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Sindacato CUB Scuola

La Confederazione Unitaria di Base (CUB) è il più importante sindacato di base operante nel nostro paese; organizza lavoratori dell’industria, dei servizi, del pubblico impiego, gli inquilini e i pensionati. Nasce nel 1992, per iniziativa di numerosi lavoratori che avevano constatato da tempo di non avere più un’organizzazione che li difendesse nei luoghi di lavoro e nei confronti dei governi. I sindacati tradizionali erano e sono cinghia di trasmissione del padronato, dei partiti e dei governi.

D.L. n. 24/2022 – ripresa servizio personale sospeso

28 Marzo 2022 by Sindacato CUB Scuola Lascia un commento

In data 24 marzo 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 24 che detta nuove e diverse azioni nei confronti del personale scolastico renitente alla vaccinazione anti Sars-Cov 2.

A norma dell’articolo 15 dello stesso Decreto, il provvedimento è entrato in vigore dall’indomani ovvero da venerdì 25 marzo.

Lo scrivente sindacato è conscio delle Vostre difficoltà ad operare difronte a una norma che appare illogica in quanto prevede,

– da un lato il rientro in servizio dei docenti,

– ma, dall’altro, fa agli stessi divieto di “contatto con gli alunni” benché essi siano sani di salute e persino giuridicamente certificati liberi da contagio tramite “green pass base”.

Tuttavia vanno risolte le questioni sollevate dal nuovo provvedimento.

Cub Scuola: il rientro in servizio decorre dal 25 marzo 2022

La prima grande questione è quella della data di decorrenza del reintegro al lavoro e della maturazione del diritto alla retribuzione.

Appare, allo scrivente, chiaro che tali soggetti vanno reintegrati – tramite emissione di decreto di annullamento della precedente sospensione.

In proposito giova ribadire che il D.L. n. 24 è entrato in vigore il giorno 25 marzo.

Non appare superfluo ricordare che, in caso di conflittualità tra due norme esistenti ( l’articolo 4.-ter e il nuovo articolo 4-ter.1 dell’aggiornato D.L. 52/2021 ), secondo la gerarchie delle fonti, la risoluzione delle antinomie avviene seguendo l’ordine cronologico: la norma legiferata successivamente abroga quella precedente!

A tale scopo forse è utile che che vi condivido:

  • la circolare emessa dal Ministero dell’Interno, per il personale della Polizia di Stato [ Scarica da qui PDF: Personale Polizia di Stato, Circolare 25 marzo 2022, n. 333 A ],
  • nonché la circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri [ Scarica da qui PDF: Comando Generale Carabinieri - Circolare 25 marzo 2022, n. 83 121-3 ].

La prima afferma chiaramente: « si precisa che i dipendenti tuttora sospesi dovranno essere riammessi in servizio a decorrere dal 25 marzo 2022 ».

La seconda esplica che il personale va riammesso in servizio con data 25 marzo indicando come “assenza giustificata” le giornate trascorse tra il termine di legge e l’effettiva comunicazione al dipendente del diritto alla riammissione.

E’ di tutta evidenza che la RESPONSABILITÀ CIVILE per la ritardata riammissione ricasca PERSONALMENTE sul Dirigente Scolastico renitente al rispetto della norma di legge.

Cub Scuola: quali sanzioni ai docenti no-green pass?

La seconda grande questione è quella di esaminare il caso di rifiuto di procurarsi il “green pass base” da parte del docente.

Certamente la norma chiarisce che sino al 30 aprile tale soggetto non può essere ammesso all’interno dei locali scolastici. Non individua, tuttavia, lo scrivente – cessata la sanzione della “sospensione” – quale debba essere la condotta del Dirigente in tale eventualità dal punto di vista retributivo.

Cun Scuola: questioni operative del reintegro in servizio dei docenti

Tutto ciò premesso, restano da esaminare le questioni prettamente operative:

1) presso quale plesso scolastico dovrà recarsi il docente ad offrire la propria prestazione lavorativa?

2) quale idoneo salubre locale il Dirigente ha individuato ove svolgere l’attività stabilita?

3) quale l’orario di lavoro che dovrà svolgere?

4) quali le misure di precauzione saranno dal Dirigente individuate, quale datore di lavoro e responsabile della tutela della salute dei lavoratori quindi, a tutela del personale non vaccinato da eventuale contagio da virus Sars-Cov-2 all’interno dei locali dal Dirigente gestiti?

