Esenzione vaccino Sars-Cov-2: da chi e per cosa richiederla

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La comparsa dell’obbligo vaccinale contro il virus Sars-Cov-2 – a volte “camuffato” tramite la richiesta del cosiddetto “green pass” al lavoro, altre volte esplicito – e poi la sua estensione agli ultracinquantenni ha “scatenato” la contemporanea corsa alla ricerca dell’esenzione dall’obbligo.

In tanti, infatti, sofferenti di una o l’altra patologia, temono che – dopo l’inoculazione del Sacro Vaccino – possano essere coinvolti in eventi avversi [1], anche gravi se non proprio fatali.

Che il rischio immediato ci sia, minimo o meno, lo dicono le statistiche ufficiali. Che ci sia pure un rischio sul medio-lungo periodo lo dirà il tempo dato che, nella fretta di autorizzare il Sacro Vaccino, non si è avuto il tempo materiale per gli studi che escludano la sua genotossicità.

A questo punto, però sorgono due domande.

Chi può concedere l’esenzione, temporanea o meno? Per quali patologie?

Quale soggetto è abilitato a riconoscere l’esenzione dall’obbligo vaccinale anti Covid-19?

Intorno alla prima domanda, il governo, tra testi di Decreti Legge non concordati e circolari, ha creato un’enorme confusione.

Qui esistono due linee di pensiero.

La prima è quella che fa riferimento alla circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Questa tesi è sposata anche dalle FAQ del sito ufficiale della “Certificazione Verde”.

Nella circolare, il direttore generale Giovanni Rezza scrive:

« le certificazioni [ di esenzione o differimento, NdR ] potranno essere rilasciate

  • direttamente dai MEDICI VACCINATORI dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
  • o dai MEDICI DI MEDICINA GENERALE O PEDIATRI di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale ».

Tuttavia, la circolare è andata oltre il testo della legge.

Per la seconda corrente di pensiero, invece, quella che da fede alla gerarchia delle fonti del diritto ( una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore: una legge – ovvero una fonte primaria – ha più valore di una circolare, insomma ) è il medico di medicina generale, anche se non vaccinatore, a poter rilasciare l’esenzione.

Tale tesi è supportata anche dall’antinomia: in caso di contrasto tra due norme, prevale l‘ultima per cronologia.

L’ultima norma per cronologia è certamente il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, quella che, per intenderci, ha introdotto l’obbligo vaccinale generalizzato per l’intera platea degli ultracinquantenni a pena di una sanzione da 100 euro.

-> Scarica da qui il Decreto Legge 7 gennaio 2022 , n. 1 ( articolo 1 )

Qui, all’articolo 1, comma 2, si legge:

« L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate

  • dal MEDICO DI MEDICINA GENERALE DELL’ASSISTITO;
  • o dal MEDICO VACCINATORE, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo’ essere omessa o differita ».

All’articolo 1, comma 1 (ove si tratta dell’obbligo per il personale sanitario), del D.L. 172 del 26 novembre 2021, è invece scritto:

-> Scarica da qui il Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 ( articolo 1 )

« Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate,

  • attestate dal MEDICO DI MEDICINA GENERALE, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita ».

Per il settore scuola e polizia, si applicano anche queste ultime disposizioni, per come previsto dal secondo comma dell’articolo 4-ter del D.L. n. 44 dell’1 aprile 2021 ( « Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 7 »).

-> Scarica da qui il Decreto Legge n. 44 dell’1 aprile 2021 ( articolo 4 ter )

La disamina normativa non lascia adito a dubbi: il proprio medico di medicina generale, il medico di famiglia insomma, può, se lo ritiene opportuno, rilasciare l’esenzione o il differimento sia lui o no un medico vaccinatore.

Falsi, e ipocriti, sono quindi quei medici di famiglia che sostengono il contrario: desiderano semplicemente negare l’evidenza, e un servizio, per … amore di tranquillità, per evitare, da un lato, lo scontro col cliente-paziente e, dall’altro, eventuali rischi di contestazione da parte di ASL o Autorità Giudiziaria.

Ma il cliente-paziente su questo punto deve insistere e far assumere al medico di medicina generale le proprie responsabilità, per un verso ( l’esenzione ) o per l’altro ( la prescrizione, per iscritto, della vaccinazione ).

