Dall’ASP al Giudice di Pace: come opporsi alla sanzione da 100 euro ai no-vax

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Milioni di lettere, tra i tre e i sette milioni, stanno per partire con destinazione gli italiani ultra cinquantenni non vaccinati.

Come spieghiamo in altro articolo ( “Quale l’obiettivo reale della multa da 100 euro ai no-vax?” ) infatti, a coloro – circa 2,5 milioni – che propriamente non hanno accettato di sottoporsi alla terapia occorre aggiungere gli altri che non si sono fatti inoculare la seconda o la terza dose nei tempi imposti dal Ministero della Salute.

Ma qual è la procedura e come opporsi ad una sanzione che ha il sapore di una provocazione a fronte di un obbligo vaccinale che giudichiamo illecito?

Fase I – La redazione degli elenchi

Il Ministero della Salute dovrà predisporre periodicamente l’elenco dei soggetti inadempienti e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate.

Potremmo discutere ore sull’uso distorto di dati personali sensibili da parte dello stato. Ma il regime con a capo Mario Draghi ha di fatto sospeso, oltre che la Costituzione, anche le norme sulla Privacy.

Fase II – La diffida a comunicare proprie ragioni all’ASP

L’Agenzia delle Entrate scriverà a milioni di cittadini imponendo « ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità ».

Fase III – La comunicazione all’ASP

A questo punto, i cittadini potranno, letteralmente, sommergere di risposte le Aziende Sanitarie locali o provinciali che dovranno essere esaminate una ad una dallo scarso personale di tali Enti.

Stessa situazione per le Agenzie delle Entrate, alle quali, per come prevede la norma, i cittadini dovranno, per conoscenza, dare « notizia dell’avvenuta … presentazione di tale comunicazione » all’Azienda Sanitaria.

Ovviamente queste comunicazioni dovranno avvenire con mezzo tracciabile: propria PEC verso indirizzo PEC di ASP e Agenzia delle Entrate ovvero tramite raccomandata [ suggeriamo raccomandata 1 ] con avviso di ricevimento.

Fase IV – Le ASP esaminano, in contraddittorio, i reclami

Secondo la tempistica militare imposta per decreto dal Capo del regime Mario Draghi, le ASL avranno solo dieci giorni, « previo eventuale contraddittorio con l’interessato », per esaminare le contestazioni e dare comunicazione dell’esito all’Agenzia delle Entrate.

Sembra un’operazione impossibile: la stampa ipotizza che siano circa 700.000 i soggetti non vaccinati ma esenti o guariti per i quali l’ASL dovrà prevedere a riconoscere, e comunicare all’Agenzia delle Entrate, « un’attestazione relativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale ».

Questo stadio rappresenta sicuramente il “collo di bottiglia” dell’operazione.

E’ indubbio che conviene a ciascuno di contestare la prima lettera dell’Agenzia delle Entrate – è gratis , anche ai non esenti e non guariti.

Motivi da indicare ce ne possono essere a bizzeffe:

  • dal medico di famiglia che rifiuta l’esenzione che a proprio parere invece compete,
  • alla necessità di un differimento per effettuare dei controlli sanitari,
  • all’obbligo di soggiacere ad una terapia sperimentale con tutti i conseguenti rischi per la propria salute,
  • alla discriminatoria illogicità di un obbligo che colpisce i soli over 50,
  • alle scarse informazioni sugli effetti avversi, alla possibilità di cure alternative ( monoclonali, antivirali ) e precoci ( anti-infiammatori, ect. ).

Basta un po’ di fantasia.

Fase V – L’Agenzia delle Entrate invia la sanzione da 100 euro

A quel punto, l’agenzia finanziaria, ricevuta dall’ASL conferma della « inosservanza dell’obbligo vaccinale » e dell’assenza del diritto all’esenzione o al differimento, avrà 180 giorni per inviare al cittadino una nuova comunicazione: questa sarà la volta della notifica della « sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento ».

L’avviso sarà trasmesso:

  • via PEC, cioè posta elettronica,
  • o tramite messo comunale o agenti della polizia municipale,
  • oppure ancora tramite raccomandata.

Qua esiste il problema della mancata consegna se il cittadino inadempiente non si trovasse al domicilio. In tal caso, dovrà andare prima all’Ufficio Postale e poi al Comune a ritirare il plico – previo “tampone” e green pass “base”, secondo le attuali norme -.

Attenzione: la norma, il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, chiama questa seconda comunicazione « avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo ».

L’avviso comporterà pure probabilmente l’addebito delle spese di notifica.

