2021 )” ma solo nei rapporti mensili la cui pubblicazione è cessata per un caso sconosciuto lo scorso settembre 2021.

Nei soggetti che già soffrivano di altre patologie, l’AIFA giustifica spesso gli effetti fatali con « eventi avversi sistemici correlabili alla vaccinazione (iperpiressia, vomito), che hanno innescato uno scompenso delle condizioni cliniche fino al decesso ». Insomma il vaccino non uccide, al più da una “spinta gentile” verso la tomba a chi già è sofferente di suo ma, magari, avrebbe vissuto per anni ed anni ancora.

Invece, aggiunge, « i casi osservati in soggetti sani sono per lo più ascrivibili a eventi avversi gravi molto rari, come le reazioni anafilattiche e la trombocitopenia e trombosi immuno-mediata indotta da vaccino ».

Il rapporto AIFA poco credibile: tenta solo assicurare sicurezza

Ci saremmo aspettati che, per questi casi 22 correlabili e per gli altri 175 “sospetti” causa“nesso temporale”, l’AIFA avesse fornito un maggior numero di dettagli di circostanze.

Ma la nostra ingenuità cozza con la “serietà” dell’Ente governativo che corrisponde al nome di AIFA.

Il rapporto AIFA, infatti, dedica le sue 110 pagine solo a ribadire che il “vaccino”, quale esso sia, è sicuro. Tenta di “smontare” ogni dubbio su rischi connessi a gravidanza, allattamento, miocarditi, trombosi, ecc.

La sostanza è: dopo il vaccino ci sono casi avversi, anche gravi? Qualcuno è morto? Non c’è correlazione, ovvero, statisticamente, erano casi che sarebbero accaduti anche se il soggetto non si fosse vaccinato.

–

Fonti e Note:

[1] Scarica da qui il PDF integrale dell’AIFA, “ Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19 ( 27/12/2020 – 26/12/2021 ) ”.

Archiviato in:Pandemia Sars-Cov-2 Contrassegnato con: AIFA, vaccinazione

Dall’ASP al Giudice di Pace: come opporsi alla sanzione da 100 euro ai no-vax

3 Febbraio 2022 by FronteAmpio.it 2 commenti

moneta-euro

Milioni di lettere, tra i tre e i sette milioni, stanno per partire con destinazione gli italiani ultra cinquantenni non vaccinati.

Come spieghiamo in altro articolo ( “Quale l’obiettivo reale della multa da 100 euro ai no-vax?” ) infatti, a coloro – circa 2,5 milioni – che propriamente non hanno accettato di sottoporsi alla terapia occorre aggiungere gli altri che non si sono fatti inoculare la seconda o la terza dose nei tempi imposti dal Ministero della Salute.

Ma qual è la procedura e come opporsi ad una sanzione che ha il sapore di una provocazione a fronte di un obbligo vaccinale che giudichiamo illecito?

Fase I – La redazione degli elenchi

Il Ministero della Salute dovrà predisporre periodicamente l’elenco dei soggetti inadempienti e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate.

Potremmo discutere ore sull’uso distorto di dati personali sensibili da parte dello stato. Ma il regime con a capo Mario Draghi ha di fatto sospeso, oltre che la Costituzione, anche le norme sulla Privacy.

Fase II – La diffida a comunicare proprie ragioni all’ASP

L’Agenzia delle Entrate scriverà a milioni di cittadini imponendo « ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità ».

Fase III – La comunicazione all’ASP

A questo punto, i cittadini potranno, letteralmente, sommergere di risposte le Aziende Sanitarie locali o provinciali che dovranno essere esaminate una ad una dallo scarso personale di tali Enti.

Stessa situazione per le Agenzie delle Entrate, alle quali, per come prevede la norma, i cittadini dovranno, per conoscenza, dare « notizia dell’avvenuta … presentazione di tale comunicazione » all’Azienda Sanitaria.

