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Sindacato CUB Scuola

La Confederazione Unitaria di Base (CUB) è il più importante sindacato di base operante nel nostro paese; organizza lavoratori dell’industria, dei servizi, del pubblico impiego, gli inquilini e i pensionati. Nasce nel 1992, per iniziativa di numerosi lavoratori che avevano constatato da tempo di non avere più un’organizzazione che li difendesse nei luoghi di lavoro e nei confronti dei governi. I sindacati tradizionali erano e sono cinghia di trasmissione del padronato, dei partiti e dei governi.

Obbligo vaccino: il prof. Scarselli contesta Consiglio di Stato

21 Febbraio 2022 by Sindacato CUB Scuola Lascia un commento

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021 [1] « ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’obbligo di vaccinazione contro il virus Sars-CoV-2 », al termine di un giudizio di appello proposto da esercenti la professione sanitaria.

La decisione, che porta la firma del presidente Franco Frattini ( già elemento di spicco di Forza Italia, partito notoriamente “vaccinista” ) e del consigliere estensore Massimiliano Noccelli, è molto articolata e lunga ben 82 pagine!

La sentenza giunge ad affermare (punto 30.7) che : « il potenziale rischio di un evento avverso per il singolo individuo con l’utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera società senza l’utilizzo di quel farmaco ».

La sentenza è stata commentata dal prof. Giuliano Scarselli, avvocato e docente di diritto processuale civile presso l’Università di Siena sulla rivista online “Giustizia Insieme” [2] .

Scarselli: Il Consiglio di Stato non ha tenuto in conto il pericolo di vita del vaccinando

Per il prof. Scarselli, la Corte « non ha tenuto conto di alcune circostanze:

  • il rapporto AIFA ha fatto riferimento anche a 608 morti in Italia a seguito di vaccinazione.

È vero che su alcune di queste morti potrebbe mancare il nesso di causalità con il vaccino, ma è parimenti vero che potrebbero sussistere altri casi di morte che non siano stati rilevati;

  • gli art. 3 e 3 bis del dl 1 aprile 2021 n. 44 relativi allo scudo c.d. penale con le quali si è previsto che nessuno, e non solo i medici, passano incorrere in responsabilità penale per morte o lesioni dei vaccinati quando l’uso dei vaccini sia stata conforme ai protocolli istituiti.

Da questa norma, fortemente voluta dai sanitari, si comprende, direi, tutto al contrario, che evidentemente dei rischi nella vaccinazione SARS-CoV-2 vi sono, se i medici, ovvero gli addetti ai lavori, hanno preteso, e per la prima volta, la totale loro esenzione di responsabilità a fronte di detta vaccinazione ».

Gli elementi di cui sopra sono fondamentali perché, in passato, la Corte costituzionale si è dichiarata contraria a che il « vaccinato possa rischiare o meno la propria salute oltre limiti tollerabili, e riteneto che il bilanciamento tra la libertà individuale e la salute collettiva è favorevole a quest’ultimo valore solo quando vi sia da escludere che il vaccino possa pregiudicare “la salute di colui che vi è assoggettato” » [3].

Infine, ricorda il prof. Giuliano Scarselli,

  • « la sentenza in commento, non evoca mai il Regolamento del Parlamento Europeo, vincolante, del 14 giugno 2021 n. 953, il quale, nella sua corretta e integra traduzione, asserisce al punto Considerato 36 che: “E’ necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che…….. hanno scelto di non essere vaccinate” » [4].

Si tratta di considerazioni, quelle del docente di diritto dell’Università di Siena, che non possono non essere presenti in un ricorso avverso le eventuali sospensioni per mancato adempimento all’obbligo vaccinale.

–

Fonti e Note:

[1] Scarica da qui il PDF della: Sentenza Consiglio di Stato n. 7045 del 20 ottobre 2021

[2] Giustizia Insieme, 17 novembre 2021, “Nota a Consiglio di Stato 20 ottobre 2021 n. 7045 di Giuliano Scarselli”.

