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Ti trovi qui: Home / INTERNO / Migrazioni / Fenomeno migratorio : la Costituzione boccia la “Turco-Napolitano”

Fenomeno migratorio : la Costituzione boccia la “Turco-Napolitano”

3 Settembre 2020 by Natale Salvo 2 commenti

nousvenonsenamis

« Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica ».

In un Paese che vive di opinioni da bar, aliene da basi tecniche ed esternate su gruppi facebook di composita formazione, fissare un punto fermo è essenziale.

Il punto fermo, qui, è dato dall’articolo 10, comma 3, della Costituzione della Repubblica.

articolo 10 della Costituzione della Repubblica

Parlare di Migranti per nascondere i veri problemi che non si affrontano

Sto parlando chiaramente del fenomeno della migrazione che si divide, assieme quello del coronavirus Covid-19, l’attenzione sui mass media e sui social, come se altri ben più seri problemi da dibattere e portare a soluzione non ce ne fossero.

Quali? Esemplificando:

  • lavoro precario,
  • tempi biblici della giustizia e della sanità pubblica,
  • evasione fiscale,
  • formazione scolastica, e dispersione scolastica,
  • clientelismo,
  • corruzione nella Pubblica Amministrazione,
  • età pensionabile, salario minimo, e riduzione orario di lavoro,
  • denatalità,
  • e microcriminalità su tutti.

Il diritto d’asilo a chi fugge da Paesi privi delle libertà democratiche

Com’è facile notare, almeno per chi ha il senso della vista e una conoscenza basica della lingua italiana, nel testo delll’articolo 10, comma 3, della Costituzione della Repubblica non sono inclusi i vocaboli guerra, violenza, persecuzione.

La Costituzione della Repubblica, nelle sue linee fondamentali, si sostanzia, quindi, nel riconoscere il diritto d’asilo a chiunque, nel proprio Paese d’origine, non siano garantite quelle stesse libertà democratiche che sono garantite nel nostro.

Quali sono tali libertà?
Si individuano nei cosiddetti diritti inviolabili dell’uomo. A solo titolo esemplificativo, dal blog giuridico “La legge per tutti” traggo ed indico, tra gli altri :

– la libera manifestazione del proprio pensiero,
– il diritto di associazione e di riunione,
– la libertà religiosa.

In parole povere, chi, nel proprio Paese d’origine, non ha riconosciute tali libertà, ha diritto all’asilo. Sic et simpliciter.

Basta leggere

  • i rapporti annuali di Amnesty International,
  • le classifiche annuali di Reporters Sans Frontiéres, per rilevare i Paesi dove tali libertà non sono riconosciute.

Tanti, tantissimi.

A cominciare, sicuramente, da diversi Paesi teocratici per continuare in quelli dove i presidenti succedono a se stessi da decine d’anni, per finire con quelli dove scrivere o diffondere un’opinione politica diversa da quella dominante vuol dire vedersi subito aprire le porte delle prigioni, per poi vederle chiuse per tanti anni.

La Turco-Napoletano, legge xenofoba firmata dalla Sinistra

Il Partito Democratico (o meglio il suo antenato PDS), nella persona dell’allora primo ministro Romano Prodi, nel 1998, al fine di contrastare il fenomeno migratorio, specie quello proveniente dall’Africa, su cui la Destra razzista e xenofoba costruiva il proprio successo elettorale, s’inventò la cosiddetta legge “Turco-Napolitano” (legge 6 marzo 1998, n. 40), dal nome dei due proponenti, che, semplicemente e di fatto cassò il terzo comma dell’articolo 10 della Costituzione della Repubblica.

Preciso, per onor del vero, che anche Rifondazione e Verdi, che quel governo di Romano Prodi sostenevano, votarono a favore del provvedimento.

Quegli stessi che oggi, senza rinnegare le proprie storiche responsabilità, si lamentano ed accusano di razzismo chi mantiene quel sistema all’epoca anche da loro disegnato.

La Turco-Napolitano, al primo comma dell’articolo 1, dichiara di dare attuazione al secondo comma dell’articolo 10 della Costituzione della Repubblica ovvero quello di « regolamentare la condizione giuridica dello straniero ».

Da leggere:  Attentato Pietraperzia, Vella: siciliani popolo accogliente

Con noncuranza e cinismo, quindi, dimentica di dare attuazione al successivo comma 3.

Anzi, piuttosto, veniva riscritto con l’art. 18 (oggi articolo 20) della stessa legge Turco-Napolitano che riconduceva – previo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – gli eventuali interventi di « solidarietà sociale » a favore di stranieri solo ad eccezionali e « rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità ».

La questione della fruizione, o meno, delle libertà democratiche veniva cancellata col classico colpo di spugna, ovvero residuata in un articolo 17 (oggi articolo 19) che si limitava a declarare un generico divieto di respingimento dello straniero « verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi […] di sesso, di religione, di opinioni politiche […] ».

