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Conte può dichiarare guerra al coronavirus calpestando la Costituzione italiana ?

16 Aprile 2020 by Natale Salvo Lascia un commento

Giuseppe Conte

Siamo in “guerra” ha detto Giuseppe Conte.
Siamo in guerra, han ritenuto, pappagallando, i presidenti di regione ed i sindaci-sceriffi che esercitano il loro potere auto-amplificato, nelle città dell’italico stivale.

  • Ma può un presidente del Consiglio dei ministri dichiarare la guerra, sia pure ad un virus ?
  • E hanno potere costoro, inclusi gli sceriffi, di metterci sostanzialmente agli arresti domiciliari ?
  • E’ lecito che Forze Armate dello Stato, che siano carabinieri o vigili urbani, ci interroghino per strada per chiederci dove ci stiamo recando ?

A queste domande hanno risposto, Maria Giuliana Civinini, Presidente del Tribunale di Pisa e Giuliano Scarselli, Professore di Diritto Processuale Civile e Avvocato in Firenze.

Con una approfondita dissertazione pubblicata su “Questione Giustizia” [1, clicca il link per leggerla integrale], giornale online edito dall’associazione Magistratura Democratica ci hanno spiegato tanti aspetti che i nostri governanti si erano ben guardati di farci conoscere.

L’alto livello dei relatori non ci consente di sottacerne la rilevanza dell’espresso parere.

Prima di rispondere alla centrali domande, Civinini e Scaselli hanno precisato la difficoltà di esporre la loro opinione, sia pure da tecnici : « Ora, a noi sembra che la situazione completamente inedita e gravissima dovuta al Covid 19 abbia indotto i nostri giuristi a minimizzare le questioni di costituzionalità. Si è avvertita […] la volontà di affermare su questi temi il pensiero unico, l’idea che le cose potessero stare in un certo modo e basta, e che ogni dubbio fosse inopportuno, un vezzo fuori luogo in un contesto drammatico e doloroso ».

Ma andiamo alle risposte ai quesiti posti, premettendo che « non si tratta di dar vita a sofisticate esegesi ermeneutiche, ma solo di porre delle questioni elementari, che ogni operatore giuridico è in grado di avvertire », precisano ancora i relatori.

Stato di guerra e Stato di emergenza

« La nostra Costituzione conosce lo “Stato di guerra” ex articolo 78 della Costituzione, non lo “Stato di emergenza”. Lo “Stato di guerra” deve essere deliberato dal Parlamento, il quale stabilisce quali sono i poteri del Governo per far fronte alla situazione (articolo 78 della Costituzione), e, infine, deve essere dichiarato dal Presidente della Repubblica (articolo 87 della Costituzione).
Nel nostro caso lo “Stato di emergenza” non è stato invece deliberato dal Parlamento, ne’ dichiarato dal Presidente della Repubblica ».

Continuando:
« Ora, noi crediamo che nessuno possa pensare che lo “Stato di emergenza”, possa essere equiparato allo “Stato di guerra”, visto anche che l’articolo 78 della Costituzione non è soggetto ad interpretazione analogica ».

Ma, anche se fosse, « si dovrebbe, a nostro sommesso parere, prevedere che lo stesso debba esser dichiarato dal Parlamento con maggioranza qualificata, che debba essere il Parlamento a stabilire i poteri del Governo fissandone i limiti, e che in ogni caso non possano essere pregiudicati i diritti fondamentali della persona, né quelli che si riconducano ai cosiddetti diritti dell’uomo ».

Le libertà personale di circolazione

« Problematico è ritenere conforme a Costituzione […] la sospensione del diritto di riunione, che è stato inteso come divieto di ogni incontro, tanto in luoghi pubblici, quanto aperti al pubblico, quanto addirittura privati ».

« L’articolo 17 della Costituzione, infatti, prevede dei limiti alle riunioni in luogo pubblico, ma niente dice con riferimento alle riunioni in luogo privato, e niente ancora dice in ordine al semplice diritto di incontrarsi, che sembrano diritti attinenti alla persona, e come tali non alienabili ».

« Ma il tema più rilevante – a nostro parere – è quello della libertà personale e del suo rapporto con il diritto di soggiorno e circolazione.
La libertà personale non si ha solo di fronte alla detenzione o all’arresto ma anche di fronte a “qualsiasi altra restrizione della libertà personale” ».

« Qualsiasi restrizione alla libertà personale deve necessariamente essere disposta dall’autorità giudiziaria. È stata dunque di dubbia costituzionalità l’emanazione di provvedimenti del Governo, ancorché assunti nella forma del decreto legge, che hanno costretto a casa una generalità di persone, addirittura senza distinguere tra persone sane e malate ».

L’auto-certificazione

Ai cittadini beccati dalle Forze dello Stato durante la propria circolazione sono obbligati a rilasciare « una autocertificazione con la quale viene sostanzialmente richiesto al cittadino di esercitare il proprio diritto di difesa al momento della contestazione ».

Ciò avviene, tuttavia, secondo la presidente Civinini e il professore Scarselli, « in violazione dell’articolo 24 della Costituzione e delle garanzie procedimentali previste dagli articoli 13-18 della legge 689/1981 » [vedi note sotto].

A voler essere generosi, insomma, l’auto-certificazione – assolutamente da non rendere come atto notorio, però, per il principio giuridico che “l’imputato può mentire” [2] – può essere intesa come produzione di uno scritto difensivo di cui all’articolo 18 della legge 689/1981.
Ma l’immediatezza dell’atto sollecitato, e diremmo coercitato, dalle Forze dello Stato impedisce, di fatto, al papabile sanzionando, di fruire dell’assistenza di un legale di fiducia o di fruire del proprio diritto al silenzio [3].

Al dibattito sulla Costituzionalità, per populismo, non partecipano i partiti politici d’opposizione

Naturalmente la posizione dei redattori va semplicemente intesa come un contributo al dibattito. Altri emeriti costituzionalisti di sinistra come Paolo Maddalena hanno invece sostenuto il contrario :
« Comunque attuare valide, unitarie (la salute, a differenza del danaro, è un bene eguale per tutti) e proporzionali misure restrittive delle libertà personali per salvaguardare la vita e la salute dei cittadini è pienamente legittimo » [4].

Al di là del dibattito tecnico-giuridico, però, stranizza che i dubbi e le argomentazioni chiaramente esposte dagli estensori dell’articolo, non siano, sinora, stati sollevati da alcun partito né parlamentare, né extra-parlamentare, d’opposizione.

La politica, a quanto si sente e si legge, sembrerebbe che abbia definitivamente abdicato ai tecnici, tant’è che il numero di tecnici nelle Commissioni è elevatissimo.

Se così fosse non avremmo più bisogno d’un parlamento o di un consiglio comunale, essendo sufficiente, di volta in volta ed a seconda i casi, interrogare un medico, un avvocato, un ingegnere, un commercialista, uno dietologo.

Ovviamente, sempre dopo aver sentito l’immancabile parere del Comitato intercomunale degli Sceriffi.


Fonti :

[1] Questione Giustizia

[2] Leggi per Tutti

[3] Altalex

[4] Rifondazione

Note :

Articolo 13, comma 1 L. 689/1981 : « Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica ». –

Articolo 18 : « Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto ».

Articolo 24 Costituzione : « La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione ».

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