[3] Vedi ancora:

  • Corte Costituzionale 22 giugno 1990 n. 307 [ scarica il PDF ], presidente Saja, redattore Corasanti:  « un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili ».
  • La stessa ancora: « la solidarietà verso gli altri […] non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri ».
  • Corte Costituzionale 23 giugno 1994 n. 258 [ scarica il PDF ], presidente Casavola, redattore Granata: confermando la precedente, richiama « l’attenzione del legislatore stesso sul problema affinché, ferma la obbligatorietà generalizzata delle vaccinazioni ritenute necessarie alla luce delle conoscenze mediche, siano individuati e siano prescritti in termini normativi, specifici e puntuali, […] gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze ».
  • La sentenza della Corte Costituzionale 18 gennaio 2018 n. 5 [ scarica il PDF ] , che si riferisce proprio al “Decreto Lorenzin” del 2017, per l’ennesima volta, ribadisce che « la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell’affermare che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017), nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l’interesse del bambino ».
  • « per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive […], l’obiettivo da perseguire in questi ambiti è la cosiddetta “immunità di gregge”, la quale richiede una copertura vaccinale a tappeto in una determinata comunità, al fine di eliminare la malattia e di proteggere coloro che, per specifiche condizioni di salute, non possono sottoporsi al trattamento preventivo ».
  • La sentenza ammette il caso che « in ragione delle condizioni di ciascun individuo, la somministrazione può determinare conseguenze negative ». Ma, « per tale ragione l’ordinamento reputa essenziale garantire un indennizzo per tali singoli casi ».

[4] Regolamento Europeo 14 giugno 2021 n. 953 che va però integrato con la rettifica apparsa il 5 luglio 2021 sulla Gazzetta Ufficiale europea: Rettifica Regolamento Europeo 14 giugno 2021 n. 953

[5] Da leggere, però in chiave “green pass“, anche la famosa Sentenza Corte Costituzionale n. 218 del 2 giugno 1994 , sempre presidente Casavola, dove si afferma il principio: « La tutela della salute […] implica e comprende il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui ».

Qui, infatti, si aggiunge che « Gli accertamenti che, comprendendo prelievi ed analisi, costituiscono “trattamenti sanitari” nel senso indicato dall’art. 32 della Costituzione, possono essere legittimamente richiesti solo in necessitata correlazione con l’esigenza di tutelare la salute dei terzi (o della collettività generale). […] In quest’ambito il rispetto della persona esige l’efficace protezione della riservatezza, necessaria anche per contrastare il rischio di emarginazione nella vita lavorativa e di relazione ».

La Corte però respinge « i controlli sanitari indiscriminati, di massa o per categorie di soggetti, ma di accertamenti circoscritti sia nella determinazione di coloro che vi possono essere tenuti, costituendo un onere per poter svolgere una determinata attività ».

Archiviato in:Italia Contrassegnato con: Consiglio di Stato, obbligo vaccinale

Speranza contro la Lorenzin: immunizzazione naturale non basta

20 Febbraio 2022 by Sindacato CUB Scuola Lascia un commento

« L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante […] ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione ».

E’ quanto prevede l’art. 1, comma 2, del Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017 nel testo tutt’oggi vigente [1]. Si tratta del famoso decreto firmato dall’allora ministro della salute Beatrice Lorenzin sotto il governo Gentiloni, quello che estendeva a dieci le vaccinazioni obbligatorie per i minori di sedici anni.

Un principio logico, e medico: la malattia naturale immunizza e un elevato tasso anticorpale rilevato da un esame sierologico è segnale di avvenuto contagio e immunizzazione.

Le precauzioni del Decreto Lorenzin del 2017 sull’obbligo vaccinale ai minori

Interessante rilevare, peraltro, come la legge di conversione, la n. 119 / 2017, prevedesse pure, al comma 1-ter dell’articolo 1, « la possibilità, per il Ministero della salute, di disporre la cessazione dell’obbligatorietà per uno o più delle vaccinazioni previste:

  • sulla base della verifica dei dati epidemiologici,
  • delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge,
  • delle copertura vaccinali raggiunte,
  • nonché degli eventuali eventi avversi segnalati ».

Le disposizioni previste dalla Legge 119 / 2017 ritornano d’attualità oggi ma vengono invece disattese dalle norme sull’obbligo introdotto dal governo Draghi in tema di vaccinazione anti-Covid 19.

