Fenomeno migratorio : la Costituzione boccia la “Turco-Napolitano”

«Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica».
In un Paese che vive diopinioni da bar, aliene da basi tecniche ed esternate su gruppifacebookdi composita formazione, fissare un punto fermo è essenziale.
Il punto fermo, qui, è dato dall’articolo 10, comma 3, della Costituzione della Repubblica.

Parlare di Migranti per nascondere i veri problemi che non si affrontano
Sto parlando chiaramente delfenomeno della migrazioneche si divide, assieme quello del coronavirus Covid-19, l’attenzione suimass mediae suisocial,come se altri ben più seri problemi da dibattere e portare a soluzione non ce ne fossero.
Quali? Esemplificando:
- lavoro precario,
- tempi biblici della giustizia e della sanità pubblica,
- evasione fiscale,
- formazione scolastica, e dispersione scolastica,
- clientelismo,
- corruzione nella Pubblica Amministrazione,
- età pensionabile,salario minimo, eriduzione orario di lavoro,
- denatalità,
- e microcriminalità su tutti.
Il diritto d’asilo a chi fugge da Paesi privi delle libertà democratiche
Com’è facile notare, almeno per chi hail senso della vistaeuna conoscenza basica della lingua italiana, nel testo delll’articolo 10, comma 3, della Costituzione della Repubblica non sono inclusi i vocaboliguerra,violenza,persecuzione.
LaCostituzione della Repubblica, nelle sue linee fondamentali,si sostanzia, quindi, nel riconoscere ildiritto d’asiloa chiunque, nel proprio Paese d’origine, non siano garantite quelle stesselibertà democraticheche sono garantite nel nostro.
Quali sono talilibertà?
Si individuano nei cosiddettidiritti inviolabili dell’uomo. A solo titolo esemplificativo, dalblog giuridico “La legge per tutti”traggo ed indico, tra gli altri :
– lalibera manifestazione del proprio pensiero,
– ildiritto di associazione e di riunione,
– lalibertà religiosa.
In parole povere, chi, nel proprio Paese d’origine, non ha riconosciute talilibertà, hadiritto all’asilo.Sic et simpliciter.
Basta leggere
- irapporti annuali di Amnesty International,
- leclassifiche annuali di Reporters Sans Frontiéres, per rilevare i Paesi dove tali libertà non sono riconosciute.