Divieto di respingimento, o obbligo di riconoscimento del titolo di rifugiato, peraltro in tal caso previsto dall’articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

Bossi e Fini, i leader della Destra razzista e xenofoba successivamente andati al governo, con la legge n. 189 del 30 luglio 2002, e il governo giallo-verde del premier Conte nel 2018 coi suoi famosi Decreti Sicurezza, si sono quindi limitati a limare – in pejus – il quadro incostituzionale disegnato dai Democratici di … Sinistra.

L’ipocrita dichiarazione di accogliere chi fugge dalle guerre. Ce ne sono in 70 Stati, ma non valgono !

Le dichiarazioni scellerate dei Salvini e della Meloni e le loro domande retoriche (del tipo: “ma in Tunisia [Algeria, etc] c’è guerra?”) hanno quindi un fondamento giuridico, seppure incostituzionale.

In Tunisia, in Algeria, solo per fare due esempi, non c’è guerra, ma nessuno, onesto e cosciente, potrebbe sostenere che lì le libertà democratiche equivalgono a diritti pienamente e stabilmente acquisiti come già nel mondo occidentale [1].

La guerra, se per essa s’intende un “conflitto aperto e dichiarato fra due o più stati”, in atto c’è forse solo in Yemen.
E anche lì si discute sulla legittimità del governo che difende il Paese dagli attacchi della coalizione guidata dall’Arabia Saudita. Altrove, in circa una settantina di Stati, esistono solo conflitti armati interni – non guerre nel senso del diritto internazionale, quindi – di ordine etnico, religioso o indipendentista, come evidenzia il sito web “Guerre nel Mondo”.

In senso stretto del diritto internazionale e della legge Turco-Napolitano, di fatto, nessun straniero ha quindi diritto alla nostra solidarietà sociale fatti salvi coloro che si dichiarano omosessuali e che possono dimostrare che nel proprio Paese esistono legislazioni che prevedono la persecuzione contro chi ha tale orientamento sessuale.

Quanto sopra sostenuto sposta il dibattito sulla regolazione della migrazione degli stranieri non al dito Decreti Sicurezza ma alla luna Turco-Napolitano.

Gli xenofobi, insomma, sono più a monte di Salvini.

—

Note:

[1] Per approfondimento sulla situazione in questi Paesi, è sufficiente leggere gli ultimi rapporti del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite:

  • Vedi: Situazione dei Diritti dell'Uomo in Algeria [aggiornamento: 17 agosto 2018];
  • Vedi: Situazione dei Diritti dell'Uomo in Tunisia [aggiornamento: 24 aprile 2020].

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Commenti

  1. Rina dice

    8 Settembre 2020 alle 8:50 AM

    Com’è facile notare, almeno per chi ha il senso della vista e una conoscenza basica della lingua italiana, nel testo delll’articolo 10, comma 3, della Costituzione della Repubblica non sono inclusi i vocaboli guerra, violenza, persecuzione.

    La Costituzione della Repubblica, nelle sue linee fondamentali, si sostanzia, quindi, nel riconoscere il diritto d’asilo a chiunque, nel proprio Paese d’origine, non siano garantite quelle stesse libertà democratiche che sono garantite nel nostro.

    Quali sono tali libertà?
    Si individuano nei cosiddetti diritti inviolabili dell’uomo. A solo titolo esemplificativo, dal blog giuridico “La legge per tutti” traggo ed indico, tra gli altri :

    – la libera manifestazione del proprio pensiero,
    – il diritto di associazione e di riunione,
    – la libertà religiosa.
    Alla luce di queste dichiarazioni sacrosante….noi italiani dove possiamo emigrare senza documenti?

  2. Fronte Ampio dice

    9 Settembre 2020 alle 7:19 PM

    Le rispondo : se in Italia ci perseguitano, possiamo chiedere asilo in Belgio.
    “Anche i cittadini dell’UE che richiedono asilo in Belgio hanno diritto all’accoglienza. Nella pratica però, ad eccezione di Rumeni e Bulgari, non vengono ammessi nelle strutture d’asilo”. Quindi non servono “documenti” (passaporto, etc) ma dimostrare che ad esempio in Italia si è perseguitati politici. FONTE : http://www.asiloineuropa.it/wp-content/uploads/2016/10/BELGIO.pdf –
    Stesso vale per i perseguitati politici spagnoli. “I catalani che si sentono politicamente minacciati possono chiedere l’asilo in Belgio. Vale anche per il ministro-presidente Puigdemont. È totalmente legale”, ha spiegato in un’intervista rilasciata all’emittente privata Vtm. FONTE : https://www.internazionale.it/bloc-notes/francesca-spinelli/2017/10/30/puigdemont-asilo-politico-belgio

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