Gasparini ( CSS ): non si vaccina chi ha un’immunità naturale

Paolo Gasparini, già membro esperto del Consiglio Superiore di Sanità, Direttore di Genetica Medica dell’Università di Trieste, in una recente intervista [2], anche citando uno studio apparso sulla rivista specializzata The Lancet, non ha potuto che confermare questa tesi scientifica:

« Normalmente nei soggetti guariti da un’infezione virale e con anticorpi circolanti non si procede ad una vaccinazione. Non si capisce quale è il razionale per fare un’eccezione a quanto praticato nella medicina sinora e cambiare strategia nel caso del Covid19. In presenza di anticorpi circolanti non si vaccina ma al massimo, trattandosi di una forma nuova di virosi, si monitora nel tempo la quantità di anticorpi per valutarne l’andamento ».

Il professor Gasparini spiega pure il perché: « I guariti sono immuni contro tutte le porzioni del virus a differenza dei vaccinati che sono stati immunizzati solamente contro la proteina Spike (una parte del virus). Diverse pubblicazione scientifiche inoltre dimostrano chiaramente che l’immunità naturale è maggiore e di più lunga durata di quella determinata dai vaccini ».

Che a parlare non sia un ciarlatano o uno sprovveduto è certificato da Il Curriculum Vitae del prof Paolo Gasparini .

Brusaferro ( ISS ) fa da “spalla” al ministro della salute Speranza

Proprio per ovviare alla naturale contestazione dei medici, il ministro della salute Roberto Speranza ha richiesto e ottenuto dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro una relazione tecnica.

Curioso appare che il presidente Brusaferro come fonte del proprio parere, in una sorta di cortocircuito, citi lo stesso ministero della salute:

« la presenza di un elevato titolo anticorpale non può essere considerata, al momento, alternativa al ciclo vaccinale » [ Ministero della Salute - Circolare n 35309 del 4 agosto 2021 – Esenzioni vaccinazioni Covid-19 ].

Brusaferro, poi, facendo riferimento a una meta ricerca del CDC di Atlanta ed a un documento dell’ECDC, ha così agginto [3]:

« sebbene il rilevamento di anticorpi in un test sierologico possa fornire prove di un’infezione o di una vaccinazione pregressa e quindi di una possibile protezione, non esiste ad oggi un livello di anticorpi misurato secondo standard internazionali che assicuri una protezione nei confronti dell’infezione da Sars-Cov-2 nelle sue varianti e quanto essa duri; di conseguenza, al momento attuale non è definibile un livello di anticorpi neutralizzanti che sia in grado di indicare se una persona debba o meno essere vaccinata / possa avere accesso o meno alla certificazione verde Covid-19 ».

Una maniera come un’altra per condannarci a vita alla vaccinazione aggiuntiva anti-Covid-19.

–

Fonti e Note:

[1] Normattiva, Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017, “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” ( poi convertito con modificazioni con la Legge n. 119 del 31 luglio 2017).

[2] Il Tempo, 22 novembre 2021, “Covid, “i guariti con anticorpi non vanno vaccinati”. Gli ultimi studi, parla l’esperto del Consiglio superiore di sanità” [ Scarica da qui il PDF Intervista Prof. Gasparini su immunità naturale ( Il Tempo ) ].

[3] Scarica da qui il PDF della nota dell’ Istituto Superiore di Sanità, prot. 2867 del 25 gennaio 2022, Test sierologici Covid-19 .

Il citato documento dell’ ECDC aggiunge pure l’interessante ammissione:

« Un test sierologico positivo può indicare una pregressa infezione, anche recente, da Sars-Cov-2 […]. La positività del test non può essere considerata come prova che una persona non sia in grado di trasmettere ulteriormente il virus ».

Archiviato in:Studi e Documenti Contrassegnato con: Sierologici, Vaccino

Assegno alimentare al personale scolastico sospeso

19 Febbraio 2022 by Sindacato CUB Scuola Lascia un commento

« L’atto di accertamento dell’inadempimento [ vaccinale, NdR ] determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, […]. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ».

Questa è la parte più cattiva, punitiva, al limite del ricattatorio, del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 [1] e d’ogni altro Decreto del governo con a capo Mario Draghi con cui questi impone al lavoratore la scelta: o ti vaccini o non lavori e muori di fame!

