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Lavoro

D.L. n. 24/2022 – ripresa servizio personale sospeso

28 Marzo 2022 by Sindacato CUB Scuola Lascia un commento

In data 24 marzo 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 24 che detta nuove e diverse azioni nei confronti del personale scolastico renitente alla vaccinazione anti Sars-Cov 2.

A norma dell’articolo 15 dello stesso Decreto, il provvedimento è entrato in vigore dall’indomani ovvero da venerdì 25 marzo.

Lo scrivente sindacato è conscio delle Vostre difficoltà ad operare difronte a una norma che appare illogica in quanto prevede,

– da un lato il rientro in servizio dei docenti,

– ma, dall’altro, fa agli stessi divieto di “contatto con gli alunni” benché essi siano sani di salute e persino giuridicamente certificati liberi da contagio tramite “green pass base”.

Tuttavia vanno risolte le questioni sollevate dal nuovo provvedimento.

Cub Scuola: il rientro in servizio decorre dal 25 marzo 2022

La prima grande questione è quella della data di decorrenza del reintegro al lavoro e della maturazione del diritto alla retribuzione.

Appare, allo scrivente, chiaro che tali soggetti vanno reintegrati – tramite emissione di decreto di annullamento della precedente sospensione.

In proposito giova ribadire che il D.L. n. 24 è entrato in vigore il giorno 25 marzo.

Non appare superfluo ricordare che, in caso di conflittualità tra due norme esistenti ( l’articolo 4.-ter e il nuovo articolo 4-ter.1 dell’aggiornato D.L. 52/2021 ), secondo la gerarchie delle fonti, la risoluzione delle antinomie avviene seguendo l’ordine cronologico: la norma legiferata successivamente abroga quella precedente!

A tale scopo forse è utile che che vi condivido:

  • la circolare emessa dal Ministero dell’Interno, per il personale della Polizia di Stato [ Scarica da qui PDF: Personale Polizia di Stato, Circolare 25 marzo 2022, n. 333 A ],
  • nonché la circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri [ Scarica da qui PDF: Comando Generale Carabinieri - Circolare 25 marzo 2022, n. 83 121-3 ].

La prima afferma chiaramente: « si precisa che i dipendenti tuttora sospesi dovranno essere riammessi in servizio a decorrere dal 25 marzo 2022 ».

La seconda esplica che il personale va riammesso in servizio con data 25 marzo indicando come “assenza giustificata” le giornate trascorse tra il termine di legge e l’effettiva comunicazione al dipendente del diritto alla riammissione.

E’ di tutta evidenza che la RESPONSABILITÀ CIVILE per la ritardata riammissione ricasca PERSONALMENTE sul Dirigente Scolastico renitente al rispetto della norma di legge.

Cub Scuola: quali sanzioni ai docenti no-green pass?

La seconda grande questione è quella di esaminare il caso di rifiuto di procurarsi il “green pass base” da parte del docente.

Certamente la norma chiarisce che sino al 30 aprile tale soggetto non può essere ammesso all’interno dei locali scolastici. Non individua, tuttavia, lo scrivente – cessata la sanzione della “sospensione” – quale debba essere la condotta del Dirigente in tale eventualità dal punto di vista retributivo.

Cun Scuola: questioni operative del reintegro in servizio dei docenti

Tutto ciò premesso, restano da esaminare le questioni prettamente operative:

1) presso quale plesso scolastico dovrà recarsi il docente ad offrire la propria prestazione lavorativa?

2) quale idoneo salubre locale il Dirigente ha individuato ove svolgere l’attività stabilita?

3) quale l’orario di lavoro che dovrà svolgere?

4) quali le misure di precauzione saranno dal Dirigente individuate, quale datore di lavoro e responsabile della tutela della salute dei lavoratori quindi, a tutela del personale non vaccinato da eventuale contagio da virus Sars-Cov-2 all’interno dei locali dal Dirigente gestiti?

5) atteso che il docente deve prestare un’attività in corrispettivo dello stipendio ricevuto e della propria dignità di lavoratore, infine, quale sarà l’attività, all’interno delle sue mansioni, cui dovrà attendere?