A questo punto, al cittadino non restano che tre opzioni tra cui scegliere:

  • pagare la sanzione, entro 60 giorni ( da verificare se possibile una rateizzazione ovvero uno sconto del 30% se la sanzione viene saldata entro 5 giorni così come avviene per le contravvenzioni al Codice della Strada );
  • non pagare o addirittura neanche ritirare la raccomandata ( opzione più debole in assoluto, dal punto di vista giuridico perchè , trascorsi 10 giorni, la raccomandata per legge si intende in ogni caso come notificata );
  • opporsi e fare ricorso davanti al Giudice di Pace.

Di seguito esaminiamo l’ultimo caso.

Fase VI – Il ricorso davanti il Giudice di Pace

Il cittadino entro 30 giorni dal ricevimento della notifica può ricorrere al Giudice di Pace [1] sapendo, però, che l’Agenzia si presenterà per difendere il proprio diritto rappresentata dall’Avvocatura dello Stato.

Un procedimento davanti al Giudice di Pace costerà al cittadino almeno le 43 euro del contributo unificato più le spese di notifica alla controparte.

E’ importante sottolineare che davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio personalmente, dunque senza l’assistenza tecnica di un legale, come avviene in tutte le cause il cui valore non eccede 1.100 euro. Basterà, quindi, che il cittadino:

  • predisponga un ricorso scritto con cui spieghi le proprie ragioni,
  • suggerisca gli eventuali testimoni da ascoltare a proprio favore,
  • sostenga oralmente la propria tesi davanti il magistrato nel giorno stabilito.

In alternativa, ogni cittadino può naturalmente ricorrere all’assistenza di un legale.

In tal caso, i soggetti economicamente deboli possono richiedere di essere ammessi al “gratuito patrocinio” da parte di un legale che è iscritto in un apposito elenco [2]. In particolare, questo servizio spetta a coloro che hanno un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 ( aggiornato al D.M. 16 gennaio 2018; varia ogni due anni ) [3].

In buona sostanza, in tal caso, le spese relative all’avvocato sono totalmente a carico dello Stato. Il cliente non anticipa nulla, il legale invierà la propria parcella allo stato.

In questo caso, il cittadino è pure esente dalla spese di giustizia, ovvero dalle 43 euro del “contributo unificato”.

Per chi supera il limite, tuttavia, nulla di preoccupante: il DM n. 37 dell’8 marzo 2018 fissa le tariffe minime, medie e massime che un legale può richiedere e che variano a secondo della tipologia di giudizio [4]. Si tratta di oneri abbordabili.

Per il ricorso al Giudice di Pace, per una causa di valore inferiore a 1.100 euro, come il nostro caso, il legale può legittimamente richiedere da 215,28 euro ( se è un contribuente “forfettario”, altrimenti occorre aggiungere l’IVA al 22% per giungere a 262,64 euro) fino a 725,97 ( 885,68 IVA inclusa ).

Ipotizzando l’imposizione di una tariffa “media”, si giunge ad un costo di 394,68 euro ( 481,51 IVA inclusa, se non “forfettario” ).

Chi se la sente, specie se ha il diritto ad essere ammesso al “gratuito patrocinio”, può giocarsi quindi la carta del ricorso.

Se il Giudice di Pace gli riconosce ragione, la sanzione sarà annullata.

Fase VII – L’ipotesi, non remota, della soccombenza in giudizio

Il problema, tuttavia, nasce qualora il cittadino ricorrente soccomba, ovvero perda la causa. Insomma, nel caso in cui il Giudice di Pace non voglia sentire le sue ragioni e condanni il soggetto a pagare le 100 euro all’Agenzia delle Entrate.

In caso di soccombenza, il pagamento delle spese legali della controparte spetta a chi ha perso il giudizio. Chi perde, paga per tutti: nulla di più semplice.

Lo prevede l’articolo 91 del Codice di Procedura Civile [5].

Il cittadino ricorrente, insomma sarà condannato anche a pagare la parcella al legale dell’Avvocatura dello Stato, che rappresenta l’Agenzia delle Entrate.

Non sempre è così, ma spesso. L’eccezione è data dal caso in cui il ricorrente che aveva giustificato le sue ragioni secondo validi orientamenti giurisprudenziali.

Seguendo la stessa tabella innanzi citata, l’ultra cinquantenne che dovesse perdere il ricorso si vedrà probabilmente condannato a pagare circa 500 euro di spese legali.