Un elemento che non contiene nulla di “sanitario”. Che violenta il “consenso libero” al trattamento sanitario previsto da ogni norma anche di carattere europeo.

L’assegno alimentare un elemento di cività del rapporto di lavoro

Una norma che, per quanto riguarda la contrattazione pubblica, cozza, senza abolirle, con il vigente Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.

La prima norma richiamata, all’articolo 500 [2], cita testualmente:

« Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione ».

L’articolo 82 della seconda norma [3], invece, afferma:

« All’impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia ».

Per il settore scolastico, la norma, infine, era ripresa dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Almeno fino a prima del 2018.

Nel testo dell’articolo 46, comma 4 ( Codice Disciplinare ) del CCNL Scuola nel 2006 [4], ad esempio, era precisato che: « nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso un’indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti ».

Assegno alimentare cancellato dal CCNL del 2018

Nella stesura dell’ultimo contratto di lavoro, tuttavia, ora la questione della sospensione dal lavoro è trattata dall’art. 13, comma 8 e questo paragrafo è sparito [5].

L’aggiornamento, per il quale dobbiamo ringraziare i sindacati firmatari del contratto di lavoro ( li ricordo: CGIL – CISL – UIL – SNALS-CONFAL – GILDA – CGS ) ridimensionerebbe le pretese sul riconoscimento di un assegno “l’assegno alimentare” in un ipotetico ricorso da presentare al Tribunale Civile – Sezione Lavoro.

Ciò anche perché l’ARAN – l’Agenzia per la Rappresentanza Negozionale delle Pubbliche Amministrazioni, in un apposito interpello ha chiarito: « … La materia della responsabilità disciplinare è stata oggetto di nuova organica disciplina ad opera del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 e, di conseguenza, le preesistenti previsioni risultano superate…. nell’ipotesi in cui il dipendente sia sottoposto a sanzione disciplinare con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica la nuova disciplina di cui all’art. 13, comma 8, del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 che, fatta salva la graduazione della sanzione in relazione ai criteri generali di cui al comma 1 del medesimo art. 13, non prevede la corresponsione di emolumenti di natura indennitaria ».

Assegno alimentare e ricorso in Tribunale

Indubbiamente una Legge ( qui due, quelle del 1957 e del 1994 ) hanno un valore superiore ad un CCNL si potrebbe sostenere, ma la questione ora è più incerta.

D’altro canto, già in partenza, si sarebbe dovuto convincere il giudice della discriminatorietà e anzi dell’illogicità nel riconoscere un “assegno alimentare” in caso di soggetto sospeso per motivi disciplinari e, al contrario, negarlo ad un soggetto sospeso per motivi non disciplinari.

–

Fonti e Note:

[1] Scarica da qui il PDF del D.L. n. 172 / 2021 in Gazzetta Ufficiale

[2] Scarica da qui il PDF del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”)

[3] Scarica da qui il PDF del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 (“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”).

[4] Università di Catania, documenti, CCNL 2006-2009.

[5] Agenzia Aran, CCNL 2018.

[6] Agenzia Aran, “Orientamenti applicativi” n. CIR 31.

Archiviato in:Studi e Documenti Contrassegnato con: Lavoro, obbligo vaccinale

Scuola, studio epidemiologico: obbligo vaccinale ingiustificato

18 Febbraio 2022 by Sindacato CUB Scuola Lascia un commento

Con il Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 [1] il governo italiano con a capo Mario Draghi ha imposto la vaccinazione obbligatoria anche al personale scolastico. Nel preambolo del Decreto governativo così giustificano: si tratta di personale che presta « la propria attività lavorativa in settori particolarmente esposti ».

Il governo, tuttavia, non ha reso nota la base scientifica di questa affermazione.

Il relatore del Disegno di Legge di conversione [2] si è limitato solo ad aggiungere: « si tratta di personale che, più di altri, si trova a svolgere la propria attività lavorativa a contatto anche con soggetti non vaccinati ».

Eppure il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi all’apertura dell’anno scolastico, col “Piano Scuola 2021/22“, aveva garantito l’adeguatezza delle misure di sicurezza non farmacologiche di prevenzione individuate. Cioè:

  • le norme d’igiene,
  • il distanziamento,
  • le procedure che evitavano gli assembramenti,
  • l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica,
  • il ricambio dell’aria nelle aule,
  • l’obbligo di tampone rapido ogni 48 ore per il personale scolastico non vaccinato.