Ovviamente queste comunicazioni dovranno avvenire con mezzo tracciabile: propria PEC verso indirizzo PEC di ASP e Agenzia delle Entrate ovvero tramite raccomandata [ suggeriamo raccomandata 1 ] con avviso di ricevimento.

Fase IV – Le ASP esaminano, in contraddittorio, i reclami

Secondo la tempistica militare imposta per decreto dal Capo del regime Mario Draghi, le ASL avranno solo dieci giorni, « previo eventuale contraddittorio con l’interessato », per esaminare le contestazioni e dare comunicazione dell’esito all’Agenzia delle Entrate.

Sembra un’operazione impossibile: la stampa ipotizza che siano circa 700.000 i soggetti non vaccinati ma esenti o guariti per i quali l’ASL dovrà prevedere a riconoscere, e comunicare all’Agenzia delle Entrate, « un’attestazione relativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale ».

Questo stadio rappresenta sicuramente il “collo di bottiglia” dell’operazione.

E’ indubbio che conviene a ciascuno di contestare la prima lettera dell’Agenzia delle Entrate – è gratis –, anche ai non esenti e non guariti.

Motivi da indicare ce ne possono essere a bizzeffe:

  • dal medico di famiglia che rifiuta l’esenzione che a proprio parere invece compete,
  • alla necessità di un differimento per effettuare dei controlli sanitari,
  • all’obbligo di soggiacere ad una terapia sperimentale con tutti i conseguenti rischi per la propria salute,
  • alla discriminatoria illogicità di un obbligo che colpisce i soli over 50,
  • alle scarse informazioni sugli effetti avversi, alla possibilità di cure alternative ( monoclonali, antivirali ) e precoci ( anti-infiammatori, ect. ).

Basta un po’ di fantasia.

Fase V – L’Agenzia delle Entrate invia la sanzione da 100 euro

A quel punto, l’agenzia finanziaria, ricevuta dall’ASL conferma della « inosservanza dell’obbligo vaccinale » e dell’assenza del diritto all’esenzione o al differimento, avrà 180 giorni per inviare al cittadino una nuova comunicazione: questa sarà la volta della notifica della « sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento ».

L’avviso sarà trasmesso:

  • via PEC, cioè posta elettronica,
  • o tramite messo comunale o agenti della polizia municipale,
  • oppure ancora tramite raccomandata.

Qua esiste il problema della mancata consegna se il cittadino inadempiente non si trovasse al domicilio. In tal caso, dovrà andare prima all’Ufficio Postale e poi al Comune a ritirare il plico – previo “tampone” e green pass “base”, secondo le attuali norme -.

Attenzione: la norma, il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, chiama questa seconda comunicazione « avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo ».

L’avviso comporterà pure probabilmente l’addebito delle spese di notifica.

A questo punto, al cittadino non restano che tre opzioni tra cui scegliere:

  • pagare la sanzione, entro 60 giorni ( da verificare se possibile una rateizzazione ovvero uno sconto del 30% se la sanzione viene saldata entro 5 giorni così come avviene per le contravvenzioni al Codice della Strada );
  • non pagare o addirittura neanche ritirare la raccomandata ( opzione più debole in assoluto, dal punto di vista giuridico perchè , trascorsi 10 giorni, la raccomandata per legge si intende in ogni caso come notificata );
  • opporsi e fare ricorso davanti al Giudice di Pace.

Di seguito esaminiamo l’ultimo caso.

Fase VI – Il ricorso davanti il Giudice di Pace

Il cittadino entro 30 giorni dal ricevimento della notifica può ricorrere al Giudice di Pace [1] sapendo, però, che l’Agenzia si presenterà per difendere il proprio diritto rappresentata dall’Avvocatura dello Stato.

Un procedimento davanti al Giudice di Pace costerà al cittadino almeno le 43 euro del contributo unificato più le spese di notifica alla controparte.