5) atteso che il docente deve prestare un’attività in corrispettivo dello stipendio ricevuto e della propria dignità di lavoratore, infine, quale sarà l’attività, all’interno delle sue mansioni, cui dovrà attendere?

E’ parere dello scrivente sindacato che sarebbe opportuno che al docente fosse offerta la possibilità di svolgere la prestazione con la formula “smart work”, ovvero dal proprio domicilio e tramite propri strumenti informatici.

Ciò per ragioni di economia logistica e di sicurezza sanitaria.

Nel richiedere l’immediata emissione, con decorrenza 25 marzo, del Decreto di annullamento della sospensione e la contestuale re-immissione in servizio del personale già sospeso, si saluta con ogni osservanza.

Natale Salvo

Sindacato CUB SCUOLA Trapani

Archiviato in:Circolari Contrassegnato con: Cub Scuola, green pass, Lavoro, Vaccino

Tribunale di Catania: incostituzionale sospensione senza paga?

21 Marzo 2022 by Sindacato CUB Scuola Lascia un commento

Con la nuova ordinanza del Tribunale di Catania [1], la più recente giurisprudenza continua a posizionarsi contro la normativa “emergenziale” emanata dal regime Draghi. In particolare, quella finalizzata alla “spinta gentile” ( alias ricatto ) verso la “vaccinazione” anti Covid.

Ne è prova la recente Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, datata 14 marzo 2022, con la quale il giudice Mario Fiorentino della sezione lavoro del Tribunale di Catania ha ritenuto « non manifestamente infondata la questione di legittima costituzionale dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 44 dell’1 aprile 2021».

Nel dettaglio, i suoi dubbi di incostituzionalità riguarderebbero la parte nella quale « “per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” esclude, in favore del pubblico dipendente, … l’erogazione dell’assegno alimentare (comunque denominato) previsto dalla legge ».

Tribunale di Catania: incomprimibile il diritto all’assegno alimentare

La vicenda esaminata dal magistrato riguardava alcuni operatori sanitari.

Questi, nel ricorso, hanno evidenziato di « versare in stato di indigenza, non potendo far fronte ai bisogni primari della vita, non avendo altri mezzi di sostentamento ... essendo peraltro gravate da debiti per mutui ipotecari o altre forme di finanziamento ».

Il giudice del lavoro di Catania, nell’ordinanza, rileva pure come « l’azienda ospedaliera ha cessato di corrispondere ogni emolumento, nonostante le fosse stato richiesto l’assegno alimentare con nota PEC inviata nel mese di dicembre 2021 ».

I difensori dei lavoratori sospesi nel ricorso hanno evidenziato che « la mancata previsione di un assegno alimentare per i lavoratori sospesi ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 44/2021 risulta “discriminatoria”, posto che, diversamente, per i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare o penale, l’art. 82 del D.P.R. 3/1957 … prevede il riconoscimento di un assegno in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per i carichi di famiglia ».

L’articolo 2 della Costituzione tutela il diritto alla “vita dignitosa”

Ciò premesso, il magistrato catanese ha concluso che « l’articolo 2 della Costituzione prevede una particolare tutela dell’individuo … che non sembra permettere l’adozione di misure che, per l’intransingenza che la connoti, possano rilevare fino al punto di ledere la dignità della persona, circostanza che può verificarsi quando a questa si precluda ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni primari della vita ».

In proposito, il giudice Mario Fiorentino cita la sentenza della Corte costituzionale, 20 luglio 2021, n. 137: « la possibilità di modulare la disciplina delle misure assistenziali “non può pregiudicare quelle prestazioni che si configurano come misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, così come anche per le provvidenze destinate al soddisfacimento di bisogni primari e volte alla garanzia per la stessa sopravvivenza, la cui attribuzione comporta il coinvolgimento di una serie di principi, tutti di rilievo costituzionale ( tra cui l’articolo 2 Costituzione ) ».

Tribunale di Catania: Il diritto al lavoro una delle principali prerogative dell’individuo

Quindi, il magistrato catanese prende in esame l’articolo 36 della Costituzione, sul diritto al lavoro.

« Non appare pleonastico ricordare che il diritto al lavoro costituisca una delle principali prerogative dell’individuo, su cui si radica l’ordinamento italiano, che trova protezione nell’ambito dei “principi fondamentali” della Carta costituzionale (artt. 1, 4) e che viene tutelato, non solo in quanto strumento attraverso cui ciascuno può sviluppare la propria personalità (art. 2), potendo così concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4), ma innanzitutto perché costituisce il mezzo per assicurare alla persona e al rispettivo nucleo familiare, attraverso la giusta retribuzione, il diritto fondamentale di vivere un’esistenza libera e dignitosa ( art. 36 ) ».