Obbligo vaccinale: cosa dice la Corte Costituzionale

Il relatore, altresì, sempre a giustificazione dell’introduzione dell’obbligo vaccinale, riportava alcuni stralci della sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 della Corte Costituzionale :

Si « lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte ».

A parere di chi scrive, si tratta di un vero autogol: anche la Corte Costituzionale sembra sostenere la necessità di collegare in una misura proporzionata la situazione epidemiologica all’eventuale introduzione dell’obbligo vaccinale.

I dati epidemiologici sui contagi da Sars-Cov-2 nelle scuole

A livello nazionale, non risultano pubblicati dei dati epidemiologici relativi al periodo anteriore all’introduzione dell’obbligo vaccinale.

Tuttavia in rete sono rintracciabili i dati pubblicati dall’U.S.R. della Regione Siciliana relativi al periodo 4 ottobre – 5 dicembre 2021 che possono certamente fungere da esempio significativo [3].

Analizzati i dati ufficiali, seppur in crescita appaiono modesti i numeri assoluti e le percentuali dei contagiati dal virus Sars-Cov-2 nel periodo di interesse ( al 26 novembre, data del Decreto Legge, la “positività” a scuola oscilla tra lo 0,17% e lo 0,31% ).

Nel prospetto sottostante, abbiamo sintetizzato i dati forniti dai comunicati stampa dell’U.S.R. della Sicilia.

Gli “untori” a scuola? non certo il personale scolastico non vaccinato

D’altro canto, poiché il personale non vaccinato era controllato coi “tamponi” ogni 48 ore, e quindi negativo al Sars-Cov-2, è altamente probabile che fossero ben altri ( gli alunni o i colleghi vaccinati e non controllati ) gli “untori” degli statisticamente scarsi contagi.

A riprova di ciò si possono considerare le misurazioni post-vacanze natalizie, quando il personale scolastico in Sicilia che non aveva assolto all’obbligo vaccinale era stato già sospeso ( 605 docenti e 148 ATA al 13 gennaio 2022 ): i numeri dei positivi al contagio sono schizzati in alto anche di 10 volte!

Dal 10 gennaio 2022, finalmente, anche il Ministero dell’Istruzione pubblica i dati nazionali di monitoraggio epidemiologico [4]. Nell’ultimo, quello del 18 febbraio 2022, nonostante la sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale dello 0,7% del personale scolastico ( meno di 7.000 unità ), i risultati sembrano in linea con quelli della Regione Siciliana:

  • 5,6% gli alunni assenti ( positivi o in quarantena ),
  • 4,4% i docenti assenti,
  • 3,5% il personale ATA assente.

Se dall’ambigua motivazione che ha imposto la sospensione del personale non vaccinato contro il Sars-Cov-2 il legislatore avesse inteso proteggere gli alunni non vaccinati, risulta evidente come abbia fallito!

Se, al contrario, avesse inteso proteggere il personale scolastico non vaccinato da un’infezione ci sembra incoerente punirlo con una sospensione dal lavoro senza diritto alla retribuzione!

–

Fonti e Note:

[1] Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 ( scarica da qui il PDF: “ D.L. n. 172 / 2021 in Gazzetta Ufficiale ” ).

[2] Atti del Senato, Disegno di Legge n. 2463, Relazione .

[3] I Comunicati dell’U.S.R. della Sicilia: è possibile scaricare i relativi PDF:

– MIUR – U.S.R. SICILIA, Comunicato 26 gennaio 2022, “Attività didattiche e situazione epidemiologica nelle scuole in Sicilia”.

– MIUR – U.S.R. SICILIA, Comunicato 19 gennaio 2022, “Attività didattiche e situazione epidemiologica nelle scuole in Sicilia”.

– MIUR – U.S.R. SICILIA, Comunicato 14 dicembre 2021, “Situazione epidemiologica nelle scuole in Sicilia Settimana di riferimento: 29 novembre – 5 dicembre 2021”.