Per quali casi è possibile ottenere l’esenzione dall’obbligo vaccinale?

Secondo aspetto: quando spetta l’esenzione, o, quantomeno, il differimento?

Qua, invece, occorre fare riferimento esclusivamente alla circolare n. 35309 del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, rinviando ad essa, unanimemente, i testi dei citati Decreti Legge.

-> Scarica da qui la circolare n. 35309 del Ministero della Salute del 4 agosto 2021

I casi sono tre:

  • CONTROINDICAZIONE, ovvero quando « nel ricevente AUMENTA il rischio di gravi reazioni avverse. In generale una vaccinazione non deve essere somministrata quando è presente una controindicazione perché il rischio delle reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione ».

L’unico caso di controindicazione è espressamente indicato dal Ministero: Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti [ vedi nota 2 ].

Al contrario esistono delle controindicazioni parziali per chi soffre di patologie quali Sindrome di Guillain-Barré, miocardite/pericardite ( sviluppata dopo la prima dose ), gravidanza ( dopo valutazione medica ).

  • scelta di PRECAUZIONE, qualora nel ricevente che PUO’ AUMENTARE il rischio di gravi reazioni avverse;

Un esempio: paziente con malattia acuta severa non differibile (evento cardiovascolare acuto, epatite acuta, nefrite acuta, stato settico o grave infezione di qualunque organo/tessuto, condizione chirurgica maggiore, ect).

  • scelta di PRECAUZIONE, qualora il ricevente si trovi in una condizione nella quale si « può compromettere la capacità del vaccino di indurre un’adeguata risposta immunitaria ».

In entrambi casi, è necessario « approfondire il singolo caso valutando il rapporto beneficio/rischio ».

La circolare precisa, in proposito, che « data la complessità dell’argomento trattato, le condizioni riportate non sono esaustive ».

La decisione, inappellabile, del medico andrà quindi fatta, con scienza e coscienza, dopo « raccolta accurata dell’anamnesi ».

L’unica linea guida reale che ha il medico è il principio « Primum non nŏcēre », uno dei principi che si insegna per primo nelle facoltà di medicina. Oppure, se vogliamo soffermarci sulla “Dichiarazione di Helsinki”, il « rispetto dell’individuo (articolo 8) ».

Un’ultima annotazione. Cosa deve scrivere il medico di medicina generale affinché la certificazione sia legalmente valida?

Le indicazioni sono contenute sempre nella circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Per essere valide, le certificazioni dovranno contenere:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data);
  • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

La certificazione, invece, non dovrà contenere altri dati sensibili del soggetto interessato, nemmeno la motivazione di non vaccinabilità.

Fonti e Note:

[1] Fronteampio, “Il vaccino uccide, il governo lo sa“.

[2] Elenco eccipienti vaccini Covid:

  • il polietilene-glicole-2000 PEG contenuto nel vaccino Comirnaty- (Pfizer-Biontech);
  • il metossipolietilene-glicole-2000 (PEG2000 DMG) (I PEG sono un gruppo di allergeni noti che
    comunemente si trovano in farmaci, prodotti per la casa e cosmetici);
  • la trometamina (componente di mezzi di contrasto radiografico e di alcuni farmaci somministrabili per via orale e parenterale) contenuta nel vaccino Spikevax (Moderna);
  • Il polisorbato contenuto nei vaccini COVID-19 a vettore virale Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen (Johnson&Johnson). lI polisorbato 80 è una sostanza ampiamente utilizzata nel settore farmaceutico e alimentare ed è presente in molti farmaci inclusi vaccini e preparazioni di anticorpi monoclonali.

Fonte: SIMG, Società Italiana di Medicina Generale ( PDF completo: SIMG - Elenco Eccipienti vaccini Covid )

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Natale Salvo

Nato e cresciuto nella terra del “Gattopardo”, la Sicilia. Ha dedicato la propria esistenza all'impegno sociale. Allenatore di una squadretta di calcio di periferia, presidente del circolo di Legambiente, candidato sindaco per il Partito Umanista. Infine blogger d’inchiesta; ha pagato le sue denunce di cattiva amministrazione con una persecuzione per via giudiziaria. E' autore del libro "La rivoluzione copernicana chiamata Reddito di Base", edito da Multimage, Firenze.

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