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Ti trovi qui: Home / Sindacato CUB / Studi e Documenti / Mangia: Obbligo vaccinale e autorizzazione condizionata

Mangia: Obbligo vaccinale e autorizzazione condizionata

13 Marzo 2022 by Natale Salvo Lascia un commento

« La ‘scienza’, di cui si è parlato fin troppo negli ultimi mesi, men che meno può essere oggetto di ‘fede’ ».

Con questa “massima” inizia il prof. Alessandro Mangia, ordinario di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano, la propria disamina sull’obbligo vaccinale anti-Covid introdotto in Italia per talune categorie di lavoratori e per la fascia d’età oltre 50 anni.

Il professore universitario concentra la sua valutazione sull’esame della terminologia tecnica con cui sono stati messo in commercio tutti i vaccini anti-Covid sinora disponibili.

Il prof. Alessandro Mangia spiega cos’è l’autorizzazione condizionata

« L’attività di accertamento tecnico svolta dall’EMA è governata da due Regolamenti UE – spiega.

E cioè il Reg. 726/2004 (che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia Europea per i Medicinali), e il Reg. 507/2006 ».

« Il Reg. 507/2006 – precisa il prof. Alessandro Mangia – , prevede un’ipotesi ulteriore, intermedia tra la ‘Standard’ e la ‘Exceptional authorization’, e cioè la ‘autorizzazione condizionata’ (Conditional Marketing Authorization), i cui caratteri, finalità e condizioni di impiego sono precisati dallo stesso Regolamento ».

L’accademico così conclude l’importante premessa: « Il quale Regolamento ammette al punto (3) che “nel caso di determinate categorie di medicinali, al fine di rispondere a necessità mediche insoddisfatte dei pazienti e nell’interesse della salute pubblica, può …risultare necessario concedere autorizzazioni all’immissione in commercio basate su dati meno completi di quelli normalmente richiesti e subordinate ad obblighi specifici, di seguito autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate” ».

A questo punto, il prof. Alessandro Mangia spiega che « dall’analisi delle quattro condizioni imposte dal Reg. 507/2006, come proposte dalla stessa EMA emerge con chiarezza che gli accertamenti tecnici che stanno alla base di queste autorizzazioni sono sempre e comunque accertamenti di carattere parziale e provvisorio, perché costruiti su dati per definizione incompleti ».

In sostanza, « questi vaccini non sono affatto sperimentali come erroneamente si dice nel linguaggio comune (perché comunque già sperimentati in fast-track/partial overlap). Ma nemmeno sono pienamente sperimentati, come è sempre avvenuto finora per le somministrazioni vaccinali obbligatorie. E ciò perché il procedimento che ha presieduto alla loro autorizzazione rappresenta una figura intermedia nella sistematica degli atti di autorizzazione desumibile dai Regolamenti di settore ».

Da leggere:  Per la C.G.A. di Palermo incostituzionale l’obbligo vaccinale

« Nelle ipotesi di vaccinazione obbligatoria, tutt’altro che infrequenti nel nostro ordinamento – prosegue -, la sperimentazione si è conclusa da tempo, sulla base di evidenze empiriche stratificate. E su questa base consolidata da tempo è solo normale che il legislatore possa legittimamente prescrivere obblighi vaccinali ».

« Lo stesso non si può dire dei vaccini anti-Covid, che sono una risposta temporanea e provvisoria ad una situazione di emergenza », conclude il prof. Mangia.

Vaccinazione obbligatoria e rispetto della persona umana

Da qui le sue conclusioni: « L’art. 32 che ci ricorda che, anche se opera con legge, il legislatore “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” ».

Conclusioni che così vengono esplicitate: « Questo limite espresso esprime un principio che si riallaccia al nucleo originario e fondante dell’ordinamento costituzionale e rappresenta una specificazione del richiamo che l’art. 2 Cost. opera ai ‘diritti inviolabili’ dell’uomo: la disponibilità del corpo – tradizionalmente protetta dalla garanzia dell’habeas corpus, che è il cuore dell’art. 13 Cost.».

In sostanza, data la natura non sperimentata del tutto dei vaccini disponibili e l’irreversibilità, in questo caso, del trattamento sanitario obbligatorio nonché la natura indeterminata del rischio – anche a medio e lungo termine -, allo stato attuale delle conoscenze, si rende impossibile ogni operazione di valutazione del bilanciamento tra gli interessi individuali e quelli collettivi previsto dall’articolo 32 della Costituzione.

–

Fonte e Note:

[1] Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Rivista n. 3 del 9 settembre 2021, pagg. 432-454, prof. Alessandro Mangia, “Si caelum digito tetigeris. Osservazioni sulla legittimità costituzionale degli obblighi vaccinali”.

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