– MIUR – U.S.R. SICILIA, Comunicato 7 dicembre 2021, “Situazione epidemiologica nelle scuole in Sicilia Settimana di riferimento: 22 -28 novembre 2021”.

– MIUR – U.S.R. SICILIA, Comunicato 25 novembre 2021, “Situazione epidemiologica nelle scuole in Sicilia Settimana di riferimento: 8 -14 novembre 2021”.

– MIUR – U.S.R. SICILIA, Comunicato 17 novembre 2021, “Situazione epidemiologica nelle scuole in Sicilia Settimana di riferimento: 1 – 7 novembre 2021”.

– MIUR – U.S.R. SICILIA, Comunicato 2 novembre 2021, “Situazione epidemiologica nelle scuole in Sicilia Settimana di riferimento: 18 – 24 ottobre 2021”.

– MIUR – U.S.R. SICILIA, Comunicato 25 ottobre 2021, “Situazione epidemiologica nelle scuole in Sicilia Settimana di riferimento: 11 – 17 ottobre 2021”.

– MIUR – U.S.R. SICILIA, Comunicato 19 ottobre 2021, “Situazione epidemiologica nelle scuole in Sicilia Settimana di riferimento: 4 – 10 ottobre 2021”.

[4] Ministero dell’Istruzione, “Monitoraggi Covid-19 in ambito scolastico“.

Archiviato in:Studi e Documenti Contrassegnato con: obbligo vaccinale, scuola

L’Europa impone il consenso informato

17 Febbraio 2022 by Sindacato CUB Scuola Lascia un commento

Sindacato CUB - Consenso Informato

Nessuno deve « sottrarsi alle responsabilità collettive », « ciascuno deve avvertire il dovere non soltanto di non disperdere lo sforzo collettivo ma di contribuirvi; di non sottrarsi al proprio compito ».

Ecco i “moniti” del presidente della repubblica Sergio Mattarella, pronunciati a proposito dell’epidemia influenzale Sars-Cov-2, che hanno dato forza e sostegno ai provvedimenti del governo Draghi in merito all’obbligo vaccinale [1].

E’ davvero un dovere mettere il proprio corpo a disposizione della “Collettività” per l’inoculazione di un farmaco?

La risposta breve è: no!

Prima dei doveri “civici”, nella scala gerarchica delle norme, ci sono le leggi nazionali e, ancor più su, quelle europee.

Il consenso informato: dalla Carta di Nizza alla Convenzione di Oviedo

In proposito, in particolare, la “Carta di Nizza” [2][3], all’articolo 3, stabilisce:

« Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

a) il consenso libero e informato della persona interessata … » .

Giova ricordare, in proposito, che già la “Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina”, meglio conosciuta come “Convenzione di Oviedo” [4], all’articolo 5 così iniziava:

« Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato ».

Fondamentale appare pure il suo preambolo. Qui, i suoi estensori dichiarano di essere « consapevoli delle azioni che potrebbero mettere in pericolo la dignità umana da un uso improprio della biologia e della medicina ».

Il consenso informato: dal Codice di Norimberga alla Dichiarazione di Helsinki

Tali documenti, è infine bene ricordare, traggono origine dalla “Dichiarazione di Helsinki” (1964), considerata la pietra angolare dell’etica della ricerca umana, e dal “Codice di Norimberga” (1947).

Il “Codice di Norimberga” [5], al primo punto individua il principio che « il consenso volontario è assolutamente essenziale ». Al punto cinque ammonisce che « non si deve eseguire la sperimentazione se a priori si è a conoscenza che tale sperimentazione possa causare danni o morte ».

Nella “Dichiarazione di Helsinki” [6], invece, appare essenziale il punto 3: « Il medico dovrà agire solo nell’interesse del paziente quando fornisce una cura medica ». Non certo nell’interesse dell’astratta “collettività”.

Al punto 25 ribadisce, per l’ennesima volta: « la partecipazione degli individui capaci di fornire il loro consenso informato come soggetti coinvolti nella ricerca medica, deve essere volontaria ».

Al punto 27, infine, impone che Durante il processo di richiesta del consenso informato per la partecipazione ad uno studio clinico, il medico si accerti « se il consenso può essere stato ottenuto sotto costrizione ».