E’ importante sottolineare che davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio personalmente, dunque senza l’assistenza tecnica di un legale, come avviene in tutte le cause il cui valore non eccede 1.100 euro. Basterà, quindi, che il cittadino:

  • predisponga un ricorso scritto con cui spieghi le proprie ragioni,
  • suggerisca gli eventuali testimoni da ascoltare a proprio favore,
  • sostenga oralmente la propria tesi davanti il magistrato nel giorno stabilito.

In alternativa, ogni cittadino può naturalmente ricorrere all’assistenza di un legale.

In tal caso, i soggetti economicamente deboli possono richiedere di essere ammessi al “gratuito patrocinio” da parte di un legale che è iscritto in un apposito elenco [2]. In particolare, questo servizio spetta a coloro che hanno un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 ( aggiornato al D.M. 16 gennaio 2018; varia ogni due anni ) [3].

In buona sostanza, in tal caso, le spese relative all’avvocato sono totalmente a carico dello Stato. Il cliente non anticipa nulla, il legale invierà la propria parcella allo stato.

In questo caso, il cittadino è pure esente dalla spese di giustizia, ovvero dalle 43 euro del “contributo unificato”.

Per chi supera il limite, tuttavia, nulla di preoccupante: il DM n. 37 dell’8 marzo 2018 fissa le tariffe minime, medie e massime che un legale può richiedere e che variano a secondo della tipologia di giudizio [4]. Si tratta di oneri abbordabili.

Per il ricorso al Giudice di Pace, per una causa di valore inferiore a 1.100 euro, come il nostro caso, il legale può legittimamente richiedere da 215,28 euro ( se è un contribuente “forfettario”, altrimenti occorre aggiungere l’IVA al 22% per giungere a 262,64 euro) fino a 725,97 ( 885,68 IVA inclusa ).

Ipotizzando l’imposizione di una tariffa “media”, si giunge ad un costo di 394,68 euro ( 481,51 IVA inclusa, se non “forfettario” ).

Chi se la sente, specie se ha il diritto ad essere ammesso al “gratuito patrocinio”, può giocarsi quindi la carta del ricorso.

Se il Giudice di Pace gli riconosce ragione, la sanzione sarà annullata.

Fase VII – L’ipotesi, non remota, della soccombenza in giudizio

Il problema, tuttavia, nasce qualora il cittadino ricorrente soccomba, ovvero perda la causa. Insomma, nel caso in cui il Giudice di Pace non voglia sentire le sue ragioni e condanni il soggetto a pagare le 100 euro all’Agenzia delle Entrate.

In caso di soccombenza, il pagamento delle spese legali della controparte spetta a chi ha perso il giudizio. Chi perde, paga per tutti: nulla di più semplice.

Lo prevede l’articolo 91 del Codice di Procedura Civile [5].

Il cittadino ricorrente, insomma sarà condannato anche a pagare la parcella al legale dell’Avvocatura dello Stato, che rappresenta l’Agenzia delle Entrate.

Non sempre è così, ma spesso. L’eccezione è data dal caso in cui il ricorrente che aveva giustificato le sue ragioni secondo validi orientamenti giurisprudenziali.

Seguendo la stessa tabella innanzi citata, l’ultra cinquantenne che dovesse perdere il ricorso si vedrà probabilmente condannato a pagare circa 500 euro di spese legali.

Naturalmente, oltre le citate spese legali di soccombenza, al cittadino non resterà che pagare le 100 euro iniziali. L’alternativa è avviare un ben più costoso ricorso ( ora entriamo nell’ambito delle migliaia di euro ) presso il Tribunale Civile.

–

Fonti e Note:

[1] Secondo una corrente di pensiero, trattandosi di una sanzione amministrativa, è possibile ricorrere in alternativa al Prefetto e, in caso di soccombenza, dopo, al Giudice di Pace. Il ricorso al Prefetto sarebbe gratuito ma in caso di condanna la multa raddoppia. In merito al ricorso al Prefetto, tuttavia, non abbiamo conferme e, di conseguenza, non esaminiamo la questione.