Tanti, tantissimi.
A cominciare, sicuramente, da diversiPaesi teocraticiper continuare in quelli dove ipresidentisuccedono a se stessi da decine d’anni, per finire con quelli dovescrivere o diffondere un’opinione politica diversa da quella dominante vuol dire vedersi subito aprire le porte delle prigioni, per poi vederle chiuse per tanti anni.
La Turco-Napoletano, legge xenofoba firmata dalla Sinistra
IlPartito Democratico(o meglio il suo antenato PDS), nella persona dell’allora primo ministroRomano Prodi, nel 1998, al fine di contrastare ilfenomeno migratorio, specie quello proveniente dall’Africa, su cui la Destra razzista e xenofoba costruiva il proprio successo elettorale, s’inventò la cosiddettalegge “Turco-Napolitano” (legge 6 marzo 1998, n. 40), dal nome dei due proponenti, che, semplicemente edi fatto cassò il terzo comma dell’articolo 10 della Costituzione della Repubblica.
Preciso, per onor del vero, che anche Rifondazione e Verdi, che quel governo di Romano Prodi sostenevano, votarono a favore del provvedimento.
Quegli stessi che oggi, senza rinnegare le proprie storiche responsabilità, si lamentano ed accusano di razzismo chi mantiene quel sistema all’epoca anche da loro disegnato.
LaTurco-Napolitano, al primo comma dell’articolo 1, dichiara di dare attuazione al secondo comma dell’articolo 10 della Costituzione della Repubblica ovvero quello di «regolamentare la condizione giuridica dello straniero».
Con noncuranza e cinismo, quindi,dimenticadi dare attuazione al successivo comma 3.
Anzi, piuttosto, veniva riscritto con l’art. 18 (oggi articolo 20) della stessa legge Turco-Napolitano che riconduceva –previo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri– gli eventuali interventi di «solidarietà sociale» a favore di stranieri solo ad eccezionali e «rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturalio altri eventi di particolare gravità».
La questione della fruizione, o meno, dellelibertà democraticheveniva cancellata col classicocolpo di spugna, ovvero residuata in un articolo 17 (oggi articolo 19) che si limitava a declarare un genericodivieto di respingimentodello straniero «verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi[…]di sesso, di religione, di opinioni politiche[…] ».
Divieto di respingimento, oobbligo di riconoscimento del titolo di rifugiato, peraltro in tal caso previsto dall’articolo 1 dellaConvenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.
Bossi e Fini, i leader della Destra razzista e xenofoba successivamente andati al governo, con lalegge n. 189 del 30 luglio 2002, e il governo giallo-verde del premier Conte nel 2018 coi suoifamosiDecreti Sicurezza, si sono quindi limitati alimare–in pejus– il quadro incostituzionale disegnato daiDemocraticidi … Sinistra.
L’ipocrita dichiarazione di accogliere chi fugge dalle guerre. Ce ne sono in 70 Stati, ma non valgono !
Le dichiarazioni scellerate dei Salvini e della Meloni e le loro domande retoriche (del tipo: “ma in Tunisia[Algeria, etc]c’è guerra?”) hanno quindiun fondamento giuridico, seppure incostituzionale.
In Tunisia, in Algeria, solo per fare due esempi, non c’è guerra, ma nessuno, onesto e cosciente, potrebbe sostenere che lì lelibertà democraticheequivalgono a diritti pienamente e stabilmente acquisiti come già nelmondo occidentale[1].
La guerra, se per essa s’intende un “conflitto aperto e dichiarato fra due o più stati”, in atto c’è forse solo inYemen.
E anche lì si discute sulla legittimità del governo che difende il Paese dagli attacchi della coalizione guidata dall’Arabia Saudita. Altrove, in circa una settantina di Stati, esistono soloconflitti armatiinterni– nonguerrenel senso deldiritto internazionale, quindi – di ordine etnico, religioso o indipendentista, come evidenziail sito web “Guerre nel Mondo”.
In senso stretto deldiritto internazionalee della leggeTurco-Napolitano, di fatto, nessun straniero ha quindi diritto alla nostrasolidarietà socialefatti salvi coloro che si dichiaranoomosessualie che possono dimostrare che nel proprio Paese esistono legislazioni che prevedono la persecuzione contro chi ha taleorientamento sessuale.
Quanto sopra sostenuto sposta il dibattito sulla regolazione della migrazione degli stranieri non al ditoDecreti Sicurezzama alla lunaTurco-Napolitano.
Gli xenofobi, insomma, sono più a monte di Salvini.
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Note:
[1] Per approfondimento sulla situazione in questi Paesi, è sufficiente leggere gli ultimi rapporti delComitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite:
- Vedi:Situazione dei Diritti dell'Uomo in Algeria[aggiornamento: 17 agosto 2018];
- Vedi:Situazione dei Diritti dell'Uomo in Tunisia[aggiornamento: 24 aprile 2020].

Com’è facile notare, almeno per chi ha il senso della vista e una conoscenza basica della lingua italiana, nel testo delll’articolo 10, comma 3, della Costituzione della Repubblica non sono inclusi i vocaboli guerra, violenza, persecuzione.
La Costituzione della Repubblica, nelle sue linee fondamentali, si sostanzia, quindi, nel riconoscere il diritto d’asilo a chiunque, nel proprio Paese d’origine, non siano garantite quelle stesse libertà democratiche che sono garantite nel nostro.
Quali sono tali libertà?
Si individuano nei cosiddetti diritti inviolabili dell’uomo. A solo titolo esemplificativo, dal blog giuridico “La legge per tutti” traggo ed indico, tra gli altri :
– la libera manifestazione del proprio pensiero,
– il diritto di associazione e di riunione,
– la libertà religiosa.
Alla luce di queste dichiarazioni sacrosante….noi italiani dove possiamo emigrare senza documenti?
Le rispondo : se in Italia ci perseguitano, possiamo chiedere asilo in Belgio.
“Anche i cittadini dell’UE che richiedono asilo in Belgio hanno diritto all’accoglienza. Nella pratica però, ad eccezione di Rumeni e Bulgari, non vengono ammessi nelle strutture d’asilo”. Quindi non servono “documenti” (passaporto, etc) ma dimostrare che ad esempio in Italia si è perseguitati politici. FONTE :http://www.asiloineuropa.it/wp-content/uploads/2016/10/BELGIO.pdf–
Stesso vale per i perseguitati politici spagnoli. “I catalani che si sentono politicamente minacciati possono chiedere l’asilo in Belgio. Vale anche per il ministro-presidente Puigdemont. È totalmente legale”, ha spiegato in un’intervista rilasciata all’emittente privata Vtm. FONTE :https://www.internazionale.it/bloc-notes/francesca-spinelli/2017/10/30/puigdemont-asilo-politico-belgio