E’ parere dello scrivente sindacato che sarebbe opportuno che al docente fosse offerta la possibilità di svolgere la prestazione con la formula “smart work”, ovvero dal proprio domicilio e tramite propri strumenti informatici.

Ciò per ragioni di economia logistica e di sicurezza sanitaria.

Nel richiedere l’immediata emissione, con decorrenza 25 marzo, del Decreto di annullamento della sospensione e la contestuale re-immissione in servizio del personale già sospeso, si saluta con ogni osservanza.

Natale Salvo

Sindacato CUB SCUOLA Trapani

Archiviato in:Circolari Contrassegnato con: Cub Scuola, green pass, Lavoro, Vaccino

Decreto Legge 172, Cenci: seri problemi di costituzionalità

11 Marzo 2022 by Sindacato CUB Scuola Lascia un commento

In tanti, giuristi, si sono esposti nell’analisi del Decreto Legge 172 del 26 novembre 2021 che ha previsto l’estensione dell’obbligo vaccinale anti-Covid19, inizialmente previsto per i solo sanitari, anche al personale scolastico, a quello militare e delle varie forze dell’ordine.

Tra questi, uno di quelli di maggior peso è certamente quella di Daniele Cenci – Consigliere della Corte di Cassazione pubblicata sulla rivista “Penale Diritto & Procedura” [1].

D.L. 172 incompatibile con il “diritto al lavoro” tutelato da Costituzione

Il Decreto Legge 172, rileva l’avvocato Daniele Cenci, « pone un serio problema di compatibilità rispetto alla tutela costituzionale del lavoro, che, come ben noto, trova emersione in plurimi precetti della carta fondamentale ( a partire dall’art. 1, che lo definisce valore fondante la Repubblica; cfr. inoltre gli artt. 2, 4 e 35 e ss. e passim Cost. ),il rapporto di lavoro, secondo un novum che sembra non avere precedenti nell’ordinamento, viene letteralmente “svuotato” del diritto-dovere di prestare la propria attività e, correlativamente, di quello di ricevere la retribuzione, e ciò nonostante la mancanza di un’ipotesi di reato o di un illecito disciplinare o, comunque, di un fatto illecito che risultino addebitabili al lavoratore ».

D.L. 172 preseta problema di “disparità di trattamento” vietato da Costituzione

Secondo il giurista, in merito alla mancata previsione di alcuna retribuzione per il personale sospeso, « si porrebbe un vistoso problema di disparità di trattamento (art. 2 Cost.) tra dipendente sottoposto a sospensione cautelare, possibile fruitore di assegno alimentare, e dipendente che, non avendo ricevuto il vaccino, fatto lecito di cui la legge espressamente esclude ogni rilevanza disciplinare, che risulta (apparentemente) non destinatario della misura alimentare ».

D.L. 172 in contrasto con principi proporzionalità e ragionevolezza

All’occhio del consigliere di Cassazione, la sospensione dal lavoro per la durata di sei mesi « appare in contrasto con i canoni di temporaneità e di proporzionalità che, pure nel ricorso a misure emergenziale, deve sempre guidare il legislatore ».

« Il sacrificio dei diritti individuali, non può che essere temporaneo. Il Legislatore deve mantenere misure proporzionate e adeguate all’evoluzione della stessa », spiega Cenci riportando un commento dell’avvocato Francesco Taglialavoro sempre su “Penale Diritto & Procedura” [2].

« Né pare potersi trascurare la disparità di trattamento e la manifesta irragionevolezza della distinzione tra categorie di lavoratori operata dal legislatore di urgenza », aggiunge Daniele Cenci. Basta pensare ai docenti under 50 e ai lavoratori under 50 di altri settori parimenti a rischio ( quelli dei trasporti, o delle attività finanziarie o alimentari, ad esempio ).

D.L. 172 non tiene conto della natura sperimentale vaccini

Il giurista contesta poi la validità di sentenza del Consiglio di Stato [3] in merito all’asserita « natura ritenuta non sperimentale dei vaccini » poiché, riprendendo le parole del prof. Alessandro Mangia [4], nell’immissione in commercio subordinata a condizioni « gli accertamenti che legittimano l’immissione in commercio sono accertamenti evidentemente ancora in fieri », cioè “allo stato degli atti” [5].