[2] Una buona guida al “gratuito patrocinio” è sul sito Altalex.

[3] Inteso “al netto degli oneri deducibili” e che “si sommano al reddito del richiedente anche quelli dei membri costituenti la famiglia anagraficamente convivente”. Tra i redditi inclusi anche quelli esenti ( pensioni d’invalità, accompagnamento, l’assegno di separazione, etc ). Non rileva il reddito ISEE.

[4] Un buon calcolare delle tariffe legali è offerto dal sito web dell’avvocato Andreani.

[5] Brocardi, “Dispositivo dell’art. 91 Codice di procedura civile”.

Archiviato in:Giustizia & Carceri Contrassegnato con: Giustizia, no green pass, vaccinazione

CUB: Obbligo vaccinale? personale scolastico resisterà

29 Novembre 2021 by Sindacato CUB Scuola Lascia un commento

« Chi poteva ha già presentato la richiesta di congedo straordinario per 104, altri quella di “aspettativa non retribuita”. Altri ancora si faranno sospendere e avvieranno azioni giudiziarie, amministrative e, se del caso, penali, contro i Dirigenti Scolastici. Ma la maggioranza del personale scolastico che finora ha resistito alla inoculazione del Pfizer – “armato” di tamponi ogni 48 ore – non si piegherà al nuovo ricatto del governo: “ vaccinati o perdi il lavoro ” ».

Natale Salvo, a nome del sindacato CUB scuola della provincia di Trapani, così avvisa politici, dirigenti scolastici, genitori e studenti.

« Fermo restando il rispetto per coloro che han fatto la libera scelta di farsi inoculare due, tre, forse quattro dosi di farmaco genico, a nessuno può essere imposto un trattamento sanitario che ha dimostrato d’essere non sicuro per tutti e inutile – i vaccinati si ammalano e contagiano egualmente, alcuni vaccinati con doppia dose muoiono di Covid egualmente – ».

« Un obbligo inutile, e che viola il diritto costituzionale al lavoro del personale scolastico, se si pensa che, al di la degli allarmismi mediatici ingiustificati, il livello di contagio a scuola da Sars-Cov-2 è dello 0,12%. E’ molto più pericoloso recarsi a prendere un caffè al bar senza mascherina! ».

Troppa indifferenza docenti rispetto alla sospensione dei colleghi

« A gennaio, tuttavia, al rientro dalla vacanze natalizie, gli alunni troveranno dei supplenti dietro le cattedre, con le conseguenti ripercussioni sul lato della continuità didattica, della perdita di esperienze, e di nuove precarietà. Di questo si dovrà “ringraziare” il governo e tutti i partiti che lo sostengono, dalla Lega Nord al Partito Democratico passando per gli ambigui 5 Stelle. Ma si dovranno “ringraziare” anche gli “indifferenti”, colleghi docenti e non ».

« Nel frattempo – aggiunge il sindacato CUB Scuola –, mentre stiamo continuando a fornire la massima assistenza ai nostri iscritti, deploriamo la condotta di quei Dirigenti Scolastici, come quello di Alcamo, che si sono affrettati a diramare “avvisi” al personale ancor prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 172 anche cadendo nella magra figura di indicarlo come D.L. 24 novembre – data della conferenza stampa di draghi – piuttosto che, come corretto, del 26 novembre ».

« Crediamo – conclude la CUB Scuola – che i Dirigenti Scolastici farebbero bene ad attendere le direttive operative che dovranno loro giungere a breve da parte del Ministero dell’Istruzione e dagli Uffici Scolastici Regionali ».

Archiviato in:Comunicati Stampa Contrassegnato con: CUB, scuola, vaccinazione

Biden sconfitto: Tribunale USA dice no all’obbligo di vaccino

17 Novembre 2021 by FronteAmpio.it Lascia un commento

libertà-di-informazione

« La nostra pazienza si sta esaurendo », aveva avvisato il presidente americano Joe Biden lo scorso settembre riferendosi a « coloro che si rifiutano di farsi vaccinare ».

