Tribunale di Catania: incostituzionale sospensione senza paga?

Con la nuova ordinanza del Tribunale di Catania [1], la più recente giurisprudenza continua a posizionarsi contro la normativa “emergenziale” emanata dal regime Draghi. In particolare, quella finalizzata alla “spinta gentile” ( alias ricatto ) verso la “vaccinazione” anti Covid.

Ne è prova la recente Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, datata 14 marzo 2022, con la quale il giudice Mario Fiorentino della sezione lavoro del Tribunale di Catania ha ritenuto « non manifestamente infondata la questione di legittima costituzionale dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 44 dell’1 aprile 2021».

Nel dettaglio, i suoi dubbi di incostituzionalità riguarderebbero la parte nella quale « “per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” esclude, in favore del pubblico dipendente, … l’erogazione dell’assegno alimentare (comunque denominato) previsto dalla legge ».

Tribunale di Catania: incomprimibile il diritto all’assegno alimentare

La vicenda esaminata dal magistrato riguardava alcuni operatori sanitari.

Questi, nel ricorso, hanno evidenziato di « versare in stato di indigenza, non potendo far fronte ai bisogni primari della vita, non avendo altri mezzi di sostentamento ... essendo peraltro gravate da debiti per mutui ipotecari o altre forme di finanziamento ».

Il giudice del lavoro di Catania, nell’ordinanza, rileva pure come « l’azienda ospedaliera ha cessato di corrispondere ogni emolumento, nonostante le fosse stato richiesto l’assegno alimentare con nota PEC inviata nel mese di dicembre 2021 ».

I difensori dei lavoratori sospesi nel ricorso hanno evidenziato che « la mancata previsione di un assegno alimentare per i lavoratori sospesi ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 44/2021 risulta “discriminatoria”, posto che, diversamente, per i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare o penale, l’art. 82 del D.P.R. 3/1957 … prevede il riconoscimento di un assegno in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per i carichi di famiglia ».

L’articolo 2 della Costituzione tutela il diritto alla “vita dignitosa”

Ciò premesso, il magistrato catanese ha concluso che « l’articolo 2 della Costituzione prevede una particolare tutela dell’individuo … che non sembra permettere l’adozione di misure che, per l’intransingenza che la connoti, possano rilevare fino al punto di ledere la dignità della persona, circostanza che può verificarsi quando a questa si precluda ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni primari della vita ».

In proposito, il giudice Mario Fiorentino cita la sentenza della Corte costituzionale, 20 luglio 2021, n. 137: « la possibilità di modulare la disciplina delle misure assistenziali “non può pregiudicare quelle prestazioni che si configurano come misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, così come anche per le provvidenze destinate al soddisfacimento di bisogni primari e volte alla garanzia per la stessa sopravvivenza, la cui attribuzione comporta il coinvolgimento di una serie di principi, tutti di rilievo costituzionale ( tra cui l’articolo 2 Costituzione ) ».

Tribunale di Catania: Il diritto al lavoro una delle principali prerogative dell’individuo

Quindi, il magistrato catanese prende in esame l’articolo 36 della Costituzione, sul diritto al lavoro.

« Non appare pleonastico ricordare che il diritto al lavoro costituisca una delle principali prerogative dell’individuo, su cui si radica l’ordinamento italiano, che trova protezione nell’ambito dei “principi fondamentali” della Carta costituzionale (artt. 1, 4) e che viene tutelato, non solo in quanto strumento attraverso cui ciascuno può sviluppare la propria personalità (art. 2), potendo così concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4), ma innanzitutto perché costituisce il mezzo per assicurare alla persona e al rispettivo nucleo familiare, attraverso la giusta retribuzione, il diritto fondamentale di vivere un’esistenza libera e dignitosa ( art. 36 ) ».

Tribunale di Catania: D.L. 44 “forzata induzione” alla vaccinazione

Ancora, per il magistrato, la normativa emergenziale introdotta dal regime Draghi, « suscita ulteriori dubbi di costituzionalità rispetto all’articolo 32, comma 2, della Costituzione, nella misura in cui esso dispone che, anche nei casi di trattamento obbligatori disposti per legge “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” ».

Ciò perché, riconosce il giudice Mario Fiorentino, il Decreto Legge n. 44/20021 « finisce di fatto per realizzare una sorta di “forzata induzione” all’adempimento dell’obbligo, ponendo la parte lavoratrice difronte alla radicale prospettiva di dover scegliere se subire quelle condizioni di indigenza o di smodata compressione delle abitudini di vita consolidate, che le deriverebbero dalla mancata vaccinazione, ovvero sottoporsi al detto trattamento ».

Il magistrato, in proposito, disamina pure la Legge 23/12/1978 – n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Tale normativa, evidenzia, ribadisce che « gli accertamenti e trattamenti sanitari “sono di norma volontari” ( articolo 33, comma 1 ), specifica che, nei casi in cui la legge preveda che possano essere disposti dall’Autorità Sanitaria, “questi devono avvenire nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici” (art. 33, comma 2) ».

Tribunale di Catania: esistono rischi di effetti avversi da vaccino

Il Tribunale di Catania, ancora, nell’ampia ordinanza, rileva i rischi connessi all’obbligatoria inoculazione dei vaccini: « qualsiasi pratica sanitaria o farmacologica, sia pur correttamente praticata, non può essere del tutto esente da rischi di effetti avversi, anche gravi, per quanto rari questi possano essere ».

Aggiunge, anzi che di « ciò si trova riscontro anche nell’articolo 3 del Decreto Legge n. 44/2021 » nella parte nella quale esclude la punibilità penale « della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2 » nonché dai rapporti dell’AIFA.

Tutti quelli citati dal giudice del Tribunale di Catania, appaiono temi di effettivo interesse sulla questione delle sospensioni dei lavoratori dal rapporto di lavoro per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale anti-Covid 19.

Fonti e Note:

[1] Da qui puoi scaricare il PDF integrale della “ Ordinanza Tribunale di Catania del 14 marzo 2022 ”.

Sindacato CUB Scuola

La Confederazione Unitaria di Base (CUB) è il più importante sindacato di base operante nel nostro paese; organizza lavoratori dell’industria, dei servizi, del pubblico impiego, gli inquilini e i pensionati. Nasce nel 1992, per iniziativa di numerosi lavoratori che avevano constatato da tempo di non avere più un’organizzazione che li difendesse nei luoghi di lavoro e nei confronti dei governi. I sindacati tradizionali erano e sono cinghia di trasmissione del padronato, dei partiti e dei governi.

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