Tribunale di Catania: D.L. 44 “forzata induzione” alla vaccinazione

Ancora, per il magistrato, la normativa emergenziale introdotta dal regime Draghi, « suscita ulteriori dubbi di costituzionalità rispetto all’articolo 32, comma 2, della Costituzione, nella misura in cui esso dispone che, anche nei casi di trattamento obbligatori disposti per legge “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” ».

Ciò perché, riconosce il giudice Mario Fiorentino, il Decreto Legge n. 44/20021 « finisce di fatto per realizzare una sorta di “forzata induzione” all’adempimento dell’obbligo, ponendo la parte lavoratrice difronte alla radicale prospettiva di dover scegliere se subire quelle condizioni di indigenza o di smodata compressione delle abitudini di vita consolidate, che le deriverebbero dalla mancata vaccinazione, ovvero sottoporsi al detto trattamento ».

Il magistrato, in proposito, disamina pure la Legge 23/12/1978 – n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Tale normativa, evidenzia, ribadisce che « gli accertamenti e trattamenti sanitari “sono di norma volontari” ( articolo 33, comma 1 ), specifica che, nei casi in cui la legge preveda che possano essere disposti dall’Autorità Sanitaria, “questi devono avvenire nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici” (art. 33, comma 2) ».

Tribunale di Catania: esistono rischi di effetti avversi da vaccino

Il Tribunale di Catania, ancora, nell’ampia ordinanza, rileva i rischi connessi all’obbligatoria inoculazione dei vaccini: « qualsiasi pratica sanitaria o farmacologica, sia pur correttamente praticata, non può essere del tutto esente da rischi di effetti avversi, anche gravi, per quanto rari questi possano essere ».

Aggiunge, anzi che di « ciò si trova riscontro anche nell’articolo 3 del Decreto Legge n. 44/2021 » nella parte nella quale esclude la punibilità penale « della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2 » nonché dai rapporti dell’AIFA.

Tutti quelli citati dal giudice del Tribunale di Catania, appaiono temi di effettivo interesse sulla questione delle sospensioni dei lavoratori dal rapporto di lavoro per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale anti-Covid 19.

–

Fonti e Note:

[1] Da qui puoi scaricare il PDF integrale della “ Ordinanza Tribunale di Catania del 14 marzo 2022 ”.

Archiviato in:Studi e Documenti Contrassegnato con: Costituzione, CUB, Sentenze

Sindacato CUB: raccolta fondi pro lavoratori sospesi

13 Marzo 2022 by Sindacato CUB Scuola Lascia un commento

Il sindacato CUB Scuola della provincia di Trapani ha avviato una campagna di raccolta fondi a sostegno dei lavoratori della scuola iscritti e sospesi dal lavoro per la mancata vaccinazione anti-Covid.

« E’ lecito e giusto punire con la sospensione senza stipendio un lavoratore perché non da il consenso a sottoporsi a un trattamento sanitario? », si domanda e domanda Natale Salvo, delegato sindacale e promotore dell’iniziativa.

« Diversi lavoratori, insegnati e collaboratori scolastici, hanno scelto di non accettare l’imposizione della “vaccinazione” anti Covid. Spesso per timori sanitari, cioè come precauzione rispetto a patologie di cui soffrono ».

« Ognuno deve essere libero di accettare o meno un trattamento sanitario! », sostiene il sindacato CUB.

« Invece il governo Draghi è giunto ad imporre il farmaco Pfizer o Moderna ricattando i lavoratori: o ti vaccini o muori di fame! », insiste Salvo.

Che poi spiega: « la Carta di Nizza, un vero e proprio trattato europeo, sostiene che “ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”. La Convenzione di Oviedo, a sua volta, dichiara che “un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato” ».

Il sindacato CUB, che rappresenta oggi diversi docenti non vaccinati, chiede pertanto ai cittadini di sostenere, nella loro scelta, questi lavoratori e sostenere le loro famiglie.

La donazione, libera nell’offerta, può essere fatta tramite la piattaforma di “produzionidalbasso” seguendo il link https://sostieni.link/30990 sia tramite sistema paypal, che con carta di credito o bonifico.

