Divieto commercio del CDB, Cannabis light, viola norme europee

Con la sentenza del 19 novembre 2020 che ha definito il procedimento C-663/18 [1],la Corte di Giustizia Europeascrive un nuovo capitolo del controverso argomento sull’uso legale della cannabis e dei suoi derivati.
La Corte, in particolare, ha deliberato su un rinvio dellaCorte dell’Appello di Aix-en-Provence ( Francia )[2] per il caso di due uomini d’affari marsigliesi, condannati in primo grado per aver commercializzato prodotti per sigarette elettroniche prodotte con la canapa – “cannabis light” [3] – importata in Francia dalla Repubblica Ceca.
La sentenza, rimandando alla Corte d’Appello la valutazione del caso specifico, ha stabilito chele Norme Europee « ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo (CBD)legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa[…], a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento».
Per la Corte d’Appello francese, il CBD non ha effetti psicoattivi
Nel merito, giàlo stesso giudice della Corte dell’Appello di Aix-en-Provence, aveva precisato che «il CBD, di per sé, non sembra avere effetti psicoattivi riconosciuti» [4]. Tanto che « l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in un rapporto del 2017, ha raccomandato di togliere il CBD dall’elenco dei prodotti dopanti».
Sempre la Corte d’Appello francese, aveva rilevato che «il CBD non è annoverato tra gli stupefacenti dalla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961» e che, infine, anche secondo il consulente appositamente nominato, ha «un effetto debole o nullo sul sistema nervoso centrale».
Per ministro Speranza, un giorno il CBD è uno stupefacente, ed altro no
In Italia, in merito, era stato più di recenteil ministro della salute Roberto Speranza, adaccendere le polvericon un decreto datato 1 ottobre 2020 [5] che ha «fortemente contrariato l’intergruppo cannabis legale» [6] composto da una settantina di parlamentari.
Nel Decreto, il ministro aveva previsto lo «inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo[CBD, NdR]ottenuto da estratti di Cannabis».
La sostanza, utilizzata nel trattamento dell’epilessianonché per i pazienti in trattamento consindrome di Dravetesindrome di Lennox Gastaut, diventava quindi un medicinale soggetto a regime difornitura con ricetta non ripetibile(RNR), di fatto facendosaltareil mercato dellacannabis light.
Tuttavia, lo stesso ministro è ritornato sui propri passi il successivo 28 ottobre, conun nuovo Decreto che sospende il primo «in attesa di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-scientifica,richiesti all’Istituto superiore di sanità e al Consiglio superiore di sanità».
Vedremo come si esprimeranno gliscienziati, anche a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea.
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Fonti & Note :
[1]Sentenza della Corte di Giustizia Europea( qui con note:Lex Europa)
[2] Il PDF dellaOrdinanza della Corte d’Appello di Aix-en-Provence[DOWNLOAD]
[3] «l CBD è una delle molecole derivate dalla cannabis,tra le quali il tetraidrocannabinolo (THC) è responsabile degli effetti psicotropi associati alla pianta e di conseguenza della classificazione di quest’ultima nella categoria degli stupefacenti. Il CBD viene generalmenteestratto dalla cannabis sativa L (sottospecie sativa) o canapa, in quanto tale varietà ne contiene in natura un tasso elevato, mentre presenta modesti livelli di THC».
[4] «la canapa con un tenore di THC inferiore allo 0,2% debba essere considerata non psicoattiva».
[5] in G.U. Serie Generale , n. 255 del 15 ottobre 2020. Qui il testo delDecreto Ministeriale del 1 ottobre 2020e di seguito quello delDecreto Ministeriale del 28 ottobre 2020.
[6]La Stampa, 23 ottobre 2020.

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