Quest’ultima disposizione etica è la chiave che avrebbe aperto la strada alla responsabilità penale del medico vaccinatore se non fosse stato che il governo ne ha, casualmente, appositamente previsto l’impunibilità.

–

Fonti e Note:

[1] Quirinale, 26 ottobre 2021, “Intervento del Presidente Mattarella in occasione della cerimonia di celebrazione de “I Giorni della Ricerca”.

[2] Wikipedia, “Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”.

[3] Scarica da qui il PDF della: “ Carta di Nizza ” il cui attuale testo risale al 12 dicembre 2007.

Con l’entrata in vigore del “Trattato di Lisbona”, la Carta di Nizza ha il medesimo valore giuridico dei trattati, ai sensi dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, e si pone dunque come pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri.

[4] Scarica da qui il PDF della: “ Convenzione di Oviedo ” , promossa dal Consiglio d’Europa attraverso un comitato ad hoc di esperti di bioetica, è stata firmata a Oviedo il 4 aprile 1997.

E’ vero che la stessa prevede anche la possibilità che « l’esercizio dei diritti [possa] essere oggetto di restrizioni [che] costituiscono delle misure necessarie […] alla protezione della salute pubblica » ( art. 26 ), ma in ogni caso garantisce « un dibattito pubblico appropriato [sulle ] implicazioni … poste dallo sviluppo della biologia e della medicina » ( art. 28 ), che non c’è mai stato sui vaccini anti Covid assurti quasi a Sacra Ostia, a simbolo di Fede.

[5] Wikipedia, “Codice di Norimberga”.

Nasce dalle carte dei processi che si svolsero al termine della seconda guerra mondiale nell’omonima città tedesca, in particolare da quelle del cosiddetto “Processo ai dottori” contro i medici nazisti che avevano perpetrato torture e sperimentazioni disumane contro innocenti in numerosi campi di sterminio. Il Codice traccia una linea di divisione tra sperimentazione lecita e tortura, e su sperimentazioni non regolate, prive di fondamenti etici.

[6] Wikipedia, “Dichiarazione di Helsinki”.

E’ un insieme dei principî etici intesi a orientare i medici nella sperimentazione umana, messi a punto dalla World Medical Association e adottati nel giugno del 1964 a Helsinki. Negli anni è stata revisionata più volte, fino al 2000.

Scarica da qui il PDF della: “ Dichiarazione di Helsinki ” ( edizione 2013 ).

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No al green pass della vergogna!

Petizione contro il "green pass della vergogna" indirizzata ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati.

Sì, firmo ora!
440 firme

No al green pass della vergogna

Ai Sigg. Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera

Sig.ra/Sig. Presidente,

da oltre un anno e mezzo il popolo italiano subisce limitazioni radicali a diritti e libertà considerate fondamentali dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Dichiarazioni dei diritti fondamentali dell’uomo.

Se accettiamo che i principi fondamentali dello Stato di diritto possano essere sospesi oggi, in nome della gestione della pandemia, dobbiamo sapere che stiamo consegnando al futuro la possibilità di prendere direzioni diverse dalla democrazia in nome di qualsiasi altra minaccia che dovesse presentarsi, di origine umana o naturale

Il green pass colpisce una categoria di persone che esercita una libertà costituzionalmente garantita [non vaccinarsi], che viene penalizzata in quanto tale, per via di una propria qualità personale, di una propria condizione e di una libera scelta

Il “green pass” della vergogna viola:

  • l’articolo 1 della Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione,
  • gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana,
  • l’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE,
  • l’articolo 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
  • l’articolo 14 della Convenzione Europea sui Diritti Umani,
  • l’articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,
  • e, infine, la Risoluzione 2361 del Consiglio d’Europa approvata il 27/01/2021 che, al punto 7.3, vieta ogni forma di discriminazione per chi scelga di non vaccinarsi.

Le ragioni emergenziali non possono essere utilizzate come scudo per sospendere e annullare diritti considerati intangibili dai Padri Costituenti e dalla comunità internazionale

Pertanto, si chiede che l’emergenza sanitaria sia affrontata senza derogare di un passo dal percorso della civiltà del diritto.

**la tua firma**

Questa petizione è chiusa.

Data di scadenza: Sep 10, 2021

Firme raccolte: 440

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