D.L. 172 obbliga a mettere a rischio grave la propria salute

Per l’avvocato Daniele Cenci, ancora, la Corte omette di rilevare all’interno delle relazioni dell’AIFA, la avvenuta « segnalazione di 608 decessi , 16 dei quali, proprio secondo l’Agenzia italiana del farmaco, sono risultati correlabili alla vaccinazione ».

Tale omissione è fondamentale per il giurista.

Questi, infine, porta l’attenzione sul testo della fondamentale sentenza n. 307 del 31 gennaio – 22 giugno 1990 della Corte Costituzionale nella parte nella quale questa afferma « la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri ».

Questa prosegue precisando come « un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili ».

Ancora più incisivo un passaggio che si rinviene nella sentenza n. 118 del 18 aprile 1996 sempre della Corte Costituzionale: « nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri ».

« I 16 decessi in nove mesi in Italia che, secondo l’A.I.F.A., sono correlabili ai vaccini costituiscono o meno eventi temporanei, di scarsa entità e, dunque, secondo il riferito insegnamento della Corte costituzionale, “tollerabili” dall’ordinamento? », si domanda infine l’avvocato Daniele Cenci.

« La risposta non può che essere negativa », conclude.

–

Fonti e Note:

[1] Penale Diritto & Procedura, 22 dicembre 2021, Daniele Cenci – Consigliere della Corte di Cassazione, “Riflessioni sulla compatibilità a Costituzione della decretazione di urgenza che proroga l’obbligo di vaccinazione per i sanitari ed estende lo stesso ad altre categorie di lavoratori”.

Il parere è integralmente scaricabile in PDF qui: “ Daniele Cenci – Analisi costituzionalità DL 172 obbligo vaccinale ”.

Daniele Cenci, oltre che ad essere Consigliere di Corte di Cassazione, è Dottore di ricerca in procedura penale, è autore di numerose pubblicazioni in materia di procedura penale, di diritto penale sostanziale e di ordinamento giudiziario; è stato relatore in numerosi convegni ed eventi formativi.

[2] Penale Diritto & Procedura, 10 dicembre 2021, Francesco Taglialavoro – Dottore di ricerca in diritto privato generale e Avvocato presso il Foro di Palermo – “Temporaneità, eccezionalità e gradualità delle misure per fronteggiare l’emergenza pandemica: la sospensione “prorogata” dell’esecuzione degli sfratti al vaglio della Corte costituzionale (nota a Corte cost. n. 213/2021)”.

[3] Sentenza n. 7045 del 2021 del Consiglio di Stato.

[4] Il prof. Alessandro Mangia è Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

[5] Tanto da leggersi, nei foglietti informativi di tutti e quattro i prodotti medicinali impiegati in Italia, la testuale indicazione: « è stata rilasciata un’autorizzazione “subordinata a condizioni”. Ciò significa che devono essere forniti ulteriori dati su questo vaccino/medicinale ».

Archiviato in:Studi e Documenti Contrassegnato con: CUB, Lavoro, Vaccino

Assegno alimentare al personale scolastico sospeso

19 Febbraio 2022 by Sindacato CUB Scuola Lascia un commento

« L’atto di accertamento dell’inadempimento [ vaccinale, NdR ] determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, […]. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ».

Questa è la parte più cattiva, punitiva, al limite del ricattatorio, del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 [1] e d’ogni altro Decreto del governo con a capo Mario Draghi con cui questi impone al lavoratore la scelta: o ti vaccini o non lavori e muori di fame!

Un elemento che non contiene nulla di “sanitario”. Che violenta il “consenso libero” al trattamento sanitario previsto da ogni norma anche di carattere europeo.

L’assegno alimentare un elemento di cività del rapporto di lavoro

Una norma che, per quanto riguarda la contrattazione pubblica, cozza, senza abolirle, con il vigente Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.

La prima norma richiamata, all’articolo 500 [2], cita testualmente:

« Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione ».

L’articolo 82 della seconda norma [3], invece, afferma:

« All’impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia ».

Per il settore scolastico, la norma, infine, era ripresa dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Almeno fino a prima del 2018.

Nel testo dell’articolo 46, comma 4 ( Codice Disciplinare ) del CCNL Scuola nel 2006 [4], ad esempio, era precisato che: « nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso un’indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti ».