Di conseguenza aveva imposto una regola secondo la quale le aziende con più di 100 dipendenti avrebbero dovuto richiedere al proprio personale la vaccinazione anti Covid oppure di affrontare test settimanali e di indossare maschere.

Ora però giunge una sentenza della Corte d’Appello di New Orleans che boccia la volontà del presidente Biden.

Il giudice boccia Biden: obbligo vaccinale incostituzionale

« L’obbligo è una mazza a taglia unica che non fa quasi nessun tentativo di tenere conto delle differenze nei luoghi di lavoro (e nei lavoratori) » ha sentenziato il giudice Kurt Engelhardt per come riporta il giornale israeliano Jerusalem Post [1].

Nonostante che l’Amministrazione Biden avesse replicato che « fermare l’attuazione dell’obbligo del vaccino potrebbe portare a decine o addirittura centinaia di morti », la Corte è rimasta nella propria convinzione.

« L’obbligo è incredibilmente esteso », ha scritto il giudice.

In altre parole: sproporzionato rispetto alla situazione reale.

« A metà novembre, circa il 68% della popolazione statunitense e l’81% degli adulti aveva ricevuto almeno una dose del vaccino COVID-19 », precisa infatti il quotidiano canadese in lingua francofona Le Presse [2].

Vanno « mantenute la libertà degli individui di prendere decisioni intensamente personali secondo le proprie convinzioni », per il giudice Kurt Engelhardt. Ovvero, la Costituzione degli Stati Uniti non può essere violata neanche « per porre fine alla pandemia di coronavirus di quasi due anni ».

La decisione dell’amministrazione Biden « minaccia di interferire sostanzialmente con la libertà dei destinatari riluttanti… che devono scegliere tra il loro lavoro e l’iniezione » ha aggiunto il magistrato [2].

La Destra USA accusa Biden di “dittatura”

« Nella terra delle libertà individuali, questa versione americana del passaporto sanitario sta provocando una protesta dell’opposizione repubblicana, che denuncia una “dittatura” », spiega Le Presse.

« La causa è stata intentata da diversi stati – Texas, Louisiana, South Carolina, Utah e Mississippi – così come da diverse imprese e gruppi religiosi », precisa infine il giornale canadese.

In Paese diviso, quindi, quello americano. In Italia, invece, tutti i partiti, i presidenti delle regioni, i sindacati e i gruppi religiosi risultano allineati al pensiero unico. Anche questo è un segnale della decadenza della democrazia nel nostro paese.

–

Fonti e Note:

[1] Jerusalem Post, 13 novembre 2021, “US appeals court upholds Biden COVID-19 vaccine mandate”.

[2] La Presse, 13 novembre 2021, “La justice américaine maintient la suspension”.

Archiviato in:Estero, Pandemia Sars-Cov-2 Contrassegnato con: USA, vaccinazione

Malta, Covid: Nonostante 83% vaccinati, terza dose per tutti

6 Novembre 2021 by FronteAmpio.it Lascia un commento

vaccino-anticorona-covid

Con l’83,36%, Malta è il secondo paese dell’Unione Europea con il maggiore indice di soggetti completamente vaccinati ( due dosi ) contro il coronavirus Covid-19 sull’intera popolazione. Davanti a lei solo il Portogallo ( oltre 87% ). In questa classifica, l’Italia è sesta ( 71,70% )*, dietro pure a Spagna, Danimarca e Belgio.

Ma l’isola mediterranea non ritiene che i suoi cittadini siano al sicuro.

E questo neanche dopo che, « a partire dal 1 ottobre 2021 per l’ingresso a Malta è necessaria la presentazione di un certificato EU COVID-19 che attesti il completamento, da almeno 14 giorni dall’ultima dose, del ciclo vaccinale contro il Covid-19, utilizzabile a partire dal 15mo giorno » [1].

