Tribunale Pisa: lo stato di emergenza è illegittimo e eversivo

« L’ordinamento costituzionale italiano non contempla né lo stato di eccezione, né lo stato di emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra previsto all’art. 78 della Costituzione ».

Lo fa notare il giudice Lina Manuali con la sentenza Tribunale di Pisa, n. 1842 del 17 febbraio 2022 [1].

Il magistrato onorario, definitivo “coraggioso” dalla redazione dello “Studio Cataldi” che commenta la sentenza, poi precisa che « l’assenza di uno specifico diritto speciale per lo stato di emergenza è frutto di una consapevole scelta dei Padri Costituenti, … onde evitare che attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali con conseguente alterazione dello stesso assetto dei poteri ».

In ogni caso, per il giudice Lina Manuali del Tribunale di Pisa, « non è possibile istituire una gerarchia tra le varie figure di diritti fondamentali, non sussistendo nell’ordinamento costituzionale alcuna presunzione assoluta di prevalenza di un diritto su tutti gli altri ».

Non c’è, insomma un « diritto tiranno », come ad esempio quello alla salute o alla sicurezza pubblica, che prevale sugli altri.

Il Decreto Legislativo n. 1/2018 non prevede la stato di emergenza sanitaria

Ne può, secondo il magistrato, considerarsi valido il ricorso effettuato dal governo Conte II al Decreto Legislativo n. 1 / 2018 che tra gli eventi emergenziali prevede esclusivamente le « calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi ».

In definitiva, per la dottoressa Lina Manuali, « manca, perciò, qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 [ dichiarazione di stato di emergenza, NdR ] con conseguenziale illegittimità della stessa ».

Di conseguenza, « devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, nonché tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza ».

DPCM e Decreti Legge atto eversivo: normalizzano l’eccezionalità

I famosi DPCM del presidente Giuseppe Conte, in sostanza, furono un atto eversivo: « si tratta di un ampio trasferimento di poteri a favore del presidente del consiglio dei ministri … [che] finisce per innovare l’ordinamento giuridico ».

Una condizione eversiva tuttora vigente col governo Draghi. Col successivo « continuo riutilizzo della decretazione di necessità e urgenza » – insiste il magistrato del Tribunale di Pisa – si è determinata « una lesione delle prerogative del Parlamento, a cui viene di fatto assegnato il ruolo di mero ufficio di conversione in legge dei decreti del governo ».

« Peraltro, occorre rilevare come, a distanza di due anni dal suo inizio, uno stato di emergenza … è una contraddizione in termini, in quanto “normalizza” l’eccezionalità ».

Ne consegue che cadono, quindi, « i presupposti di temporaneità, straordinarietà e necessità, posti a base della concatenazione normativa e amministrativa posta in essere dall’Esecutivo ».

Il D.Lgs. 1/2018 prevedeva un limite di 24 mesi allo stato di emergenza

Ancora, evidenzia il giudice Lina Manuali, la norma rappresentata dal Decreto Legislativo n. 1 / 2018 fissava un limite massimo di 24 mesi per lo stato emergenziale. L’ultima proroga al 31 marzo 2022, ben oltre i 24 mesi previsti, di conseguenza, introduce « un diritto speciale nel diritto speciale » non ammesso nel nostro ordinamento giuridico.

D’altro canto, « la mancanza della stessa dichiarazione di emergenza determina il venir meno del presupposto giustificativo della deroga ai diritti fondamentali ».

In proposito, il magistrato del Tribunale di Pisa, ricorda la recente sentenza Corte Costituzionale n. 213/2021 che dichiarava che la compressione del diritto di proprietà ( blocco degli sfratti dalle abitazioni connesso allo stato di emergenza ) « ha raggiunto il limite massimo di tollerabilità ».

« Se si è pervenuti ad una tale enunciazione con riferimento al diritto di proprietà – conclude il giudice Lina Manuali –, riconosciuto dall’art. 42 della Costituzione, a maggior ragione, deve pervenirsi a siffatta conclusione in merito alle libertà ed a altri diritti fondamentali evidenziandosi come – in questo periodo emergenziale – tutte le libertà costituzionali siano state trasformate in libertà autorizzate ».

Tra le libertà compresse, il giudice non dimentica di citare il diritto al lavoro ed ad un’equa retribuzione sancito dall’articolo 36 della Costituzione.

Fonti e Note:

[1] scarica da qui il PDF: sentenza Tribunale di Pisa, n. 1842 del 17 febbraio 2022

Sindacato CUB Scuola

La Confederazione Unitaria di Base (CUB) è il più importante sindacato di base operante nel nostro paese; organizza lavoratori dell’industria, dei servizi, del pubblico impiego, gli inquilini e i pensionati. Nasce nel 1992, per iniziativa di numerosi lavoratori che avevano constatato da tempo di non avere più un’organizzazione che li difendesse nei luoghi di lavoro e nei confronti dei governi. I sindacati tradizionali erano e sono cinghia di trasmissione del padronato, dei partiti e dei governi.

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