Assegno alimentare cancellato dal CCNL del 2018

Nella stesura dell’ultimo contratto di lavoro, tuttavia, ora la questione della sospensione dal lavoro è trattata dall’art. 13, comma 8 e questo paragrafo è sparito [5].

L’aggiornamento, per il quale dobbiamo ringraziare i sindacati firmatari del contratto di lavoro ( li ricordo: CGIL – CISL – UIL – SNALS-CONFAL – GILDA – CGS ) ridimensionerebbe le pretese sul riconoscimento di un assegno “l’assegno alimentare” in un ipotetico ricorso da presentare al Tribunale Civile – Sezione Lavoro.

Ciò anche perché l’ARAN – l’Agenzia per la Rappresentanza Negozionale delle Pubbliche Amministrazioni, in un apposito interpello ha chiarito: « … La materia della responsabilità disciplinare è stata oggetto di nuova organica disciplina ad opera del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 e, di conseguenza, le preesistenti previsioni risultano superate…. nell’ipotesi in cui il dipendente sia sottoposto a sanzione disciplinare con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica la nuova disciplina di cui all’art. 13, comma 8, del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 che, fatta salva la graduazione della sanzione in relazione ai criteri generali di cui al comma 1 del medesimo art. 13, non prevede la corresponsione di emolumenti di natura indennitaria ».

Assegno alimentare e ricorso in Tribunale

Indubbiamente una Legge ( qui due, quelle del 1957 e del 1994 ) hanno un valore superiore ad un CCNL si potrebbe sostenere, ma la questione ora è più incerta.

D’altro canto, già in partenza, si sarebbe dovuto convincere il giudice della discriminatorietà e anzi dell’illogicità nel riconoscere un “assegno alimentare” in caso di soggetto sospeso per motivi disciplinari e, al contrario, negarlo ad un soggetto sospeso per motivi non disciplinari.

–

Fonti e Note:

[1] Scarica da qui il PDF del D.L. n. 172 / 2021 in Gazzetta Ufficiale

[2] Scarica da qui il PDF del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”)

[3] Scarica da qui il PDF del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 (“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”).

[4] Università di Catania, documenti, CCNL 2006-2009.

[5] Agenzia Aran, CCNL 2018.

[6] Agenzia Aran, “Orientamenti applicativi” n. CIR 31.

Archiviato in:Studi e Documenti Contrassegnato con: Lavoro, obbligo vaccinale

Scuola: sindacato Cub chiede l’annullamento delle sospensioni

31 Gennaio 2022 by Sindacato CUB Scuola Lascia un commento

Con una nota inviata stamani a tutti i dirigenti scolastici della provincia, il sindacato CUB SCUOLA di Trapani, ha invitato coloro che già hanno erogato provvedimenti di diffida o sospensione del personale scolastico per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale a riesaminarli, all’interno ovvio degli spazi di potere discrezionale che il dirigente scolastico comunque possiede.

A supporto della propria richiesta, il sindacalista ha invitato questi dirigenti, come bene han fatto altri sia a Trapani che ad Alcamo, a rivalutare le posizioni del personale che si trovava in stato di malattia il 15 dicembre o alla data della prevista, e mancata, vaccinazione.

« Esistono – ha scritto il delegato sindacale – norme garantiste per il lavoratore quali l’articolo 17 del contratto di lavoro, l’articolo 2110 del Codice Civile, la stessa circolare del Ministero dell’Istruzione del 20 dicembre 2021, pareri dell’ARAN e sentenze di Cassazione che possono legittimamente giustificare la mancata sospensione in caso di malattia del personale scolastico ».

ARAN, Avvocatura dello Stato e USR Veneto univoci: non si possono sospendere i prof malati

Il parere dell’ARAN [ allegato 1 ], in particolare, a proposito della possibilità di “applicare la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione anche nel caso in cui il dipendente sia in malattia”, sostiene come “questa Agenzia che ritiene che si debba distinguere tra applicazione della sanzione (notifica al lavoratore della decisione disciplinare adottata nei suoi confronti) e materiale esecuzione della stessa”. In caso di malattia, infatti – sostiene l’ARAN -, “l’ente attenderà il rientro in servizio per la comunicazione dei giorni di esecuzione della sospensione”.

