Il registro dei trattamenti dei dati personali

documento-registro-dati

Sapere che il 25 maggio del 2018 è entrato in vigore un Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR), il n. 679/2016, ci serve a ben poco sanza avere cognizione dicosa sono i “dati personali”e se, in effetti, in azienda registriamo, conserviamo, ed eventualmente comunichiamo a terzi tali dati.

Quali sono i dati personali

L’articolo 1 del GPDRper prima cosa restringe l’ambito della normativa di tutela:stiamo parlando dei dati delle sole « persone fisiche ».Non sono tutelati, invece, i dati delle persone giuridiche (le imprese).

Dobbiamo consultarel’articolo 4 (“Definizioni”) del GDPRper apprendere che perdati personalis’intende «qualsiasi informazione [ personale ] riguardante una persona fisica identificata o identificabile».

Ad esempio, spiega la stessa norma, «il nome, un numero di identificazione [ codice fiscale, numero telefonico ], dati relativi all’ubicazione, un identificativo online [ email ]».

Ma sono dati personali anche gli «elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di una persona fisica». Ad esempiol’immagine del suo volto, ma anche la sua impronta digitale, e il suo DNA ( in sintesi, « dati biometrici », i « dati genetici », ed i « dati relativi alla salute » ), i suoi dati sanitari, giudiziari nonché il suo reddito, le sue appartenenze religiose, sindacali o politiche, la sua identità sessuale.

Va da se, quindi, che ogni azienda o professionista che abbia un dipendente o, con continuità, dei clienti/utentipersona fisica, trattadati personali.

Insomma anche l’avvocato, l’ottico, l’odontoiatra, il fisioterapista, la parrucchiera (se ha dipendenti o se tiene una rubrica degli appuntamenti) trattano dati personali e sono tenuti a rispettare il GDPR.

L’analisi dei dati trattati

Appresa questa informazione, dobbiamo controllare ogni nostro archivio perrilevare l’insieme dei dati personali che trattiamo, cioè registriamo, conserviamo, ed eventualmente comunichiamo a terzi.

Dobbiamo, ancora, rilevare:

  • dadove si originano tali dati;
  • a che uso sono destinati;
  • gli spazi(“asset”) dove li custodiamo;
  • chi sono i soggetti autorizzati a trattarli;
  • per quanto tempoè necessario conservarli;
  • quale presidi di sicurezza utilizziamoper evitare che tali dati non finiscano in mano a terzi cui non sarebbero destinati.

L’articolo 30 del GDPRspiega che tutte queste informazioni vannoraccolte in un documento, la cui tenuta, salvo poche eccezioni, è obbligatoria per ogni azienda e ogni professionista:il registro dei trattamenti.

Tale registro risulta in ogni caso indispensabile per dimostrare che l’attività d’analisi sia stata svolta (la cosiddettaaccountability). L’unica scelta possibile è tra il tenerlo in forma cartacea oppure elettronica.

Se si preferisce la forma cartacea,sul sito web del Garante della Privacy è scaricabile il PDF di una scheda semplificata del registro dei trattamenti. Per i registrielettroniciesistono diverse aziende che, dietro un piccolo corrispettivo o un abbonamento annuale, mettono a disposizione formulari aggiornati e/o spazi server per conservarli.

Fonti e Note:

Credits: Photo byScott GrahamonUnsplash

Puoi approfondire il tema del registro dei trattamenti, sul sito web delGarante della Privacy,FAQ sul registro delle attività di trattamento

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.I campi obbligatori sono contrassegnati*