Naturalmente, oltre le citate spese legali di soccombenza, al cittadino non resterà che pagare le 100 euro iniziali. L’alternativa è avviare un ben più costoso ricorso ( ora entriamo nell’ambito delle migliaia di euro ) presso il Tribunale Civile.

Fonti e Note:

[1] Secondo una corrente di pensiero, trattandosi di una sanzione amministrativa, è possibile ricorrere in alternativa al Prefetto e, in caso di soccombenza, dopo, al Giudice di Pace. Il ricorso al Prefetto sarebbe gratuito ma in caso di condanna la multa raddoppia. In merito al ricorso al Prefetto, tuttavia, non abbiamo conferme e, di conseguenza, non esaminiamo la questione.

[2] Una buona guida al “gratuito patrocinio” è sul sito Altalex.

[3] Inteso “al netto degli oneri deducibili” e che “si sommano al reddito del richiedente anche quelli dei membri costituenti la famiglia anagraficamente convivente”. Tra i redditi inclusi anche quelli esenti ( pensioni d’invalità, accompagnamento, l’assegno di separazione, etc ). Non rileva il reddito ISEE.

[4] Un buon calcolare delle tariffe legali è offerto dal sito web dell’avvocato Andreani.

[5] Brocardi, “Dispositivo dell’art. 91 Codice di procedura civile”.

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Natale Salvo

Nato e cresciuto nella terra del “Gattopardo”, la Sicilia. Ha dedicato la propria esistenza all'impegno sociale. Allenatore di una squadretta di calcio di periferia, presidente del circolo di Legambiente, candidato sindaco per il Partito Umanista. Infine blogger d’inchiesta; ha pagato le sue denunce di cattiva amministrazione con una persecuzione per via giudiziaria. E' autore del libro "La rivoluzione copernicana chiamata Reddito di Base", edito da Multimage, Firenze.

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7 risposte

  1. luigi ha detto:

    ottima spiegazione , ma io mi chiedo è vero che la costituzione chiarisce che nessuno può essere obbligato a curarsi se non vuole , mia moglie è allergica ad alcuni medicinali con reazioni allergiche, e stata visitata una volta e ha 80 anni, se lo stato vuole fare cassa ha altri metodi , benzina, tasse su luce e gas, tasse di circolazione ect.

  2. Natale Salvo ha detto:

    Mella categoria “Sindacato di Base” di questo blog troverà diversi articolo che confermano quel che lei sostiene. L’obbligo IN QUESTO CASO è incostituzionale, ma non solo: viola le norme sul consenso LIBERO e informato, viola la Convenzione di Oviedo e le stesse statuizioni Europee. Ma tant’è. Lo hanno fatto egualmente e non vogliono sentire le ragioni di precauzione di tanti e negano pure gli effetti collaterali e gli eventi avversi luttuosi conseguenze al farmaco. perchè?

  3. ghilardi maurizio ha detto:

    è sicuro che se soccombo presso il giudice di pace x multa da 100 euro, dovrò pagare anche i 500 euro per l’ avvocatura dello stato ?

  4. Natale Salvo ha detto:

    No, certo no. E’ un rischio. Dipende da tanti fattori. Intanto vediamo la sentenza della Corte Costituzionale, tra pochi giorni.

  5. Leone Angelo ha detto:

    Salve il14/12/2022 ho ricevuto la raccomandata dell’Agenzia delle entrate per la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00. Voi scrivete che tale sanzione va recapitata all’utente sanzionato entro 180 giorni dal ricevimento della prima raccomandata. Ebbene io ho ricevuto la comunicazione di avviso procedimento sanzionatorio il 21/04/2022, di conseguenza io ho mandato via email a tutte le parti citate nella richiesta una ISTAANZA IN AUTOTUTELA : RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO SANITARIO_ il 25/04/2022. Mi chiedo in che situazione sono io oggi ?
    Posso far valere il tempo trascorso (180 giorni trascorsi tra le 2 comunicazioni) come mi devo comportare?
    SI Può avere una risposta, grazie Angelo .

  6. Redazione ha detto:

    Angelo, esamineremo a breve la questione. Al momento, saprai, che è in corso di conversione un Decreto che sospende i pagamenti fino al prossimo 30 giugno 2023. Aspettiamo la conversione del Decreto, col testo definitivo, e poi avremo un quadro giuridico da commentare. Nel frattempo, tranquillo: non pagare nulla!

  7. Leone Angelo ha detto:

    Ok, aspettiamo che il tutto venga definito e se non chiedo troppo informatemi sull’evolversi del decreto grazie mille per il supporto , un sincero augurio di buone feste a tutto lo staff e le vostre famiglie Angelo.

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