« Soprattutto – ha aggiunto il sindacato –, esistono pure un parere dell’Avvocatura di Stato del 24 gennaio 2022 [ PDF allegato 2 ] e delle FAQ dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto del 27 gennaio 2022 [ PDF allegato 3 ] che avvalorano tale posizione garantista nei confronti del lavoratore ».

Per quanto riguarda, invece, il parere dell’Avvocatura dello Stato, esso, con nota 24 gennaio 2022, esplicitamente scrive: “non sarebbe esigibile, in capo al soggetto temporaneamente impossibilitato, un comportamento attivo ( recarsi in uno dei siti per la somministrazione del vaccino ) volto all’assolvimento del suddetto obbligo”.

E ancora: “il dipendente, pertanto, durante tale periodo di comporto non potrebbe e/o dovrebbe essere sottoposto all’obbligo vaccinale”.
Per conseguenza, l’Avvocato dello Stato “suggerisce, pertanto, di procedere all’invito alla regolarizzazione solo al rientro in servizio del personale in malattia … e/o … l’assolvimento dell’obbligo vaccinale decorrerà dal giorno del rientro in servizio dopo il periodo di congedo per malattia”. Ciò, secondo il parere tecnico-legale, “costituisce il giusto contemperamento degli interessi in gioco e risponde a esigenze di equità sostanziale di tutela della salute del lavoratore medesimo, senza pregiudizio per i superiori interessi di codesto Istituto e della popolazione scolastica”.

« Riteniamo che il Dirigente Scolastico, oltre che applicare le nuove norme sull’obbligo vaccinale, debba ricordarsi che difronte ha un proprio collaboratore e, soprattutto, un essere umano con spesso solo il proprio stipendio da lavoro quale sostegno economico per sé, per i propri eventuali familiari a carico o per far fronte a spese di affitto, mutuo, sostentamento alimentare etc.. e non rinviare ad eventuali azioni giudiziarie attivabili dal personale scolastico che hanno tempi e costi legali incompatibili con le urgenti necessità economiche su evidenziate », ha concluso il delegato sindacale Natale Salvo.

—

Fonti e Note:

[1] ARAN, orientamento applicativo

[2] Parere Avvocatura dello Stato del 24 gennaio 2022

[3] FAQ USR Veneto del 27 gennaio 2022

Archiviato in:Comunicati Stampa Contrassegnato con: CUB, Lavoro, scuola

Poste Italiane : postini sfruttati come i rider o i facchini Amazon

3 Gennaio 2021 by FronteAmpio.it 3 commenti

Le pagine dei giornali di regime sono piene di propaganda sul Covid-19, e sono scomparsi, se mai sono apparsi, temi strutturalmente più importanti quali quello del lavoro.

Ne vogliamo parlare?

Del lavoro precario, soprattutto?

Sul giornale “The Post International” (TPI) ho trovato un’interessante articolo sui lavoratori precari di Poste Italiane che qui vorrei sinteticamente condividere.

Poste Italiane ed i portalettere assunti con contratto a tempo

« In questi anni siamo stati così impegnati ad occuparci delle pessime condizioni in cui operano i facchini di Amazon che non ci siamo accorti di quanto i portalettere precari di Poste Italiane abbiano poco da invidiare ai colleghi del colosso dell’e-commerce », questa l’introduzione dell’articolo di Giuliana Sias e che la dice tutta su Poste Italiane.

Il gruppo Poste Italiane, va ricordato, è un’insieme di aziende a capitale prevalentemente pubblico, partecipata com’è Poste Italiane da Cassa Depositi e Prestiti e dal Ministero delle Finanze ( tra i due, il 64% ) che ha ricavi nell’ordine dei 32 miliardi ed utili di 1 miliardo annui [2].

Che un’azienda partecipata pubblica abbia utili a discapito dei diritti dei lavoratori fa’ gridare allo scandalo solo me?

La giornalista di TPI poi spiega: « ogni anno la principale azienda italiana di servizi postali inforna decine di migliaia di cosiddetti contratti a tempo determinato (Ctd), dei quali solo una parte molto esigua viene infine stabilizzata. Ma nel frattempo la speranza di una stabilizzazione funziona da deterrente rispetto a qualsiasi pretesa ».