Vale a dire, per l’ingresso a Malta, non è ammesso « il certificato verde UE generato a seguito di tampone negativo antigenico rapido o tampone molecolare PCR ».

Malta: il ministro Fearne lancia la “terza dose” per tutti

Nonostante queste limitazioni, « dopo aver rivelato che il paese ha registrato 40 nuovi casi di COVID-19, il più alto numero giornaliero in sei settimane, il ministro della Sanità Chris Fearne ha annunciato che Malta offrirà un’iniezione di richiamo per il COVID-19 a tutti coloro che hanno più di 12 anni » [2].

« Il vaccino è già stato somministrato agli ultrasettantenni e i piani per diffonderlo a insegnanti e operatori sanitari sono stati anticipati di una settimana, a partire da lunedì », precisa il ministro maltese.

« La decisione di iniziare a dare un richiamo – aggiunge – è stata quella giusta perché l’immunità sta calando e quindi il richiamo è cruciale ».

« Fearne – riporta il giornale Malta Today – ha sottolineato che il numero di casi sta aumentando, con 298 casi attivi. Attualmente ci sono nove pazienti COVID-19 in cura in ospedale, compresi tre nell’unità di trattamento intensivo ».

Il ministro ha infine sottolineato che « i luoghi di lavoro rimangono “rischiosi” e ha detto che le maschere sono quindi “cruciali” ».

Insomma, per dirla in breve, i vaccini “funzionicchiano” …

–

Fonti e Note:

*Quando il governo italiano si vanta di percentuali di vaccinazione prossime all’84%, infatti, occorre considerare che intende sempre rispetto alla popolazione vaccinabile ( over 12 ).

[1] Viaggiare Sicuri, 25 ottobre 2021, Malta.

[2] Times Malta, 5 novembre 2021, “Malta to offer COVID-19 booster shots to everyone, Chris Fearne says”.

Archiviato in:Estero, Pandemia Sars-Cov-2 Contrassegnato con: Covid-19, Malta, vaccinazione

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No al green pass della vergogna!

Petizione contro il "green pass della vergogna" indirizzata ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati.

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No al green pass della vergogna

Ai Sigg. Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera

Sig.ra/Sig. Presidente,

da oltre un anno e mezzo il popolo italiano subisce limitazioni radicali a diritti e libertà considerate fondamentali dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Dichiarazioni dei diritti fondamentali dell’uomo.

Se accettiamo che i principi fondamentali dello Stato di diritto possano essere sospesi oggi, in nome della gestione della pandemia, dobbiamo sapere che stiamo consegnando al futuro la possibilità di prendere direzioni diverse dalla democrazia in nome di qualsiasi altra minaccia che dovesse presentarsi, di origine umana o naturale

Il green pass colpisce una categoria di persone che esercita una libertà costituzionalmente garantita [non vaccinarsi], che viene penalizzata in quanto tale, per via di una propria qualità personale, di una propria condizione e di una libera scelta

Il “green pass” della vergogna viola:

  • l’articolo 1 della Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione,
  • gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana,
  • l’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE,
  • l’articolo 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
  • l’articolo 14 della Convenzione Europea sui Diritti Umani,
  • l’articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,
  • e, infine, la Risoluzione 2361 del Consiglio d’Europa approvata il 27/01/2021 che, al punto 7.3, vieta ogni forma di discriminazione per chi scelga di non vaccinarsi.

Le ragioni emergenziali non possono essere utilizzate come scudo per sospendere e annullare diritti considerati intangibili dai Padri Costituenti e dalla comunità internazionale

Pertanto, si chiede che l’emergenza sanitaria sia affrontata senza derogare di un passo dal percorso della civiltà del diritto.

**la tua firma**

Questa petizione è chiusa.

Data di scadenza: Sep 10, 2021

Firme raccolte: 440

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