L’intera somma così raccolta dal sindacato CUB sarà equamente distribuita tra i lavoratori iscritti sospesi della provincia di Trapani.

Archiviato in:Comunicati Stampa Contrassegnato con: CUB, Vaccino

Decreto Legge 172, Cenci: seri problemi di costituzionalità

11 Marzo 2022 by Sindacato CUB Scuola Lascia un commento

In tanti, giuristi, si sono esposti nell’analisi del Decreto Legge 172 del 26 novembre 2021 che ha previsto l’estensione dell’obbligo vaccinale anti-Covid19, inizialmente previsto per i solo sanitari, anche al personale scolastico, a quello militare e delle varie forze dell’ordine.

Tra questi, uno di quelli di maggior peso è certamente quella di Daniele Cenci – Consigliere della Corte di Cassazione pubblicata sulla rivista “Penale Diritto & Procedura” [1].

D.L. 172 incompatibile con il “diritto al lavoro” tutelato da Costituzione

Il Decreto Legge 172, rileva l’avvocato Daniele Cenci, « pone un serio problema di compatibilità rispetto alla tutela costituzionale del lavoro, che, come ben noto, trova emersione in plurimi precetti della carta fondamentale ( a partire dall’art. 1, che lo definisce valore fondante la Repubblica; cfr. inoltre gli artt. 2, 4 e 35 e ss. e passim Cost. ),il rapporto di lavoro, secondo un novum che sembra non avere precedenti nell’ordinamento, viene letteralmente “svuotato” del diritto-dovere di prestare la propria attività e, correlativamente, di quello di ricevere la retribuzione, e ciò nonostante la mancanza di un’ipotesi di reato o di un illecito disciplinare o, comunque, di un fatto illecito che risultino addebitabili al lavoratore ».

D.L. 172 preseta problema di “disparità di trattamento” vietato da Costituzione

Secondo il giurista, in merito alla mancata previsione di alcuna retribuzione per il personale sospeso, « si porrebbe un vistoso problema di disparità di trattamento (art. 2 Cost.) tra dipendente sottoposto a sospensione cautelare, possibile fruitore di assegno alimentare, e dipendente che, non avendo ricevuto il vaccino, fatto lecito di cui la legge espressamente esclude ogni rilevanza disciplinare, che risulta (apparentemente) non destinatario della misura alimentare ».

D.L. 172 in contrasto con principi proporzionalità e ragionevolezza

All’occhio del consigliere di Cassazione, la sospensione dal lavoro per la durata di sei mesi « appare in contrasto con i canoni di temporaneità e di proporzionalità che, pure nel ricorso a misure emergenziale, deve sempre guidare il legislatore ».

« Il sacrificio dei diritti individuali, non può che essere temporaneo. Il Legislatore deve mantenere misure proporzionate e adeguate all’evoluzione della stessa », spiega Cenci riportando un commento dell’avvocato Francesco Taglialavoro sempre su “Penale Diritto & Procedura” [2].

« Né pare potersi trascurare la disparità di trattamento e la manifesta irragionevolezza della distinzione tra categorie di lavoratori operata dal legislatore di urgenza », aggiunge Daniele Cenci. Basta pensare ai docenti under 50 e ai lavoratori under 50 di altri settori parimenti a rischio ( quelli dei trasporti, o delle attività finanziarie o alimentari, ad esempio ).

D.L. 172 non tiene conto della natura sperimentale vaccini

Il giurista contesta poi la validità di sentenza del Consiglio di Stato [3] in merito all’asserita « natura ritenuta non sperimentale dei vaccini » poiché, riprendendo le parole del prof. Alessandro Mangia [4], nell’immissione in commercio subordinata a condizioni « gli accertamenti che legittimano l’immissione in commercio sono accertamenti evidentemente ancora in fieri », cioè “allo stato degli atti” [5].

D.L. 172 obbliga a mettere a rischio grave la propria salute

Per l’avvocato Daniele Cenci, ancora, la Corte omette di rilevare all’interno delle relazioni dell’AIFA, la avvenuta « segnalazione di 608 decessi , 16 dei quali, proprio secondo l’Agenzia italiana del farmaco, sono risultati correlabili alla vaccinazione ».

Tale omissione è fondamentale per il giurista.

Questi, infine, porta l’attenzione sul testo della fondamentale sentenza n. 307 del 31 gennaio – 22 giugno 1990 della Corte Costituzionale nella parte nella quale questa afferma « la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri ».

