Assegno alimentare al personale scolastico sospeso

« L’atto di accertamento dell’inadempimento [ vaccinale, NdR ] determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, […]. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ».

Questa è la parte più cattiva, punitiva, al limite del ricattatorio, del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 [1] e d’ogni altro Decreto del governo con a capo Mario Draghi con cui questi impone al lavoratore la scelta: o ti vaccini o non lavori e muori di fame!

Un elemento che non contiene nulla di “sanitario”. Che violenta il “consenso libero” al trattamento sanitario previsto da ogni norma anche di carattere europeo.

L’assegno alimentare un elemento di cività del rapporto di lavoro

Una norma che, per quanto riguarda la contrattazione pubblica, cozza, senza abolirle, con il vigente Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.

La prima norma richiamata, all’articolo 500 [2], cita testualmente:

« Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione ».

L’articolo 82 della seconda norma [3], invece, afferma:

« All’impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia ».

Per il settore scolastico, la norma, infine, era ripresa dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Almeno fino a prima del 2018.

Nel testo dell’articolo 46, comma 4 ( Codice Disciplinare ) del CCNL Scuola nel 2006 [4], ad esempio, era precisato che: « nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso un’indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti ».

Assegno alimentare cancellato dal CCNL del 2018

Nella stesura dell’ultimo contratto di lavoro, tuttavia, ora la questione della sospensione dal lavoro è trattata dall’art. 13, comma 8 e questo paragrafo è sparito [5].

L’aggiornamento, per il quale dobbiamo ringraziare i sindacati firmatari del contratto di lavoro ( li ricordo: CGIL – CISL – UIL – SNALS-CONFAL – GILDA – CGS ) ridimensionerebbe le pretese sul riconoscimento di un assegno “l’assegno alimentare” in un ipotetico ricorso da presentare al Tribunale Civile – Sezione Lavoro.

Ciò anche perché l’ARAN – l’Agenzia per la Rappresentanza Negozionale delle Pubbliche Amministrazioni, in un apposito interpello ha chiarito: « … La materia della responsabilità disciplinare è stata oggetto di nuova organica disciplina ad opera del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 e, di conseguenza, le preesistenti previsioni risultano superate…. nell’ipotesi in cui il dipendente sia sottoposto a sanzione disciplinare con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica la nuova disciplina di cui all’art. 13, comma 8, del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 che, fatta salva la graduazione della sanzione in relazione ai criteri generali di cui al comma 1 del medesimo art. 13, non prevede la corresponsione di emolumenti di natura indennitaria ».

Assegno alimentare e ricorso in Tribunale

Indubbiamente una Legge ( qui due, quelle del 1957 e del 1994 ) hanno un valore superiore ad un CCNL si potrebbe sostenere, ma la questione ora è più incerta.

D’altro canto, già in partenza, si sarebbe dovuto convincere il giudice della discriminatorietà e anzi dell’illogicità nel riconoscere un “assegno alimentare” in caso di soggetto sospeso per motivi disciplinari e, al contrario, negarlo ad un soggetto sospeso per motivi non disciplinari.

Fonti e Note:

[1] Scarica da qui il PDF del D.L. n. 172 / 2021 in Gazzetta Ufficiale

[2] Scarica da qui il PDF del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”)

[3] Scarica da qui il PDF del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 (“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”).

[4] Università di Catania, documenti, CCNL 2006-2009.

[5] Agenzia Aran, CCNL 2018.

[6] Agenzia Aran,Orientamenti applicativi” n. CIR 31.

Sindacato CUB Scuola

La Confederazione Unitaria di Base (CUB) è il più importante sindacato di base operante nel nostro paese; organizza lavoratori dell’industria, dei servizi, del pubblico impiego, gli inquilini e i pensionati. Nasce nel 1992, per iniziativa di numerosi lavoratori che avevano constatato da tempo di non avere più un’organizzazione che li difendesse nei luoghi di lavoro e nei confronti dei governi. I sindacati tradizionali erano e sono cinghia di trasmissione del padronato, dei partiti e dei governi.

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