Il Commissario Europeo ai Diritti Umani può difenderci dalla “dittatura sanitaria” ?

Il tema dell’articolo 15 dellaConvenzione Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU), che ammette dellederoghe ai Diritti Umaniin determinati casi e con determinate procedure, è stato trattato già lo scorso 18 maggio 2020 dal sito IusInItinere in un articolo intitolato “Diritti umani ed emergenza sanitaria: la CEDU ai tempi del Covid-19”.
Qui erano stati riportati i pareri di alcuni esperti giuristi.
Sabato : Comunicare la deroga ai Diritti Umani fondamentale marcatore tra il prima ed il dopo
Il particolareil giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo, dott. Raffaele Sabatoaveva spiegato che la norma prevede la possibilità, per uno Stato, di emanare «misure in deroga agli obblighi previsti» dalla Convenzione, ma «nella stretta misura in cui la situazione lo richieda» eprevia comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa«sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate».
«Nell’elenco dei paesi che hanno fatto dichiarazione ex art 15 CEDU[al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, NdR ]per la situazione di emergenza sanitaria non rientra l’Italia, inizialmente duramente colpita dal COVID. È invece compresal’Albania [1], che ha fatto dichiarazione relativamente anche ai diritti che intende derogare», spiega il giurista.
Il prof. Andrea Saccucci, invece, ha spiegato che «la deroga è il marcatore che distingue una situazione “ordinaria” ( in cui i diritti possono subire limitazioni ) ed una situazione “eccezionale” ( in cui i diritti possono essere sospesi ).[…]la Corte valuta la legalità della misura, lo scopo legittimo e la proporzionalità».
Saccucci : La mancata comunicazione al Consiglio d’Europa pone perplessità
Quindi ha condiviso il proprio parere : «a me sembra che abbiano ben fatto alcuni Stati ad optare per la deroga, mentrela scelta di non derogare adottata da altri Stati pone delle perplessità.Perplessità anche legate al rischio di perdere quella fondamentale linea di demarcazione tra stato di emergenza e stato di normalità, alla quale è anche legata la disponibilità della collettività ad accettare le limitazioni. Il ricorso alle deroghe serve, in qualche modo, a segnare il passaggio da una situazione in cui le libertà sono sospese ( per far fronte ad una situazione straordinaria di contenimento bio-sanitario ) ad una situazione in cui le libertà sono ripristinate ».
Sommario : Poteri d’intervento anche da parte del Commissario Europeo ai Diritti Umani
Infine,il prof. Emanuele Sommarioha rilevato che « in alternativa, è anche possibilesollecitare l’intervento del Commissario europeo dei diritti umani(ruolo in questo momento ricoperto dall’attivista bosniacaDunja Mijatović),il cui mandato è quello di promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo negli Stati membri del Consiglio agendo con imparzialità e indipendenza ».
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Note:
[1] Oltre all’Albania, anche Armenia, Lettonia, Estonia, Georgia, Moldavia, Romania, Serbia e, infine, San Marino.

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