Questa prosegue precisando come « un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili ».

Ancora più incisivo un passaggio che si rinviene nella sentenza n. 118 del 18 aprile 1996 sempre della Corte Costituzionale: « nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri ».

« I 16 decessi in nove mesi in Italia che, secondo l’A.I.F.A., sono correlabili ai vaccini costituiscono o meno eventi temporanei, di scarsa entità e, dunque, secondo il riferito insegnamento della Corte costituzionale, “tollerabili” dall’ordinamento? », si domanda infine l’avvocato Daniele Cenci.

« La risposta non può che essere negativa », conclude.

–

Fonti e Note:

[1] Penale Diritto & Procedura, 22 dicembre 2021, Daniele Cenci – Consigliere della Corte di Cassazione, “Riflessioni sulla compatibilità a Costituzione della decretazione di urgenza che proroga l’obbligo di vaccinazione per i sanitari ed estende lo stesso ad altre categorie di lavoratori”.

Il parere è integralmente scaricabile in PDF qui: “ Daniele Cenci – Analisi costituzionalità DL 172 obbligo vaccinale ”.

Daniele Cenci, oltre che ad essere Consigliere di Corte di Cassazione, è Dottore di ricerca in procedura penale, è autore di numerose pubblicazioni in materia di procedura penale, di diritto penale sostanziale e di ordinamento giudiziario; è stato relatore in numerosi convegni ed eventi formativi.

[2] Penale Diritto & Procedura, 10 dicembre 2021, Francesco Taglialavoro – Dottore di ricerca in diritto privato generale e Avvocato presso il Foro di Palermo – “Temporaneità, eccezionalità e gradualità delle misure per fronteggiare l’emergenza pandemica: la sospensione “prorogata” dell’esecuzione degli sfratti al vaglio della Corte costituzionale (nota a Corte cost. n. 213/2021)”.

[3] Sentenza n. 7045 del 2021 del Consiglio di Stato.

[4] Il prof. Alessandro Mangia è Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

[5] Tanto da leggersi, nei foglietti informativi di tutti e quattro i prodotti medicinali impiegati in Italia, la testuale indicazione: « è stata rilasciata un’autorizzazione “subordinata a condizioni”. Ciò significa che devono essere forniti ulteriori dati su questo vaccino/medicinale ».

Archiviato in:Studi e Documenti Contrassegnato con: CUB, Lavoro, Vaccino

Tribunale Pisa: lo stato di emergenza è illegittimo e eversivo

22 Febbraio 2022 by Sindacato CUB Scuola Lascia un commento

« L’ordinamento costituzionale italiano non contempla né lo stato di eccezione, né lo stato di emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra previsto all’art. 78 della Costituzione ».

Lo fa notare il giudice Lina Manuali con la sentenza Tribunale di Pisa, n. 1842 del 17 febbraio 2022 [1].

Il magistrato onorario, definitivo “coraggioso” dalla redazione dello “Studio Cataldi” che commenta la sentenza, poi precisa che « l’assenza di uno specifico diritto speciale per lo stato di emergenza è frutto di una consapevole scelta dei Padri Costituenti, … onde evitare che attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali con conseguente alterazione dello stesso assetto dei poteri ».

In ogni caso, per il giudice Lina Manuali del Tribunale di Pisa, « non è possibile istituire una gerarchia tra le varie figure di diritti fondamentali, non sussistendo nell’ordinamento costituzionale alcuna presunzione assoluta di prevalenza di un diritto su tutti gli altri ».

Non c’è, insomma un « diritto tiranno », come ad esempio quello alla salute o alla sicurezza pubblica, che prevale sugli altri.

Il Decreto Legislativo n. 1/2018 non prevede la stato di emergenza sanitaria

Ne può, secondo il magistrato, considerarsi valido il ricorso effettuato dal governo Conte II al Decreto Legislativo n. 1 / 2018 che tra gli eventi emergenziali prevede esclusivamente le « calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi ».

In definitiva, per la dottoressa Lina Manuali, « manca, perciò, qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 [ dichiarazione di stato di emergenza, NdR ] con conseguenziale illegittimità della stessa ».

Di conseguenza, « devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, nonché tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza ».

DPCM e Decreti Legge atto eversivo: normalizzano l’eccezionalità

I famosi DPCM del presidente Giuseppe Conte, in sostanza, furono un atto eversivo: « si tratta di un ampio trasferimento di poteri a favore del presidente del consiglio dei ministri … [che] finisce per innovare l’ordinamento giuridico ».