Lavoro straordinario non pagato, nella speranza del posto fisso

« Quando uno sa che il contratto è in scadenza è ricattabile – spiega un lavoratore intervistato da Giuliana Sias – e ovviamente cerca di stare zitto e marciare, perché c’è sempre la speranza di poter essere prima o poi assunti ».

« E così si finisce col lavorare, in molti casi, senza tregua fino all’ultimo pacco in giacenza ben oltre l’orario di lavoro, senza battere ciglio nonostante si sappia che gli straordinari non concordati con la direzione non verranno conteggiati in busta paga ».

In che senso? « che, se non lo fai [ lo straordinario non retribuito, NdR ], la posta va in accumulo […], i casellari si riempiono, si gonfiano, e uno è sempre in affanno, non riesci più a recuperare il ritardo e capisci che non ti confermeranno mai », torna a spiegare il lavoratore di Poste Italiane intervistato anonimamente.

Dicembre, il mese più odiato dai postini: pacchi Amazon da consegnare sotto la pioggia

« A questi problemi strutturali – spiega la giornalista di TPI – si sommano poi le particolari criticità del mese di dicembre. Prima di tutto con l’arrivo della brutta stagione e del brutto tempo i portalettere accumulano ancora più ritardi a causa delle avverse condizioni meteo che però non vengono prese in considerazione dall’azienda ».

« In secondo luogo dicembre è sempre più il mese per antonomasia dello shopping online. Tantissimi sono di Amazon, ma c’è anche un aumento di posta pubblicitaria che è veramente inutile », aggiunge il lavoratore.

Ecco, di questo e di questi lavoratori sfruttati e sballottolati come biglie da una zona all’altra, da una città all’altra, a proprie spese – pagati appena 1.300 euro al mese -, si dovrebbe parlare e scrivere sui giornali.

Nell’era della globalizzazione e del liberismo, si preferisce, invece, nascondere la “polvere sotto il tappeto”.

–

Fonti e Note:

Credits : Photo by Handy Wicaksono on Unsplash

[1] TPI.it, 30 dicembre 2020, Giuliana Sias, “Vi scandalizzate per Amazon ma vi siete dimenticati di noi, postini precari sfruttati da Poste Italiane”

[2] Wikipedia.

Archiviato in:Lavoro & Salario Contrassegnato con: Lavoro

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No al green pass della vergogna!

Petizione contro il "green pass della vergogna" indirizzata ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati.

Sì, firmo ora!
440 firme

No al green pass della vergogna

Ai Sigg. Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera

Sig.ra/Sig. Presidente,

da oltre un anno e mezzo il popolo italiano subisce limitazioni radicali a diritti e libertà considerate fondamentali dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Dichiarazioni dei diritti fondamentali dell’uomo.

Se accettiamo che i principi fondamentali dello Stato di diritto possano essere sospesi oggi, in nome della gestione della pandemia, dobbiamo sapere che stiamo consegnando al futuro la possibilità di prendere direzioni diverse dalla democrazia in nome di qualsiasi altra minaccia che dovesse presentarsi, di origine umana o naturale

Il green pass colpisce una categoria di persone che esercita una libertà costituzionalmente garantita [non vaccinarsi], che viene penalizzata in quanto tale, per via di una propria qualità personale, di una propria condizione e di una libera scelta

Il “green pass” della vergogna viola:

  • l’articolo 1 della Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione,
  • gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana,
  • l’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE,
  • l’articolo 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
  • l’articolo 14 della Convenzione Europea sui Diritti Umani,
  • l’articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,
  • e, infine, la Risoluzione 2361 del Consiglio d’Europa approvata il 27/01/2021 che, al punto 7.3, vieta ogni forma di discriminazione per chi scelga di non vaccinarsi.

Le ragioni emergenziali non possono essere utilizzate come scudo per sospendere e annullare diritti considerati intangibili dai Padri Costituenti e dalla comunità internazionale

Pertanto, si chiede che l’emergenza sanitaria sia affrontata senza derogare di un passo dal percorso della civiltà del diritto.

**la tua firma**

Questa petizione è chiusa.

Data di scadenza: Sep 10, 2021

Firme raccolte: 440

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