Una condizione eversiva tuttora vigente col governo Draghi. Col successivo « continuo riutilizzo della decretazione di necessità e urgenza » – insiste il magistrato del Tribunale di Pisa – si è determinata « una lesione delle prerogative del Parlamento, a cui viene di fatto assegnato il ruolo di mero ufficio di conversione in legge dei decreti del governo ».

« Peraltro, occorre rilevare come, a distanza di due anni dal suo inizio, uno stato di emergenza … è una contraddizione in termini, in quanto “normalizza” l’eccezionalità ».

Ne consegue che cadono, quindi, « i presupposti di temporaneità, straordinarietà e necessità, posti a base della concatenazione normativa e amministrativa posta in essere dall’Esecutivo ».

Il D.Lgs. 1/2018 prevedeva un limite di 24 mesi allo stato di emergenza

Ancora, evidenzia il giudice Lina Manuali, la norma rappresentata dal Decreto Legislativo n. 1 / 2018 fissava un limite massimo di 24 mesi per lo stato emergenziale. L’ultima proroga al 31 marzo 2022, ben oltre i 24 mesi previsti, di conseguenza, introduce « un diritto speciale nel diritto speciale » non ammesso nel nostro ordinamento giuridico.

D’altro canto, « la mancanza della stessa dichiarazione di emergenza determina il venir meno del presupposto giustificativo della deroga ai diritti fondamentali ».

In proposito, il magistrato del Tribunale di Pisa, ricorda la recente sentenza Corte Costituzionale n. 213/2021 che dichiarava che la compressione del diritto di proprietà ( blocco degli sfratti dalle abitazioni connesso allo stato di emergenza ) « ha raggiunto il limite massimo di tollerabilità ».

« Se si è pervenuti ad una tale enunciazione con riferimento al diritto di proprietà – conclude il giudice Lina Manuali –, riconosciuto dall’art. 42 della Costituzione, a maggior ragione, deve pervenirsi a siffatta conclusione in merito alle libertà ed a altri diritti fondamentali evidenziandosi come – in questo periodo emergenziale – tutte le libertà costituzionali siano state trasformate in libertà autorizzate ».

Tra le libertà compresse, il giudice non dimentica di citare il diritto al lavoro ed ad un’equa retribuzione sancito dall’articolo 36 della Costituzione.

–

Fonti e Note:

[1] scarica da qui il PDF: sentenza Tribunale di Pisa, n. 1842 del 17 febbraio 2022

Archiviato in:Studi e Documenti Contrassegnato con: Giustizia, Stato di emergenza

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No al green pass della vergogna!

Petizione contro il "green pass della vergogna" indirizzata ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati.

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440 firme

No al green pass della vergogna

Ai Sigg. Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera

Sig.ra/Sig. Presidente,

da oltre un anno e mezzo il popolo italiano subisce limitazioni radicali a diritti e libertà considerate fondamentali dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Dichiarazioni dei diritti fondamentali dell’uomo.

Se accettiamo che i principi fondamentali dello Stato di diritto possano essere sospesi oggi, in nome della gestione della pandemia, dobbiamo sapere che stiamo consegnando al futuro la possibilità di prendere direzioni diverse dalla democrazia in nome di qualsiasi altra minaccia che dovesse presentarsi, di origine umana o naturale

Il green pass colpisce una categoria di persone che esercita una libertà costituzionalmente garantita [non vaccinarsi], che viene penalizzata in quanto tale, per via di una propria qualità personale, di una propria condizione e di una libera scelta

Il “green pass” della vergogna viola:

  • l’articolo 1 della Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione,
  • gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana,
  • l’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE,
  • l’articolo 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
  • l’articolo 14 della Convenzione Europea sui Diritti Umani,
  • l’articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,
  • e, infine, la Risoluzione 2361 del Consiglio d’Europa approvata il 27/01/2021 che, al punto 7.3, vieta ogni forma di discriminazione per chi scelga di non vaccinarsi.

Le ragioni emergenziali non possono essere utilizzate come scudo per sospendere e annullare diritti considerati intangibili dai Padri Costituenti e dalla comunità internazionale

Pertanto, si chiede che l’emergenza sanitaria sia affrontata senza derogare di un passo dal percorso della civiltà del diritto.

**la tua firma**

Questa petizione è chiusa.

Data di scadenza: Sep 10, 2021

Firme raccolte: 440

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